Agevolazioni prima casa: che succede se l'immobile non è ultimato?
Novità in tema di agevolazioni prima casa arrivano da una recente sentenza della Corte di Cassazione in base alla quale il beneficio prima casa si perde anche se l'immobile non è stato ultimato e non è stato possibile il trasferimento della residenza.
Ricordiamo che per poter fruire delle agevolazioni prima casa al momento dell'acquisto di un immobile da destinare ad abitazione principale è necessario che il compratore abbia fissato la residenza nel Comune dove è situato il nuovo immobile.
Qualora così non fosse il contribuente dovrà impegnarsi a trasferire la residenza in detto Comune, al fine di evitare la decadenza dal beneficio, entro il termine di 18 mesi dalla data di stipula del contratto.

In sostanza, l'aliquota agevolata è concessa anche se il compratore ha residenza in Comune diverso ma entro 18 mesi dovrà provvedere a effettuare il trasferimento nel Comune dell'immobile agevolato onde evitare un inadempimento nei confronti del Fisco.
Vediamo cosa dice in proposito la Corte di Cassazione. I Giudici Supremi confermano che il mancato trasferimento nel Comune dove è situato l'immobile agevolato entro il termine di scadenza comporta la perdita del beneficio prima casa ma fa salva la possibilità di far valere eventuali situazioni di forza maggiore.
Tuttavia, non è tale la mancata ultimazione dei lavori eseguiti sull'immobile acquistato con i benefici.
Il contribuente, per continuare a fruire delle Agevolazioni prima casa dovrà necessariamente trasferire la residenza nel medesimo Comune, sia pure in un'abitazione diversa dall'immobile acquistato.
È quanto disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 17867 del 1° giugno 2022 nella quale la Corte Suprema specifica che per forza maggiore si intende un evento caratterizzato dalla non imputabilità al contribuente e dall'inevitabilità e imprevedibilità.
La sua ricorrenza va esclusa in caso di mancata ultimazione di un appartamento in costruzione, poiché, secondo la Corte, in assenza di specifiche disposizioni, non vi è motivo per differenziare il regime fiscale di tale acquisto rispetto a quello di un immobile già edificato.