Questo sito utilizza cookie tecnici per annunci non profilati sulla tua esperienza di navigazione e cookie di terze parti per mostrarti invece annunci personalizzati in linea con le tue preferenze di navigazione. Per conoscere quali annunci di terze parti sono visibili sulle nostre pagine leggi l'informativa. Per negare il consenso dei soli cookie relativi alla profilazione clicca qui. Puoi invece acconsentire all'utilizzo dei cookie personalizzati accettando questa informativa. |
ACCETTA |
In tema di agevolazioni prima casa, se l’acquirente, coniugato in regime di comunione dei beni, titolare di altro immobile acquistato anche in parte dall’altro coniuge, questi usufruendo del regime agevolato, non può acquistare un nuovo immobile avvalendosi dell'agevolazione tributaria.
È questa l’interpretazione, ribadita dall’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello 1 agosto 2022, n. 400, in merito all’applicabilità dell’agevolazione fiscale per l’acquisto della prima casa in caso di comunione dei beni.
Nel citato documento di prassi, l’Agenzia delle Entrate affronta nuovamente il tema dell’applicabilità del regime fiscale per l’acquisto della prima casa, in caso di acquisto di un nuovo immobile da parte di un contribuente, coniugato in regime di comunione dei beni e già titolare di una parte di una abitazione insieme all’altro coniuge, il quale, in via esclusiva, aveva fruito in precedenza del regime di favore.
L’Amministrazione, nella risposta all’interpello ricorda che, ai fini della fruibilità delle agevolazioni prima casa, ai sensi della lettera c) del comma 1 della Nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nell’atto di acquisto l’acquirente deve dichiarare di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni.
Secondo l’Agenzia, la citata norma è chiara nello stabilire che se il contribuente, comproprietario di immobile in comunione di beni, acquistato con l’altro coniuge, limitatamente alla sua quota con le agevolazioni prima casa, il regime di favore si estende anche nei confronti del contribuente che, in relazione alla sua parte, non ha usufruito del vantaggio fiscale.
In altri più specifici termini, l’agevolazione prima casa anche, se fruita da uno solo dei coniugi in comunione dei beni, si estende ope legis anche all’altro coniuge.
Ciò comporta, che l'acquisto agevolato, effettuato soltanto da uno dei due coniugi in regime di comunione legale dei beni, comporta l’automatica esclusione dall'agevolazione anche nei confronti dell’altro coniuge, con riferimento a successivi acquisti.
Tale interpretazione, precisa la risposta all’interpello, non ha carattere innovativo essendo già stata affermata in precedenti documenti di prassi (circolare, 1 marzo 2001, n. 19/E; circolare 12 agosto 2005, n. 38/E, par. 2; risoluzione 20 agosto 2010, n. 86/E).
|
||
Notizie che trattano Agevolazione prima casa: cosa cambia in comunione dei beni che potrebbero interessarti
|
Bonus prima casa in comunione dei beni: viene meno se mancano requisiti a un coniugeDetrazioni e agevolazioni fiscali - In caso di acquisto prima casa in comunione di beni non si potrà fruire del bonus se uno dei coniugi non effettua le dichiarazioni previste dalla legge in materia |
Quali sono i vantaggi del regime di comunione dei beni?Proprietà - Quando conviene la comunione dei beni? Quali sono gli effetti del regime patrimoniale scelto dai coniugi? I beni rientranti in comunione e loro amministrazione. |
Acquisto della casa nel matrimonio e comunione legale dei beniComprare casa - Se i coniugi optano per la comunione legale, la casa, acquistata insieme o no dopo il matrimonio, rientra nella comunione, a meno che non si tratti di un bene personale. |
Si può dare in locazione un immobile senza il consenso del coniuge?Affittare casa - Affitto di immobili in comunione dei beni: per il Tribunale di Cremona non è necessario il consenso di entrambi i coniugi per poter dare in locazione un immobile |
Spese per la casa familiare di proprietà esclusiva e scioglimento della comunioneProprietà - Le somme spese durante il matrimonio per le migliorie della casa di proprietà esclusiva dell'altro coniuge, vanno restituite in sede di scioglimento della comunione? |
Casa acquistata prima del matrimonio: che succede in caso di morte del coniugeComprare casa - Qual è la sorte dei beni acquistati prima delle nozze qualora il coniuge venga a mancare. Vediamo cosa dice la legge e quali le tutele per il coniuge superstite |
Casa su terreno di un solo coniuge: che succede in caso di separazione?Proprietà - In caso di separazione, la casa costruita in costanza di matrimonio sul fondo di proprietà di un solo coniuge è di proprietà di questi anche in caso di comunione |
Bonus prima casa, vale anche prima dell'omologa di separazione?Detrazioni e agevolazioni fiscali - Si può beneficiare del Bonus prima casa nell'ipotesi di separazione consensuale dei coniugi? La risposta dell'Agenzia delle Entrate al quesito del contribuente. |
Ristrutturazione casa coniugale: possibile il rimborso dopo la separazione?Leggi e Normative Tecniche - Cosa succede se dopo i lavori di ristrutturazione nella casa coniugale i coniugi si separano? È previsto il rimborso dei costi sostenuti da un solo coniuge? |
Salve, avrei bisogno di un vostro supporto riguardo la mia situazione attuale..Sono sposato nell'Aprile 2019.Io ho la residenza nel comune "A"Mia moglie, unitamente a nostro... |
Buon giorno a tutti, Quesito: Io e la mia compagna nel 2012 abbiamo acquistato un abitazione con le agevolazioni prima casa, adesso l'Agenzia delle Entrate mi chiede il pagamento... |
Due appartamenti distinti, ma adiacenti.Uno mia prima casa, l'altro prima casa di mia moglie.Sono stati messi in comunicazione con passaggio funzionale abbattendo il muro... |
Il geometra ha presentato la CILA al comune, per cui sono in procinto di iniziare a fare i bonifici ai fornitori, ma in previsione del futuro, non vorrei fare errori e vi chiedo... |