La pubblicazione sulla G.U. del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010 ha escluso la possibilita' che le procedure nascondano una sorta di condono mascherato.
È stato fortemente avversato, finora, il provvedimento del Governo teso a fare cassa sulla base di un criterio di regolarizzazione degli immobili non iscritti al Catasto, benchè identificati mediante ispezione fotografica aerea dall'Agenzia del Territorio, perché nelle prime stesure sembrava fosse una sorta di mini-condono mascherato da altro provvedimento, e questo ha scatenato una serie di giuste critiche al contenuto di questa norma.
Compatibilmente con le comprensibili esigenze di bilancio dello Stato, decisamente vincolanti in questo periodo di forte crisi economica globale, le considerazioni sollevate da più parti spingevano verso un criterio di ammissibilità che includesse solo le opere regolarizzabili, cioè realizzate magari anche senza titolo abilitativo ma che avrebbero comunque possibilità di richiederlo in sanatoria secondo le norme urbanistiche vigenti, escludendo qualunque altra casistica e non giustificando il comportamento abusivo con riduzioni delle sanzioni.
A quanto sembra, le forti pressioni dell'opinione pubblica, degli Ordini Professionali e delle Associazioni Ambientaliste, hanno ottenuto il loro scopo, se si va a leggere il testo del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, pubblicato sulla G.U. n. 125 del 31/05/2010, Supplemento ordinario n. 114, nello specifico l'art. 19, rubricato aggiornamento del catasto.
Il comma 8 del suddetto articolo prevede che, entro il 31 Dicembre 2010, i titolari di diritti reali su immobili individuati ma non dichiarati al Catasto provvedano ad autodenunciarsi, cioè a presentare una dichiarazione di aggiornamento catastale ai fini fiscali, successivamente alla quale, dopo la registrazione degli atti di aggiornamento da parte dell'Agenzia del Territorio, la stessa Agenzia renderà disponibili tali atti ai Comuni interessati ai fini degli accertamenti di conformità urbanistico-edilizia.
Un discorso assolutamente analogo, nelle procedure e nelle attribuzioni di responsabilità, riguarderà anche gli immobili, già esistenti e dichiarati in Catasto, che abbiano subito modifiche di consistenza e destinazione d'uso non denunciate, in quanto è previsto anche in questa casistica la dichiarazione di aggiornamento catastale, con valore ai fini fiscali, da parte dei titolari di diritti reali.
Così come articolato nella versione pubblicata sulla G.U., il testo non contiene alcun riferimento alla possibilità di ottenere riduzioni o sconti sulle sanzioni in caso di autodenuncia piuttosto che di accertamento da parte dell'Agenzia del Territorio, il che, probabilmente, determinerà in diversi casi un atteggiamento attendista da parte dei proprietari degli immobili, che per ritardare i pagamenti attenderanno gli esiti degli accertamenti e le conseguenti notifiche.
Premesso che queste norme avranno conseguenze sull'aggiornamento delle rendite catastali, nonché sulle procedure di verifica della regolarità degli atti pubblici da parte dei Notai, nelle procedure di trasferimento delle proprietà, è auspicabile che le prescrizioni per il monitoraggio costante del territorio previste nel decreto siano seguite, da parte degli Enti preposti, da una politica costante di controllo e repressione degli abusi, i cui costi indiretti tendono sempre a ricadere su tutta la collettività.