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Le bollette di acqua che molti utenti stanno ricevendo in queste settimane contengono una nuova voce di pagamento: il deposito cauzionale introdotto dalle Delibere Aeeg n. 86 del 28.02.2013 e 643 del 27.12.2013.
Di cosa si tratta?
Si tratta di una somma a cui il gestore andrà ad attingere in caso di morosità del cliente; ne consegue che in caso di morosità sarà vietata la sospensione della fornitura nei limiti dell'importo cauzionale, importo che poi il gestore andrà a richiedere nella bolletta successiva al fine di rifornire il deposito.
L'Individuazione della somma sarà stabilita sulla base del consumo storico (definito come il consumo dell'utente finale riferito all'anno solare precedente) o, se tale dato non è disponibile, la stima della fascia di consumo di riferimento verrà determinata in base ai consumi che il gestore ritiene possano essere attribuiti all'utente finale in relazione alle informazioni disponibili e, in particolare, alla destinazione d'uso della fornitura e, per gli utenti domestici, al numero dei componenti del nucleo famigliare.
Le variazioni successive non modificheranno la fascia di consumo se si verificheranno per un solo anno, di un ammontare non superiore al 20 per cento in più o in meno, rispetto a quelli della fascia stessa.
L'importo richiesto non potrà superare il tetto massimo così alternativamente determinato:
a) in misura pari al valore dei corrispettivi unitari dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo medio annuo;
b) in misura pari al valore medio per tipologia di utenza dei corrispettivi unitari dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo medio annuo.
Il gestore applicherà, al momento dell'attivazione dell'utenza, un ammontare del deposito cauzionale pari alla metà del valore determinato. La restante parte sarà rateizzata in due bollette, a decorrere dalla prima bolletta utile emessa successivamente all'attivazione del servizio.
In caso siano già state versate in precedenza altre somme a titolo di anticipo sui consumi o di garanzia queste potranno essere trattenute dal gestore al fine di costituire il detto fondo, ovviamente mediante conguaglio. In tal caso, qualora i conguagli debbano essere versati dall'utente finale al gestore, tali conguagli devono essere effettuati rateizzandoli in almeno due bollette.
Periodicamente poi, a seconda del variare del consumo annuo l'importo del deposito verrà adeguato mediante sottrazione o addizione.
Alla fine del rapporto, la somma dovrà essere restituita entro 30 giorni dalla cessazione e con la maggiorazione degli interessi legali.
Premettiamo che con queste norme viene introdotta una mera facoltà per i gestori; essi infatti possono, ma non sono tenuti a richiedere il deposito cauzionale. Inoltre, il gestore non può richiedere all'utente finale il versamento del deposito cauzionale, né altre forme di garanzia, qualora non abbia adottato e pubblicato secondo le modalità di cui alla deliberazione 586/2012/R/IDR una Carta dei servizi conforme alla normativa in vigore. Il gestore non può richiedere all'utente finale alcuna somma a titolo di anticipo sui consumi.
L'ambito di applicazione delle nuove norme copre tutte le gestioni del servizio idrico integrato che operano sul territorio nazionale e assicurano la fornitura agli utenti finali. Esse riguardano tutte le utenze, fatta eccezione per gli utenti finali con domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito della bolletta, qualora compresa tra le modalità di pagamento accettate dal gestore. Tale previsione si applica agli utenti finali con consumi annui fino a 500 mc. Inoltre, il deposito cauzionale non può essere richiesto agli utenti finali che fruiscono di agevolazioni tariffarie di carattere sociale di cui il gestore sia a conoscenza.
Infine, per gli utenti finali non domestici con consumi superiori a 500 mc/anno, il gestore può prevedere forme di garanzia che l'utente può scegliere in alternativa al deposito cauzionale, purché disciplinate dal Regolamento di utenza e approvate dall'Ente d'ambito.
Il condominio ha innanzitutto una sua propria definizione di utenza; infatti, l'art. 1, co. 1, lett. e) lo definisce come l'utenza servita da un unico contatore che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d'uso.
Come categoria di utenza, peraltro diffusissima, viene quindi distinta dalle altre, ricevendo delle previsioni specifiche.
Infatti, quanto all'individuazione dell'importo del fondo cauzionale, viene stabilito che per le utenze condominiali esso è pari alla somma dei depositi cauzionali dei singoli utenti sottesi all'utenza condominiale stessa, nel rispetto del valore massimo del 60% della somma dei valori dei depositi cauzionali.
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