Cessione del credito: c'è tempo fino al 7 aprile 2022 per darne comunicazione
È notizia ormai nota che, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del cosiddetto Decreto Sostegni-ter (Decreto Legge n. 4/2022), sono state introdotte alcune importanti modifiche all'art. 121, comma 1 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) in modo tale da limitare le cessioni del credito.
A partire dal 17 febbraio 2022, per tutti i bonus che si avvalgono delle opzioni alternative, e dal 7 marzo 2022 per il nuovo bonus 75% relativo all'eliminazione delle barriere architettoniche, saranno nulli tutti quei contratti che violano il nuovo comma 1 che prevede le seguenti alternative per la detrazione diretta in dichiarazione dei redditi:
- sconto in fattura, fino a un importo massimo pari allo stesso corrispettivo, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi poi recuperato sotto forma di credito d'imposta, cedibile quindi poi dai medesimi ad altri soggetti terzi, i quali non avranno ulteriore facoltà di cessione successiva
- cessione del credito d'imposta ad altri soggetti, tra cui istituti di credito ed altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione
L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento prot. 35873 in data 3 febbraio 2022, ha ridefinito sia le modalità che i termini per l'esercizio circa le opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi edilizi.
In particolare, per quanto riguarda le tempistiche, dal momento che la dichiarazione dei redditi precompilata viene resa disponibile dal 30 aprile 2022, è stato previsto che, per le spese sostenute nell'anno 2021, nonché per le rate residue non fruite per le detrazioni relative alle spese sostenute nell'anno 2020, la comunicazione dovrà essere trasmessa entro il 7 aprile 2022 e non più entro il 16 marzo 2022. Ciò è stato deciso per dare modo ai contribuenti, e agli intermediari, di avere a disposizione un lasso di tempo più agevole per trasmettere le comunicazioni.
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