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Come accade per il box o il garage, le agevolazioni prima casa sono riconosciute anche a chi acquista un lastrico solare. È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 22561 del 10 agosto 2021.
Il provvedimento assume particolare rilievo se si pensa che la decisione dei Giudici Supremi si pone in contrasto con quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate. Andiamo con ordine e spieghiamo in primo luogo cosa si intenda per lastrico solare.
Il lastrico solare che, da un punto di vista normativo, assume particolare rilievo soprattutto in ambito condominiale, è il piano di copertura di un edificio.
Si tratta di un'area piana che può essere o meno calpestabile.
Si differenzia da una terrazza a livello poiché quest'ultima è una superficie transitabile che costituisce estensione dell'appartamento. Diversa è dunque la destinazione d'uso: se la terrazza deve consentire di affacciarsi mediante il parapetto, il lastrico solare funge esclusivamente da copertura delle superfici sottostanti.
Sulla base di quanto stabilito dal Codice civile, salvo il caso in cui venga diversamente stabilito dal titolo di acquisto, il lastrico solare rientra tra le parti comuni di un condominio, con tutti gli effetti specifici in ordine agli obblighi di manutenzione e al pagamento delle spese.
In base a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione il lastrico solare può essere considerato una pertinenza dell'abitazione principale.
Sono pertinenze, in base alla nozione che ne dà il codice civile, tutti i beni destinati in modo durevole a servizio o ornamento dell'abitazione principale.
In quanto pertinenza il lastrico solare può rientrare nell'ambito di operatività della normativa relativa alle agevolazioni prima casa.
Chiariamo a questo punto brevemente in cosa consistano le agevolazioni prima casa.
Siamo di fronte a dei benefici fiscali grazie ai quali, in caso di acquisto di un'immobile da destinare a prima casa, si potrà fruire della riduzione delle imposte di registro, catastali e ipotecarie.
L'agevolazione riconosciuta sulla prima casa sussiste anche sulle sue pertinenze, sia qualora vengano acquistate contestualmente all'abitazione principale che con atto separato.
L'intervento della Corte di Cassazione nella fattispecie trattata si rendeva necessario per dirimere una controversia instauratasi tra l'Agenzia delle Entrate e un contribuente che acquistava un edificio composto da abitazione principale, garage e lastrico solare posto sopra il garage.
Al contribuente che acquistava il lastrico solare con agevolazioni prima casa veniva successivamente notificato un avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate per il pagamento delle maggiori imposte di registro, catastale e ipotecaria.
Quest'ultima infatti chiariva che per il lastrico solare era dovuta l'applicazione dell'aliquota ordinaria al fine del pagamento delle imposte.
Il Fisco pretendeva infatti di recuperare le imposte con aliquota ordinaria sostenendo la decadenza dalle agevolazione prima casa, godute dal erroneamente dal contribuente.
Secondo l'Agenzia delle Entrate non vi sono i presupposti per godere del bonus prima casa sul lastrico solare non costituendo esso una pertinenza agevolabile.
La vicenda finisce innanzi alla Corte di Cassazione poiché la Commissione Tributaria Regionale, respingendo la decisione della Commissione Tributaria Provinciale, affermava che il lastrico solare non poteva dirsi agevolabile in quanto facente parte della categoria catastale F5.
A dire dei Giudici di Appello, in base alla legge in materia, sono considerate pertinenze agevolabili soltanto quelle rientranti nelle categorie catastali C2, C6 e C7.
A fronte del provvedimento della CTR gli acquirenti impugnano la decisione dei Giudici di secondo grado con ricorso che viene accolto dalla Corte di Cassazione.
La questione trattata per dirimere il contenzioso ruota di fatto intorno alla definizione di pertinenza.
Secondo il Fisco tale dicitura deve essere utilizzata solo in riferimento a specifiche categorie catastali. La Corte di Cassazione si è dimostrata invece di diverso avviso.
Secondo il ragionamento dei Giudici di Legittimità, il riferimento della norma alle categorie catastali C2, C6 e C7 non escluse la qualifica di pertinenze per le altre, purché si tratti di beni a servizio o ornamento dell'immobile principale, come da definizione contenuta nell'articolo 817 del codice civile.
L'aspetto più significativo, per poter considerare un bene una pertinenza dell'immobile è il rapporto di complementarità funzionale che, pur mantenendo inalterata l'individualità dei singoli bene, non esclude l'applicazione del medesimo trattamento giuridico.
Da tale impostazione consegue l'accogliemento della sentenza impugnata da parte della Cassazione.
Da quanto esposto possiamo affermare, in conclusione, che in base all'interpretazione della Corte di Cassazione, il lastrico solare può beneficiare delle agevolazioni prima casa.
Si evidenzia la posizione assunta dai Giudici di Legittimità in netto contrasto con quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate anche nella risposta fornita al contribuente n. 566 del 26 agosto scorso.
Nella fattispecie esaminata dalla Cassazione, l'applicazione dell'imposta di registro pari al 2% viene confermata poiché l'abitazione costituiva prima casa e tra questa e il lastrico si stabiliva un rapporto pertinenziale.
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