L?amministratore di condominio che viene citato in giudizio per una causa che esorbita dalle sue competenze se non riesce a convocare un?assemblea in tempi utili per decidere il da farsi
L'amministratore di condominio che viene
citato in giudizio per una causa che esorbita dalle sue competenze se non riesce a convocare un'assemblea in tempi utili per decidere il da farsi, può anche costituirsi senza la preventiva autorizzazione assembleare, al solo fine di evitare d'incorrere nelle varie decadenze.La sua legittimazione a stare in giudizio, però, finisce qui sicchà per continuarlo è necessaria un'
autorizzazione assembleare che può essere richiesta anche dal giudice nel corso della prima udienza.Le
Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia
n. 18331 del 6 agosto 2010, sono intervenute dirimendo quel contrasto interpretativo relativo alla legittimazione passiva a stare in giudizio dell'amministratore di condominio.Il nodo da sciogliere ruotava intorno alla
corretta interpretazione da dare all'art. 1131 c.c.In particolare, ai sensi del secondo comma di tale norma, il mandatario dei comproprietari,
può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto (
art. 1131, secondo comma, c.c.).Ciò che è sempre risultato incerto è fino a che punto si estende la
legittimazione a stare in giudizio.In sostanza, ci si è chiesti: l'amministratore può resistere alle altrui pretese sempre e comunque, e quindi anche nelle materie che esulano dalle sue competenze oppure per queste ultime deve
trarre la propria legittimazione da una deliberazione assembleare?Due gli orientamenti interpretativi, naturalmente contrastanti:
a)quello
maggioritario a dire del quale l'amministratore è legittimato a stare in giudizio senza la necessità dell'autorizzazione assembleare.A dire di questo orientamento in tal modo doveva leggersi il
succitato secondo comma.
Nessun limite per l'amministratore, dunque, ma solamente un obbligo d'informazione dell'assemblea di mera rilevanza interna che laddove non osservato può portare alla sua revoca giudiziale.b)
secondo l'orientamento minoritario, invece, la norma in esame (il
secondo comma dell'art. 1131 c.c.) ha la sola funzione di permettere alla controparte del condominio di
notificare più facilmente l'atto introduttivo del giudizio, individuando nell'amministratore il soggetto legittimato a riceverlo.Quanto alla
legittimazione a stare in giudizio di quest'ultimo, essa non era automatica sicchà il mandatario, nelle materie sottrarre alla sua competenza, doveva trarla da una deliberazione assembleare.
Le Sezioni Unite, come detto all'inizio, hanno dato una soluzione molto più vicina a questo
secondo orientamento.Il
principio di diritto espresso dalla Corte regolatrice è il seguente:
l'amministratore di condominio, in base al disposto dell'art. 1131 c.c., comma 2 e 3, può anche costituirsi in giudizio e impugnare al sentenza sfavorevole senza previa autorizzazione a tanto dall'assemblea, ma dovrà, in tal caso, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell'assemblea per evitare pronuncia di inammissibilità dell'atto di costituzione ovvero di impugnazione (Cass. SS.UU. 6 agosto 2010 n. 18331).La controversia riguardava
l'appello proposto dall'amministratore contro una sentenza avversa al condominio, senza la necessaria autorizzazione assembleare.
Quanto detto dalla Cassazione, visto e considerato che la controversia nasceva da una causa azionata contro il condominio, ha valenza generale, ossia è riferibile a tutte quelle situazioni in cui il condominio è parte convenuta.