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Beni significativi e IVA agevolata

Normativa inerente l'applicazione dell'aliquota IVA per l'installazione di beni di valore significativo su edifici esistenti a prevalente destinazione abitativa
Pubblicato il / Aggiornato il

I beni di valore significativo


Con l'espressione beni di valore significativo s'intendono quei beni costituenti una parte significativa del valore delle forniture effettuate negli interventi di recupero del patrimonio edilizio su edifici con prevalente destinazione abitativa.

Beni di valore significativo: quali sono?

Dunque, la significatività attiene al valore dei detti beni rispetto al valore complessivo della prestazione. Per tali beni esiste un particolare regime IVA: si applica cioè l'aliquota ridotta del 10% fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, considerato al netto del valore dei detti beni; dunque, l'IVA al 10% si applica sulla differenza tra i due valori.

I beni significativi sono previsti dall'art. 7), co. 1, lett. b, L. n. 488 del 1999, ed elencati dal Decreto del Ministero delle Finanze del 29 dicembre 1999 (pubblicato sulla G.U. 31.12.1999, n.306-serie generale).

A fine 2017 è stata emanata sull'argomento una norma di interpretazione autentica (con l'art. 1, co. 19, L. n. 205/2017, che è la legge di Bilancio per il 2018): in particolare, la nuova norma si occupa dei criteri per la regolamentazione dell'IVA con riferimento all'individuazione delle parti staccate dei beni significativi, determinazione del valore dei beni significativi e fatturazione.

A seguire, alla luce della nuova norma, l'Agenzia delle Entrate ha a sua volta emanato una circolare (n. 15/E del 2018), la quale ha peraltro il pregio di fornire una serie di chiarimenti in materia.


Elenco dei beni significativi


Ai sensi del citato decreto ministeriale sono dunque beni di valore significativo:

  • ascensori e montacarichi;

  • infissi esterni ed interni;

  • caldaie; video citofoni;

  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria;

  • sanitari e rubinetterie da bagno; impianti di sicurezza.


Per i beni non rientranti nell'elenco vale il principio generale per cui vanno considerati parte indistinta della prestazione di servizi e dunque sono soggetti all'IVA del 10%.

L'Agenzia delle Entrate ha specificato che l'elenco è tassativo ma i termini sono utilizzati in maniera non tecnica (ad es. la stufa a pellet dev'essere assimilata alla caldaia se è utilizzata per riscaldare l'acqua per alimentare il sistema di riscaldamento e per produrre acqua sanitaria).


Aliquota IVA sui beni di valore significativo e tipologia di interventi


Gli interventi interessati dalle norme sono quelli di recupero del patrimonio edilizio residenziale esistente (manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, così come definiti all'articolo 3 del Testo Unico in materia edilizia, approvato con D.P.R. n. 380/2001), i quali sono generalmente soggetti all'applicazione dell'aliquota Iva al 10%.

Nel caso in cui siano installati beni di valore significativo qualcosa cambia.

Rubinetteria e sanitari beni significativi

Bisogna innanzitutto avere ben chiaro in che contesto di lavori questi beni vengono installati, ossia bisogna capire se rientriamo in una manutenzione ordinaria, straordinaria oppure in un restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia.

Di solito l'inquadramento della tipologia di intervento è desumibile dalla pratica edilizia presentata in Comune o, nel dubbio, diventa opportuno chiedere delucidazioni al tecnico di fiducia che sta seguendo i lavori oppure ancora all'ufficio tecnico del Comune.

Qualora i beni di valore significativo siano installati nell'ambito di un restauro, di un risanamento conservativo o di una ristrutturazione edilizia, l'applicazione dell'IVA agevolata al 10% è sempre valida, sia su tutto l'importo di fornitura dei beni che su tutta la manodopera necessaria per installarli.

Caldaia bene significativo

Ciò è valido sia nel caso in cui i beni siano forniti e installati dalla medesima ditta, sia nel caso in cui l'acquisto sia fatto direttamente dal committente e la ditta ne esegua solo l'installazione.

Ciò in quanto, con riferimento a restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia trovano applicazione le norme di maggior favore di cui agli artt. 127-terdecies (cessioni di prodotti finiti, cioè non materie prime e semi-lavorate) e quaterdecies (servizi dipendenti da contratti di appalto su qualsiasi tipologia di immobile) della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.

Quando invece ricadiamo in una manutenzione ordinaria o straordinaria l'applicazione dell'IVA diventa un po' più complessa.

Dobbiamo prima di tutto fare distinzione fra la situazione in cui i beni sono forniti da un soggetto diverso da quello che li installa (ad esempio se il committente acquista direttamente i beni e li fa posare a un installatore) e la situazione in cui la medesima ditta fornisce e installa i beni.

Nella prima situazione l'IVA da applicare sulla fornitura dei beni acquistati direttamente dal committente è al 22%. L'IVA da applicare sulla posa fatta dall'installatore è invece al 10%.

Nella seconda situazione, in cui la medesima ditta fornisce e installa i beni di valore significativo l'applicazione dell'IVA in fattura va fatta separando in modo chiaro le spese per la prestazione di servizi di installazione (manodopera) e la spesa per la mera fornitura del bene.

Il concetto, già affermato nella circolare dell'Agenzia delle Entrate 71E/2000, è stato ora previsto dalla legge (la legge di Bilancio 2018, appunto).

Per la manodopera è prevista l'applicazione dell'aliquota IVA al 10%, così come per tutte le prestazioni relative al recupero del patrimonio edilizio residenziale esistente.


