Bonus edilizi e Superbonus 110% dal Fisco nuove linee guida su decreto antifrode
Nuova circolare dell'Agenzia delle Entrate con le linee guida su decreto antifrode in materia di Superbonus 110% e degli altri Bonus edilizi.
Il 29/11/2021 il Fisco ha pubblicato la circolare numero 16/E per fornire ulteriori chiarimenti a contribuenti e operatori relativi agli obblighi del visto di conformità (che attesta il diritto al beneficio) e all'asseverazione (che attesta la congruità delle spese), sia per il Superbonus 110% che per gli altri Bonus edilizi, previsti dal decreto antifrode.
Per il Superbonus, una novità riguarda il visto di conformità sui dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti dell'agevolazione. Il decreto ha esteso l'obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui il Bonus sia utilizzato come detrazione in dichiarazione e non più, quindi, solo in caso di opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura, come previsto in precedenza.
La novità si applica alle fatture emesse e ai relativi pagamenti intervenuti a decorrere dal 12/11/2021.
Questo criterio temporale vale per le persone fisiche, gli enti non commerciali, ma anche, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali. Il visto di conformità rimane non obbligatorio se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente attraverso l'utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall'Agenzia delle Entrate o tramite il sostituto di imposta che presta l'assistenza fiscale.
Niente visto di conformità per il Superbonus anche quando sussiste il visto di conformità sull'intera dichiarazione già richiesto in alcune circostanze. La circolare specifica, infine, che le spese sostenute per l'apposizione del visto sono detraibili anche nel caso in cui il contribuente usufruisca del Superbonus direttamente nella propria dichiarazione dei redditi.
Per i Bonus edilizi diversi dal Superbonus, la nuova attestazione occorre solo in caso di cessione del credito o di sconto in fattura. L'attestazione che deve riferirsi a lavori che siano almeno iniziati, certifica la congruità della spesa sostenuta in considerazione della tipologia dei lavori, cioè il rispetto dei costi massimi. L'obbligo di apposizione del visto di conformità e dell'attestazione della congruità delle spese, si applica alle comunicazioni trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate a partire dal 12/11/2021.
Entro cinque giorni lavorativi dall'invio delle comunicazioni delle opzioni per lo sconto o per le cessioni dei crediti, l'Agenzia delle Entrate può sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni, gli effetti di queste comunicazioni se emerge un determinato profilo di rischio.
Di conseguenza, il termine di scadenza previsto per l'utilizzo del credito è prorogato per un periodo pari a quello di sospensione degli effetti della comunicazione stessa (al massimo di 30 giorni). In conclusione, oltre a questi controlli, per evitare la circolazione di crediti indebiti, l'Agenzia delle Entrate, effettuerà controlli e accertamenti a posteriori, secondo quanto previsto dalla legge.