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Solitamente quando si fa riferimento alle agevolazioni prima casa, queste riguardano l'acquisto di immobili e, nello specifico, dell'abitazione principale.
In realtà la possibilità di acquistare in forma agevolata può interessare anche un box auto o un'altra pertinenza, non necessariamente un immobile da adibire a casa.
Tale acquisto agevolato con la detrazione acquisto box è sicuramente previsto nei casi in cui il box auto è acquistato contemporaneamente alla abitazione, ovverosia nell'ambito della medesima compravendita.
Ciò nondimeno, è possibile fruire della detrazione box auto anche in un momento successivo, rispetto all'acquisto della abitazione, fruendo, in ogni caso, dell'agevolazioni prima casa.
Ma se il box auto è acquistato da un solo coniuge con le agevolazioni prima casa?
In tal caso, la situazione potrebbe complicarsi, ma nonè impossibile.
Preliminarmente è opportuno ricordare, seppur brevemente, cosa sono le agevolazioni prima casa.
L'agevolazione prima casa è essenzialmente una misura, introdotta da diverso tempo dal Legislatore fiscale, che prevede una notevole riduzione del pagamento delle imposte in sede di acquisto di un immobile che dovrà diventare per il futuro proprietario l'abitazione principale.
Per determinare le imposte dovute occorre anteporre un distinguo fra l'acquisto da un privato con le agevolazioni prima casa e l'acquisto da una impresa sempre con le agevolazioni.
In caso di compravendita da un privato, il c.d. acquisto prima casa agevolazioni è subordinato al pagamento dell'imposta di registro nella misura del 2% del valore catastale dell'immobile (anziché al 9%) e delle imposte ipotecarie e catastali, in misura fissa, pari a euro 50.
Caso diverso è l'acquisto direttamente da una impresa.
L'impresa di costruzione è un soggetto passivo Iva e ciò comporta che l'acquirente, oltre al pagamento delle imposte di registro, catastale e ipotecaria nella misura fissa pari a euro 200, è tenuto a versare anche l'IVA, calcolata sul prezzo della cessione, pari al 4% (anziché al 10% o 22% per gli immobili signorili, accatastati in A/1, abitazioni in ville A/8 e Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici A/9).
Occorre inoltre chiarire quanto già in precedenza anticipato, ovverosia è possibile ottenere un notevole risparmio di imposta, fruendo delle agevolazioni prima casa, anche per acquistare box pertinenziali.
Tale possibilità è prevista espressamente dal punto 3 della nota II bis, della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che stabilisce come le agevolazioni di cui al comma 1, ovverosia le agevolazioni prima casa (imposta di registro al 2% e imposte ipotecarie e catastali in misura fissa) in presenza di tutti i presupposti, si applichino anche per l'acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell'immobile.
La pertinenza, ai sensi dell'art.817 c.c., è un bene destinato in maniera durevole a servizio e ornamento di un altro bene considerato principale.
La pertinenza dunque serve un altro bene.
Sulla base di tale definizione, possono considerarsi pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (cantina), C/6 (box o posto auto e C/7 (tettoie chiuse o aperte).
Il carattere servente della pertinenza è la ragione per la quale il Legislatore ha considerato agevolabile l'acquisto con detrazioni box pertinenziale.
In caso di acquisto box cosa controllare per avere le agevolazioni prima casa?
Nel momento in cui si acquista un box e si vuole usufruire delle agevolazioni occorre, come rilevato che si tratti di una pertinenza, ovverosia di un box pertinenziale.
Il box può definirsi box pertinenziale quando:
Nel consegue che in assenza di tali presupposti non si ha un box pertinenziale e, pertanto, con la compravendita si procede, di fatto, all'acquisto box non pertinenziale, senza poter fruire della detrazione acquisto box pertinenziale.
Chiarito come non vi siano preclusioni all'acquisto di un box, con le agevolazioni prima casa, in un momento successivo rispetto all'acquisto della abitazione principale, nel rispetto di tutte le condizioni di cui sopra in merito alla sussistenza del rapporto di pertinenzialità, poniamoci un ulteriore dubbio.
Supponiamo che due coniugi abbiamo acquistato entrambi l'immobile abitazione principale con le agevolazioni e successivamente, con separato atto, e dopo qualche tempo, un solo coniuge decida di acquistare un box pertinenziale, sempre accedendo alle agevolazioni prima casa.
Questo è possibile?
La risposta è si, si può fare.
In primo luogo non vi sono limitazioni da un punto di vista civilistico, atteso che l'art. 817 c.c., nel disciplinare il rapporto di pertinenzialità fra due beni fa riferimento alla titolarità di questi. In altri termini, il proprietario o il soggetto che esercita un diritto reale dell'abitazione principale deve vantare la titolarità sul bene anche del box pertinenziale.
Tale norma, dunque, non specifica il quantum della titolarità e non pone limiti di “quote”.
Ciò significa che un comproprietario può acquistare una pertinenza in base alla sua quota.
Uno dei due coniugi può dunque acquistare la proprietà esclusiva di un box auto da destinare a servizio dell'abitazione, ancorché acquistata in comunione ordinaria con il coniuge.
La titolarità del 50% di un coniuge dell'abitazione principale non impedisce all'altro coniuge di soddisfare le condizioni previste per individuare un box auto come un box pertinenziale e dunque procedere con un acquisto box auto detrazione prima casa.
Anche questo è possibile!
Atteso che, come rilevato in precedenza, la previsione di acquisto di una sola pertinenza per immobile prima casa, riguarda esclusivamente la singola categoria catastale, è possibile a esempio che anche con atti separati e anche successivi due coniugi titolari di una abitazione principale, acquistino autonomamente, uno un box auto e l'altro una cantina, usufruendo delle agevolazioni prima casa.
In tal caso, infatti, se si rispettano le citate condizioni, ovverosia se la cantina e il box auto possono essere considerate pertinenze, è possibile che entrambi gli acquisti possano fruire degli sconti di imposta, previsti dalle agevolazioni prima casa.
In altri termini, se in sede di compravendita è stata acquistata una cantina insieme a un immobile abitazione principale, è possibile, in seguito, acquistare anche un box pertinenziale con le agevolazioni prima casa.
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