Fornitura di beni significativi, manutenzione ordinaria o straordinaria


Videocitofono bene significativo

Per quanto concerne invece la fornitura del bene di valore significativo, l'aliquota ridotta si applica solo fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore dei predetti beni. In particolare:

il bene significativo fornito nell'ambito della prestazione resta soggetto interamente all'aliquota nella misura del 10 per cento se il suo valore non supera la metà di quello dell'intera prestazione.

Se, invece, il valore del bene significativo supera tale limite, l'aliquota nella misura del 10 per cento si applica al bene solo fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell'intervento di recupero e quello dei beni significativi. Sul valore residuo del bene significativo trova applicazione l'aliquota nella misura ordinaria (v. Circ. 15/E del 2018).



Rilevanza delle parti staccate dei beni significativi


Le parti staccate dei beni significativi sono soggette al regime dei beni significativi o al regime degli altri beni?

Condizionatore bene significativo

La norma di interpretazione autentica di cui alla legge di bilancio 2018 si occupa della questione stabilendo che la rilevanza della parte staccata rispetto al bene significativo dipende dall'autonomia funzionale che detta parte ha rispetto al bene significativo medesimo.

Dunque, il valore della parte staccata va sommato a quello del bene significativo ai fini dell'individuazione della quota non soggetta all'IVA al 10%, a seconda della sua autonomia funzionale. Se si tratta di sostituire solo la parte staccata non è necessaria alcuna valutazione.


Beni significativi, casi specifici


La circolare del 2018 si occupa anche di alcuni casi specifici e cioè:

- tapparelle, scuri e veneziane (ritenute funzionalmente autonome a meno che non siano strutturalmente integrate negli infissi);

- zanzariere (ritenute funzionalmente autonome a meno che non siano strutturalmente integrate negli infissi);

- inferriate o grate di sicurezza (non sono considerate parti separate ad alcun bene significativo, ma beni diversi e indipendenti).


Valore dei beni significativi


La norma di interpretazione autentica della legge di bilancio per il 2018 è intervenuta anche a proposito di determinazione del valore dei detti beni stabilendo che nella determinazione del valore bene si deve assumere

quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi (v. Circ. 15E/2018).


In sintesi (si rinvia alla lettura della circolare per ulteriori chiarimenti), se il bene è prodotto dal prestatore dell'intervento, ai fini dell'individuazione dell'aliquota IVA, il valore sarà dato dal costo di produzione.

Se invece il prodotto è acquistato dal prestatore, il valore del bene, sempre ai fini dell'individuazione dell'aliquota IVA applicabile, non può essere inferiore al suo valore di acquisto.

Una precisazione finale: il discorso riguardante l'IVA agevolata è distinto da quello delle detrazioni fiscali per ristrutturazioni e risparmio energetico. Le norme possono trovare o non trovare congiuntamente applicazione.

Ciò che rileva, ai fini dell'IVA agevolata, è il collegamento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio individuati dall'art. 3, D.P.R. n. 380/2001.

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Beni di valore significativo
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Commenti e opinioni



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Alert Commenti
  • Barbara11
    Barbara11
    Mercoledì 4 Dicembre 2019, alle ore 11:47
    In caso di fornitura, montaggio e smontaggio e sostituzione di porte interne, e sostituzione di maniglie a finistre, l'gevolazione dell'iva del 10% su cosa viene calcolata?
    rispondi al commento
  • Luigid1
    Luigid1
    Giovedì 19 Settembre 2019, alle ore 21:19
    Per la ristrutturazione di due bagni volevo usufruire dell'agevolazione del 50% e L'IVA del 10%, c'e bisogno del geometra?
    L'iva applicata alla fattura dei lavori deve essere del 22% o del 10%?
    Come funziona il tutto?
    rispondi al commento
    • Svevavolo
      Svevavolo Luigid1
      Martedì 24 Settembre 2019, alle ore 16:53
      Ciao Luigid1, ti mando la guida dell’AdE per una prima infarinatura su come funziona il tutto. Se poi hai bisogno di altre risposte, riprova a scriverci, siamo qui apposta! Ciao
      rispondi al commento
  • Rosa11
    Rosa11
    Giovedì 4 Luglio 2019, alle ore 18:24
    Nel caso di fatturazione di serramenti di valore significativi quindi parte Iva 22% e parte Iva 10%per la parte al 10% si deve allegare autocertificazione ?
    rispondi al commento
  • Dana1
    Dana1
    Domenica 30 Settembre 2018, alle ore 09:47
    Nel caso di ristrutturazione edilizia, i mobili / arredamento possono essere acquistati con IVA agevolata del 10% come tutto il resto acquistato ed installato fino ad ora?
    rispondi al commento
    • ..ale..
      ..ale.. Dana1
      Venerdì 4 Gennaio 2019, alle ore 16:28
      Essendo l'arredamento relativo al bonus mobili, su questo si applica l'iva al 22%.
      rispondi al commento
  • Scola
    Scola
    Giovedì 22 Febbraio 2018, alle ore 12:39
    Nel caso di realizzazione di un Cappotto Isolante interno di un vano scala (e relativa tinteggiatura), ritenete sia applicabile l'IVA al 10 % ?
    M. Scolari
    rispondi al commento
    • Arch.martinelli
      Arch.martinelli Scola
      Giovedì 22 Febbraio 2018, alle ore 17:48
      Per l'intervento indicato è certamente applicabile l'iva al 10% su tutto l'importo da fatturare.
      rispondi al commento
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