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Ancora una volta torniamo a parlare di Superbonus. Ogni giorno viene introdotta qualche novità che mette in crisi e manda in confusione i cittadini ma anche gli stessi addetti ai lavori. Nel caso che andremo ad esaminare a breve, è addirittura l'Agenzia delle Entrate che è costretta a tornare sui suoi passi e a correggere le istruzioni fornite precedentemente.
Più specificatamente, l'Agenzia delle Entrate ci ripensa in merito al calcolo dei limiti da rispettare per beneficiare dell'agevolazione. E più precisamente, si riferisce alle pertinenze. Stando alla normativa aggiornata, le pertinenze non fanno crescere gli importi e, pertanto, il tetto massimo va considerato soltanto in base alle unità immobiliari facendo riferimento alla situazione esistente a inizio lavori.
Tale chiarimento è contenuto nella risposta all'interpello n. 765 in data 9 novembre 2021 che andrebbe a modificare la precedente n. 568 pubblicata l'estate scorsa.
A sollevare la questione è il caso di un contribuente comproprietario, con altra persona fisica, di un fabbricato composto da un'unità abitativa accatastata A/3 e 2 pertinenze: un'autorimessa (C/6) e un magazzino (C/2). Intenzione dei proprietari è quella di usufruire del Superbonus per effettuare interventi di miglioramento sismico ed efficientamento energetico.
Lavori che porteranno a un cambio di destinazione d'uso del magazzino e alla conseguente creazione di una ulteriore unità immobiliare residenziale (categoria A/3).
Secondo le vecchie disposizioni (risposta all'interpello n. 568 del 30 agosto 2021) - ormai modificate e superate - per verificare il limite di spesa sui cui calcolare la detrazione, si sarebbero dovute considerare tutte le unità immobiliari di cui si compone l'edificio censite in Catasto - pertinenze incluse - prima dell'inizio dei lavori.
Ecco però che, dopo solo qualche mese, il 9 novembre 2021, arriva il ripensamento (risposta all'interpello n. 765).
La detrazione spetta, in relazione agli interventi realizzati su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze, i cui limiti di spesa per ogni intervento si riferiscono al singolo immobile e alle sue pertinenze considerate unitariamente, anche se accatastate separatamente.
Nulla cambia invece sul fatto che, per il calcolo dei limiti da rispettare, si deve far riferimento alla situazione originaria, ovvero quella esistente a inizio lavori, e non al termine.
Le cose ora sono chiarite. Tuttavia, per più di due mesi, i contribuenti si sono affidati a una lettura poco chiara e facilmente equivocabile della norma.
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