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In tema di agevolazioni prima casa, se l'acquirente, coniugato in regime di comunione dei beni, titolare di altro immobile acquistato anche in parte dall'altro coniuge, questi usufruendo del regime agevolato, non può acquistare un nuovo immobile avvalendosi dell'agevolazione tributaria.
È questa l'interpretazione, ribadita dall'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello 1 agosto 2022, n. 400, in merito all'applicabilità dell'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa in caso di comunione dei beni.
Nel citato documento di prassi, l'Agenzia delle Entrate affronta nuovamente il tema dell'applicabilità del regime fiscale per l'acquisto della prima casa, in caso di acquisto di un nuovo immobile da parte di un contribuente, coniugato in regime di comunione dei beni e già titolare di una parte di una abitazione insieme all'altro coniuge, il quale, in via esclusiva, aveva fruito in precedenza del regime di favore.
L'Amministrazione, nella risposta all'interpello ricorda che, ai fini della fruibilità delle agevolazioni prima casa, ai sensi della lettera c) del comma 1 della Nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nell'atto di acquisto l'acquirente deve dichiarare di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni.
Secondo l'Agenzia, la citata norma è chiara nello stabilire che se il contribuente, comproprietario di immobile in comunione di beni, acquistato con l'altro coniuge, limitatamente alla sua quota con le agevolazioni prima casa, il regime di favore si estende anche nei confronti del contribuente che, in relazione alla sua parte, non ha usufruito del vantaggio fiscale.
In altri più specifici termini, l'agevolazione prima casa anche, se fruita da uno solo dei coniugi in comunione dei beni, si estende ope legis anche all'altro coniuge.
Ciò comporta, che l'acquisto agevolato, effettuato soltanto da uno dei due coniugi in regime di comunione legale dei beni, comporta l'automatica esclusione dall'agevolazione anche nei confronti dell'altro coniuge, con riferimento a successivi acquisti.
Tale interpretazione, precisa la risposta all'interpello, non ha carattere innovativo essendo già stata affermata in precedenti documenti di prassi (circolare, 1 marzo 2001, n. 19/E; circolare 12 agosto 2005, n. 38/E, par. 2; risoluzione 20 agosto 2010, n. 86/E).
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