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Nomina giudiziaria dell'amministratore di condominio

La nomina dell?amministratore è un atto di competenza dell?assemblea dei condomini.Quando in un condominio ci sono più di quattro comproprietari
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La nomina dell'amministratore è un atto di competenza dell'assemblea dei condomini.NominaQuando in un condominio ci sono più di quattro comproprietari di singole unità immobiliari, la legge (art. 1129 c.c.) impone la nomina di un amministratore.Ai fini di questo computo nei casi di appartamento in comunione legale dei beni (si pensi ai coniugi), o avuto in eredità (ad esempio l'appartamento dei genitori che va in eredità ai figli) i soggetti interessati si considerano come un solo condomino.Si tratta, in sostanza, di una comunione nell'ambito di un condominio.La delibera di nomina dell'amministratore sarà valida qualora, tanto in prima, tanto in seconda convocazione, sia stata votata dalla maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentino almeno 500 millesimi.Che cosa succede se l'assemblea, pur dovendo, non nomina un amministratore?La risposta a questa domanda è molto semplice: ogni condomino, singolarmente considerato, potrà rivolgersi all'Autorità Giudiziaria affinchà la stessa, in sostituzione dell'assemblea incapace di farlo, provveda a nominare un amministratore per il condominio.Prendiamo spunto da quest'affermazione per sviluppare alcune riflessioni utili a comprenderne meglio la portata.Legittimazione ad agireOgni condomino (quindi, ad esempio, non l'inquilino) ha diritto di chiedere all'amministrazione giudiziaria la nomina del rappresentante legale del condominio di cui fa parte.L'amministratore potrà agire in giudizio solo se è anche condomino.Tipologia di giudizio ed autorità giudiziaria competenteSi tratta di un procedimento di volontaria giurisdizione.In sostanza, le parti (id est i condomini interessati) chiedono al Tribunale del luogo in cui è ubicato il condominio di sostituirsi all'assemblea, nominando l'amministratore di condominio.NominaLa nomina avverrà con decreto e l'amministratore sarà scelto o sulla base delle indicazioni dei condomini o, qualora non fosse possibile, a discrezione del Tribunale sulla base di appositi elenchi da esso tenuti.Va sottolineato, tuttavia, che la tenuta degli elenchi non è disciplinata dalla legge ma resta a discrezione del singolo ufficio giudiziario.L'atto introduttivo del giudizio è il ricorso, che, una volta emesso il decreto di fissazione dell'udienza, dovrà essere notificato, unitamente a questo, a tutti i partecipanti al condominio che non abbiano promosso l'azione.Le spese da sostenersi sono quelle relative al versamento del contributo unificato, quelle per le copie degli atti da notificare, quelle per la notifica degli atti stessi nonchà per l'onorario del legale incaricato.Sul punto va detto che nel silenzio della legge, trattandosi di volontaria giurisdizione, non è chiaro se l'assistenza del legale sia obbligatoria.Non è chiaro, altresì, se il decreto debba contenere obbligatoriamente l'indicazione del compenso dell'amministratore o se questo debba essere deciso successivamente dall'assemblea.Come la nomina ordinaria, infine, anche quella giudiziaria ha validità di un anno.L'amministratore, che deve accettare l'incarico affinchà il decreto di nomina produca effetti, in sostanza, prende i pieni poteri che ineriscono al suo incarico.La sola differenza, pertanto, è l'atto ed il soggetto dal quale proviene la nomina, null'altro.
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Nomina giudiziaria dell'amministratore di condominio
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  • Cefariello
    Cefariello
    Domenica 11 Marzo 2012, alle ore 11:56
    Vorrei sapere quali sono i compiti di un amministratore giudiziario nominato dal tribunale e se è obbligato ad intervenire in casi urgenti e di tutela della salute pubblica. Nel mio condominio da qualche mese è stato nominato un amm. giud. che ancora deve presentarsi nel condominio. Da alcuni giorni si sono otturate le fogne e serve un intervento urgentissimo per evitare problemi di salute pubblica. Nonostante sia stato avvertito e sollecitato più volte ad intervenire non ha adottato alcun intervento.Se si chiede l’intervento dell’ASL possiamo ottenere l’obbligo di intervento da parte dell’Amministratore per la rimozione del problema? Oppure come possiamo risolvere? chiedo cortesemente un parere con cortese urgenza. Giorgio
    rispondi al commento
  • Maria Rosaria
    Maria Rosaria
    Lunedì 28 Novembre 2011, alle ore 18:58
    Ma se il condominio è composto solo da 3 prorpietari è possibile che uno soltanto proceda con la richiesta della nomina dell'amministratore giudiziale?
