Le cessioni delle spese 2022 sono salve, previste anche deroghe
La Camera ha approvato il decreto legge Superbonus.
Finalmente sono state trovate soluzioni sulle cessioni dei crediti e la possibilità di usufruire dello sconto in fattura bloccati dallo scorso 17 febbraio.
La legge di conversione del decreto Cessioni, ora approda al Senato, dove il benestare, si presume, avverrà in tempi molto rapidi.
Vediamo cosa contiene il testo.
Prorogata al 30 settembre 2023 la scadenza per le villette, purché entro lo scorso 30 settembre 2022 sia stato eseguito almeno il 30% dei lavori.
Le cessioni dei crediti riguardanti le spese sostenute nel 2022 sono salve, previo pagamento di una sanzione pari a 250 euro a partire dall'1 aprile.
La comunicazione potrà essere inviata entro il 30 novembre, qualora il contratto di cessione non sia stato concluso entro il 31 marzo 2023 e comunque solo in caso di cessione del credito a banche e intermediari finanziari regolarmente iscritti all'Albo.
La detrazione relativa alle spese 2022 del 110 potrà essere recuperata in 10 anni e non in 4.
Per coloro che invece acquistano i crediti, ne è concesso l'utilizzo in 10 anni.
Per quanto riguarda i lavori relativi a infissi e caldaie, se il pagamento dell'acconto è stato fatto entro il 16 febbraio, possibilità di sconto e cessione rimangano; nel caso contrario, invece, le parti (committente e prestatore) devono dimostrare l'esistenza di un accordo (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà).
Discorso simile per Sismabonus, bonus acquisti e bonus 50%. Se non risulta un preliminare firmato alla data del 16 febbraio, il requisito sparisce e, in tal caso, farà fede la data di presentazione della richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi. Al contrario, con accordo stipulato entro il 16 febbraio, permangono sconto in fattura e possibilità di cedere i crediti.
Il divieto di cessione dei crediti e dello sconto in fattura non viene applicato nei seguenti casi:
- bonus barriere architettoniche 75%;
- immobili danneggiati a causa dei terremoti avvenuti dopo il 1° aprile 2009 e dall'alluvione nelle Marche;
- Iacp, Onlus e cooperative di abitazione;
- progetti di riqualificazione urbana che sono già stati avviati;
- i lavori per i piani di riqualificazione nei Comuni rientranti nelle zone sismiche 1, 2 e 3;
Infine, viene specificato che, nel caso di presentazione di un progetto in variante alla Cilaa, per misurare gli effetti della scadenza fissata al 16 febbraio, si fa riferimento alla prima Cilas e non a quelle successive. Ne consegue pertanto che le varianti dopo il 16 febbraio non ricadono nello stop alle cessioni.