Il 24 aprile 2009 il Comitato Industria, Ricerca ed Energia (ITRE) del Parlamento Europeo ha promosso una modifica alla Direttiva CE/91/2002, sul rendimento energetico degli edifici.
Il 21 aprile 2009 è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 92, il DM del 25 novembre 2008 inerente il rendimento energetico in campo edilizio.
Art.1: Il presente decreto disciplina le modalità di erogazione dei finanziamenti da concedersi a valere sulle risorse del Fondo Kyoto, a sostegno delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1° giugno 2002, n. 120, previste dalla delibera Cipe n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, e successivi aggiornamenti.
Saranno circa 200 i milioni di euro disponibili per privati, fondazioni, imprese, associazioni, enti pubblici, condominii, che progetteranno ed installeranno impianti di microcogenerazione diffusa (a rapida cantierabilità aventi per oggetto impianti di nuova costruzione ), impianti da fonti rinnovabili, impianti termici alimentati a biomasse (le biomasse solide utilizzabili devono ricadere fra quelle ammissibili ai sensi dell'allegato X alla parte quinta dell D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale e successivi aggiornamenti), interventi sull'involucro edilizio e sugli infissi, per la climatizzazione tramite teleriscaldamento da impianti di cogenerazione, per la climatizzazione degli edifici da impianti geotermici a bassa entalpia, per impianti solari termici per la produzione di calore a bassa temperatura mediante conversione diretta della radiazione solare in calore ed impianti eolici connessi alla rete elettrica di potenza nominale (P) compresa tra 1 kWp e 200 kWp.
Gli incentivi, secondo l'art.5, saranno così distribuiti:
Misura microcogenerazione diffusa: 25 milioni di euro;
Misura rinnovabili: 10 milioni di euro;
Misura motori elettrici: 15 milioni di euro;
Misura usi finali: 130 milioni di euro;
Misura protossido di azoto: 5 milioni di euro;
Misura ricerca: 5 milioni di euro;
Misura gestione forestale sostenibile: 10 milioni di euro.
Il 24 aprile 2009 il Comitato Industria, Ricerca ed Energia (ITRE) del Parlamento Europeo ha promosso una modifica alla Direttiva CE/91/2002, sul rendimento energetico dei fabbricati: gli edifici sul suolo comunitario realizzati dopo il 31 dicembre 2018 dovranno essere ad impatto zero; dovranno cioè produrre da fonti rinnovabili tanta energia quanta ne consumano.
Nel 2019 si potranno dunque realizzare solo edifici a consumo zero, in grado di produrre sul posto lo stesso quantitativo di energia di cui necessitano per il loro completo autosostentamento: consumo netto di energia nullo.
Con tale provvedimento non si escludono interventi su vecchi edifici realizzati prima del 2018, anzi, i singoli Paesi, dovranno stabilire i giusti obiettivi per il recupero di tali strutture che dovranno essere anche esse a consumo nullo.
L'obbligo di adeguarsi a standard di efficienza elevati si estende anche alle abitazioni utilizzate per meno di quattro mesi all'anno ( modifica alla vecchia normativa che inglobava solo i fabbricati con superficie abitabile di oltre 1000 metri quadri).
Sono invece esentate le abitazioni di superficie inferiore ai 50mq, gli edifici dedicati alle funzioni religiose ed agricole, le strutture temporanee utilizzate per meno di 18 mesi, nonché gli edifici storici, il cui aspetto o carattere sarebbe alterato significativamente in seguito ad interventi strutturali.
Entro il 3 marzo 2010 la Commissione Europea definirà il giusto calcolo da effettuare per il rendimento energetico delle strutture e gli interventi da attuare saranno obbligatori per tutti gli edifici.
L'erogazione delle risorse sarà definita dal Ministero dell'Ambiente, secondo modalità da concordare con la cassa Depositi e Prestiti (CDP).