    rispondi al commento
  • Ramo
    Ramo
    Lunedì 1 Agosto 2011, alle ore 08:31
    Ho comprato un appartamento e come una sprovveduta non mi sono informata sull’amministratore ecc… sia i vecchi proprietari che l’agenzia immobiliare mi avevano assicurato che era tutto a posto e invece, una volta acquistata sono venuta a sapere che il vecchio amministratore si è dimesso perché su 8 condomini solo 3 pagavano le spese (per fortuna uno di questi era chi mi ha venduto casa), 2 appartamenti sono all’asta, 1 condomino non c’è verso di farlo pagare e 2 abbandonati ovvero i proprietari sono spariti e quindi per loro non paga nessuno … sinceramente non mi era stata proprio spiegata così la situazione condominiale altrimenti ci avrei pensato 2 volte (quelli dell’agenzia sono stati proprio disonesti!) come mi dovrei comportare? A questo punto è meglio nominare un amministratore giudiziale? Per me potrebbe andare bene, l’importante è pagare la mia quota e niente di più … sinceramente di pagare anche le spese degli altri per me, ragazza single con un mutuo di 30anni sulle spalle non è proprio una passeggiata … come mi devo comportare, ho un po’ paura.Grazie R.
    rispondi al commento
  • Vincenzo
    Vincenzo
    Martedì 7 Giugno 2011, alle ore 13:59
    Le dimissioni di un amministratore devono essere verbali o scritte? e inoltre quanto ci verrebbe a costare un'amministratore del tribunale? Grazie , distinti saluti
    rispondi al commento
  • CARMINATI SANTA
    CARMINATI SANTA
    Martedì 23 Febbraio 2010, alle ore 16:56
    VORREI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA PER LA NOMINA DI UN AMMINISTRATORE (NEL CONDOMINIO DOVE SONO L'AMMINISTRATORE E' DA DUE ANNI IN PROROGATIO E INOLTRE HA DATO LE DIMISSIONI (30 APRILE 2010)E, NOI CONDOMINI NON SIAMO IN GRADO DI AVERE LA MAGGIORANZA PER ELEGGERE UN NUOVO AMMINISTRATORE).1- DESIDEREREI CONOSCERE SE I COSTI A CUI VADO INCONTRO UNA VOLTA RISOLTO IL PROBLEMA IL CONDOMINIO MI RIMBORSA LA SPESA DI LORO SPETTANZA.2- IL TEMPO IN MESI CHE OCCORRE PRIMA CHE IL TRIBUNALE DECIDE DI MANDARE IL NUOV AMMINISTRATORE.lA RINGRAZIO VIVAMENTE.RIMANGO IN ATTESA DI UNA SUA RISPOSTA.DISTINTI SALUTI.
    rispondi al commento
  • Antonio Sconza
    Antonio Sconza
    Venerdì 12 Febbraio 2010, alle ore 20:04
    Egr. Colleganel merito dei legittimati passivi a ricevere il ricorso per la revoca (e la nomina) dell'amministratore giudiziario, atteso che anch'io ritengo che tutti i condomini siano legittimati a ricevere l'atto di revoca promosso innanzi al Collegio, non trovo a riguardo alcun riferimento normativo. Il Collegio in c.d.c., dopo aver sollevato l'eccezione (il ricorso era stato notificato al solo amministratore), nulla ha deciso sul punto. Ritendo di sollevare l'eccezione in Corte d'Appello in sede di reclamo. Cosa ne pensi?Grazie, e cordiali saluti.
    rispondi al commento
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