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Agevolazione prima casa: decadenza dal beneficio anche se l'immobile non è stato ultimato

Si decade dalle agevolazioni prima casa se la residenza non viene trasferita nello stesso Comune dell'immobile anche qualora quest'ultimo non sia stato finito
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Agevolazioni prima casa: che succede se l'immobile non è ultimato?


Novità in tema di agevolazioni prima casa arrivano da una recente sentenza della Corte di Cassazione in base alla quale il beneficio prima casa si perde anche se l'immobile non è stato ultimato e non è stato possibile il trasferimento della residenza.

Ricordiamo che per poter fruire delle agevolazioni prima casa al momento dell'acquisto di un immobile da destinare ad abitazione principale è necessario che il compratore abbia fissato la residenza nel Comune dove è situato il nuovo immobile.

Qualora così non fosse il contribuente dovrà impegnarsi a trasferire la residenza in detto Comune, al fine di evitare la decadenza dal beneficio, entro il termine di 18 mesi dalla data di stipula del contratto.

Agevolazioni prima casa
In sostanza, l'aliquota agevolata è concessa anche se il compratore ha residenza in Comune diverso ma entro 18 mesi dovrà provvedere a effettuare il trasferimento nel Comune dell'immobile agevolato onde evitare un inadempimento nei confronti del Fisco.

Vediamo cosa dice in proposito la Corte di Cassazione. I Giudici Supremi confermano che il mancato trasferimento nel Comune dove è situato l'immobile agevolato entro il termine di scadenza comporta la perdita del beneficio prima casa ma fa salva la possibilità di far valere eventuali situazioni di forza maggiore.

Tuttavia, non è tale la mancata ultimazione dei lavori eseguiti sull'immobile acquistato con i benefici.
Il contribuente, per continuare a fruire delle agevolazioni prima casa dovrà necessariamente trasferire la residenza nel medesimo Comune, sia pure in un'abitazione diversa dall'immobile acquistato.

È quanto disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 17867 del 1° giugno 2022 nella quale la Corte Suprema specifica che per forza maggiore si intende un evento caratterizzato dalla non imputabilità al contribuente e dall'inevitabilità e imprevedibilità.

La sua ricorrenza va esclusa in caso di mancata ultimazione di un appartamento in costruzione, poiché, secondo la Corte, in assenza di specifiche disposizioni, non vi è motivo per differenziare il regime fiscale di tale acquisto rispetto a quello di un immobile già edificato.

riproduzione riservata
Agevolazione prima casa mancata ultimazione non impedisce decadenza
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