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Con la circolare 25 luglio 2022, n. 28/E, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta a chiarimento di numerosi aspetti relativi ai principali bonus, in particolare, riguardo al superbonus 110 e al bonus facciate 2022.
Sin dalla introduzione della nota agevolazione fiscale del bonus 110%, la normativa ha subito importanti modifiche che riguardano in primis la semplificazione, da più parti invocata, della complessa procedura e del copioso elenco di documentazione da produrre (e conservare) per usufruire della detrazione, ai fini delle imposte sui redditi.
Il tasto da sempre dolente del bonus 110 per cento è rappresentato dagli eccessivi adempimenti e dalla burocrazia da alcuni definita “inutile”, che ha frenato l'avvio di numerosi cantieri.
Troppa confusione è stata da sempre registrata dagli operatori di settore riguardo agli adempimenti necessari per usufruire delle principali e più importanti detrazioni fiscali del superbonus 110 e del bonus facciate.
A medesime conclusioni si giunge in parte con riferimento all'altro importante bonus edilizio, ovverosia il bonus facciate.
Sul punto è intervenuta la citata circolare dell'Agenzia delle Entrate, che ha dedicato una particolare attenzione al tema.
Come noto, ai fini della corretta fruibilità dei bonus edilizi in generale, occorre il rispetto di un rigoroso onere di conservazione della documentazione, la cui rilevanza si manifesta principalmente ex post, poiché costituisce un ottimo strumento di difesa del contribuente in caso di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria, anche a distanza di diversi anni.
Con specifico riferimento alla detrazione fiscale del 110 superbonus, stante la portata e la misura della percentuale detraibile, tali accertamenti verosimilmente saranno più ampi, poiché non si limiteranno solo a un mero controllo ex art. 36 bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 della corrispondenza tra i dati inseriti nella dichiarazione e i documenti giustificativi presentati dal dichiarante.
Per opporsi dunque a tali contestazioni ed evitare il disconoscimento della detrazione fiscale, occorre dunque il rigoroso rispetto di specifici oneri di allegazione e conservazione di documenti di varia natura.
Ciò in quanto, come noto, la fruizione dell'agevolazione è subordinata alla comprovata sussistenza di tutte le condizioni ex lege previste per l'accesso al beneficio, anche (rectius soprattutto) di natura amministrativa e non solo fiscale.
Preliminarmente alla trattazione in merito alla documentazione necessaria, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare in commento, dopo aver riepilogato in linea generale come funziona il 110 per cento e il bonus facciate 2022 requisiti e bonus facciate interventi ammessi, si è soffermata, fornendo importanti chiarimenti, in merito alla compilazione del modello 730/2022.
La parte del modello 730/2022 da considerare, ai fini della dichiarazione delle spese inerenti il bonus rifacimento facciate, il bonus sisma e il bonus 110, è il quadro E, in particolare:
Un importante obbligo di conservazione dei documenti è richiesto per portare in detrazione le spese inerenti al bonus facciate 2022.
Si tratta di un corredo documentale certamente più snello, in ragione soprattutto di un più celere iter e semplificato procedurale, ma da valutare caso per caso.
Al riguardo, la Raccolta precisa che fra i documenti da conservare, occorre assicurarsi di essere in possesso di:
Nel caso di bonus facciate 2022 condominio, oltre alla documentazione sopra ripoportata, occorre essere in possesso anche della copia della delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, della tabella millesimale di ripartizione delle spese, nonchè della dichiarazione di consenso del proprietario all'esecuzione dei lavori, nel caso gli interventi siano effettuati dal detentore dell'immobile.
La Raccolta precisa che, con esclusivo riferimento agli interventi comportanti un miglioramento da un punto di vista energetico, come l'ecobonus 2022 nella versione rafforzata, oltre alla documentazione in precedenza riportata, il contribuente deve conservare:
Certamente più corposo è l'obbligo documentale previsto per il superbonus 110.
La Circolare in commento, infatti, nel completare il precedente documento di prassi del 7 luglio, dedica ampio spazio al tema della conservazione della documentazione per l'agevolazione 110 per cento (da pag. 182 a pag. 186), inserendo varie asseverazioni e dichiarazioni sostitutive che devono essere controllate, presentate e accuratamente conservate dal contribuente.
Si tratta di un elenco completo che deve essere modulato e adattato al singolo caso concreto, atteso che non tutti i documenti indicati nel citato elenco devono essere nella disponibilità dei soggetti fruitori per qualsivoglia intervento.
La Circolare adotta una soluzione chiara e immediata nel riepilogare i documenti richiesti, poiché ripartisce in base alla tipologia di intervento: trainante (ecobonus 110 sismabonus 110) e interventi trainati (fotovoltaico, installazione di colonnine di ricarica, eliminazione barriere architettoniche ecc).
Ciò che rileva inoltre, è che come chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate, in sede di controllo documentale, possono essere richiesti soltanto i documenti indicati nella circolare, salvo il verificarsi di fattispecie non previste.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo (per l'elenco completo della documentazione da produrre si rinvia alla circolare, reperibile sul sito dell'Agenzia Entrate) occorre conservare:
Ulteriore documentazione può essere conservata allorquando l'intervento necessiti di un titolo abilitativo o dichiarazioni sostitutive per l'indicazione della data di inizio lavori o, ancora la comunicazione preventiva all'ASL competente.
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