Superbonus 110%: le novità dall'Agenzia delle Entrate
Il Superbonus 110% continua a far parlare di sé. Con la circolare esplicativa n.30/E dell'Agenzia delle Entrate vengono chiariti alcuni aspetti che destavano ancora dubbi e perplessità.
Nel documento di prassi composto da ben 83 pagine il Fisco ribadisce quelli che sono gli interventi ammessi a beneficiare della maxi detrazione e illustra le modifiche apportate dal DL 104/2020 (il decreto Agosto).
Vediamo gli aspetti principali che vengono trattati nella circolare, relativi agli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica, antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici:
- specificata la nozione di accesso autonomo dall'esterno negli edifici plurifamiliari. Viene precisato che all'unità immobiliare è possibile accedere da una strada (pubblica o privata), da un cortile, giardino o scala esterna, in comune ad altri immobili e che si affaccia su strada o da strada privata di altra proprietà gravata da servitù di passaggio a servizio dell'immobile;
- chiarimenti in merito al quorum ridotto a un terzo della proprietà, ai fini delle delibere condominiali volte ad approvare l'esecuzione dei lavori rientranti nel superbonus 110;
- aumento del 50% degli incentivi fiscali per gli interventi realizzati su territori colpiti dal sisma nell'Italia Centrale negli anni 2016 2017;
- specificato che gli interventi trainanti, quelle che devono essere obbligatoriamente eseguiti, possono essere realizzati anche su una pertinenza dell'immobile, senza che il lavoro debba necessariamente interessare l'unità immobiliare principale. Anche per quanto concerne l'installazione di impianti fotovoltaici (consentita solo se eseguiti congiuntamente ad interventi trainanti) è ammessa l'esecuzione solo su una pertinenza dell'immobile.
Chiarimenti, inoltre, giungono anche in ambito di interventi finalizzati all'isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate, relative all'involucro dell'immobile (il cappotto termico).
Sono ammessi al superbonus anche gli interventi realizzati su un solo edificio costituente il condominio, purché vengano rispettati i requisiti necessari ovvero l'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda nonché il conseguimento di due classi energetiche ove possibile.