L?amministratore è il mandatario dei condomini in relazione alla gestione e conservazione delle parti comuni dell?edificio
L'amministratore è il
mandatario dei condomini in relazione alla gestione e conservazione delle parti comuni dell'edificio.
In sostanza
egli agisce per conto dei comproprietari e li rappresenta nei rapporti con i terzi e nei rapporti interni.La sua
nomina è atto che spetta all'assemblea.L'incarico è validamente conferito se la
deliberazione è approvata dalla maggioranza degli intervenuti all'adunanza che rappresentino quanto meno la metà del valore dell'edificio (
art. 1136, secondo e quarto comma, c.c.).Una volta assunto l'incarico, egli dovrà
svolgere tutta una serie di attività che sono individuate dalla legge, dal regolamento di condominio e dalle decisioni dell'assise condominiale.La dottrina e la giurisprudenza maggioritaria sono concordi nel sostenere che il
rapporto contrattuale che s'instaura tra condominio e amministratore debba essere regolato dalle norme dettate per il
contratto di mandato.In quest'ottica è utile osservare in contenuto dell'
art. 1709 c.c., che recita:
Il mandato si presume oneroso. La misura del compenso, se non è stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza è determinata dal giudice.Questo per quanto riguarda il
contratto di mandato a livello generale.Per quanto riguarda, più specificamente,
il condominio ci si è chiesti:a) l'amministratore ha sempre
diritto ad essere retribuito per l'opera svolta?b)sulla base di quali parametri si stabilisce la
misura del compenso?c)che cosa accade se l'assemblea, come riconosciutogli dalla legge, decide la
revoca dell'incarico prima della sua naturale scadenza?
RetribuzioneL'
art. 1135 c.c. specifica che l'
assemblea ordinaria annuale ha competenza a deliberare sull'incarico dell'amministratore (conferma, revoca ed naturalmente sulla nomina) nonchà sull'eventuale sua retribuzione.Per dottrina e giurisprudenza, la norma appena citata interpretata alla luce delle regole generali previste in materia di mandato (es.
art. 1709 c.c.) sancisce anche per l'
incarico di amministratore di condominio una presunzione di onerosità.Ciò vuol dire che, salvo diversa pattuizione, l'amministratore avrà
diritto a vedersi retribuito per l'opera prestata.
Determinazione del compensoChiarito che in linea generale il rappresentate dei condomini ha
diritto ad un compenso, è utile provare a comprendere come questo debba essere determinato.L'uso del
verbo provare non è casuale.Non va dimenticato, infatti, che
l'attività di amministratore di condominio non è regolamentata sicchà non esiste come per altre professioni (es. medici, architetti ecc.) un tariffario di riferimento.La determinazione della retribuzione, pertanto, è faccenda rimessa alla
libera contrattazione delle parti.Si potrà giungere alla quantificazione della stessa in
tre diversi modi:a)
offerta dell'amministratore (c.d. preventivo per le competenze) ed accettazione dell'assemblea;b)
proposta dell'assemblea ed accettazione dell'amministratore;c)
trattativa con proposte e controproposte cui segue un punto d'incontro.In ogni caso,
in seguito all'assunzione dell'incarico, qualora sorgessero dubbi sull'esatta quantificazione del compenso il
contenuto del verbale d'assemblea prevarrebbe su quello del preventivo presentato dell'amministratore.
Revoca anticipataNel caso di
revoca anticipata, se la stessa non è supportata da una giusta causa, l'amministratore potrà chiedere il risarcimento del danno subito (
Cass. SS.UU. 29 ottobre 2004 n. 20957).