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Ogni assemblea di condominio, qualunque sia l'argomento posto all'ordine del giorno, alla fine della discussione deve prendere una decisione.
Anche, come si dice comunemente, per decidere di non decidere è necessario esprimere un voto.
La decisione dell'assemblea, che prende il nome di deliberazione, deve essere adottata a maggioranza (variabile a seconda dell'oggetto del voto).
Come recita l'art. 1136, ultimo comma, c.c. delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto dall' amministratore .
In pratica nel documento bisognerà riportare tutto lo svolgimento dell'assemblea ed anche l'esito delle votazioni.
Come si esprime il voto?
Sono previste particolari modalità in relazione agli argomenti da discutere?
Partiamo dal dato certo.
L'art. 1136, sesto comma, c.c., affermando che l'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione, in sostanza, riconosce ad ogni comproprietario il diritto di partecipare all'assemblea condominiale.
Il mancato invito anche un di solo condomino comporta l'annullabilità della deliberazione per violazione delle norme relative al procedimento di convocazione dell'assemblea (tra le tante Cass. SS. UU. n. 4806/05).
La partecipazione alla riunione può essere personale oppure per delega (art. 67 disp. att. c.c.).
Salvo particolari disposizioni contenute nel regolamento di condominio , la delega non è sottoposta ad alcuna particolare forma con l'unico limite della possibile dimostrazione del suo conferimento.
Il passaggio partecipazione all'assemblea-diritto di voto non è automatico.Si pensi a quelle ipotesi in cui un condomino versi in una situazione di conflitto d'interesse perché, ad esempio, è l'amministratore uscente e si deve votare per la sua conferma.
Il questi casi sarà suo diritto partecipare all'assemblea ed esporre la sua posizione ma il suo voto (e quindi la sua quota millesimale) non potrà essere tenuto in considerazione pena l'invalidità della deliberazione laddove, in un senso o nell'altro, risultasse determinante.
Fatte salve queste eccezioni, però, tutti i condomini hanno diritto di voto in assemblea.
Esso potrà essere espresso anche per delega (con specifica indicazione dell'intenzione di voto o con ratifica dell'operato del delegato) e dovrà sempre essere palese.
In ambito condominiale , invero, è fatto divieto di ricorrere al voto segreto.
Ciò per una semplice considerazione: se fosse possibile votare segretamente, come si potrebbe verificare il raggiungimento del quorum?
Infine, una volta espresso il voto, questo dovrà essere riportato chiaramente nel verbale di assemblea (e comunque in modo tale da poter essere chiaramente desunto) ai fini di una verifica del raggiungimento dei quorum, dell'assenza di conflitto d'interesse ecc.
In sostanza, pena l'invalidità della delibera non si potrà scrivere a verbale:
a seguito di votazione la maggioranza approva.
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