Superbonus 110% prevista la norma salva infissi
In arrivo per il Superbonus 110% la norma salva infissi.
Se la sostituzione degli infissi viene effettuata insieme ai lavori ammessi al Superbonus 110%, il Bonus infissi, con detrazione al 50%, può aumentare al 110%, nel caso in cui la sostituzione sia un intervento trainato, da un primo intervento definito trainante, come indicato dall'Agenzia delle Entrate.
Per l'Ecobonus l'intervento, invece, deve configurarsi come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione. Quindi, per gli interventi diversi da quelli di demolizione e di ricostruzione è possibile fruire dell'Ecobonus anche nell'ipotesi di interventi di spostamento e di variazione dimensionale degli infissi, a condizione che la superficie totale degli infissi nella situazione dopo l'intervento sia minore o uguale di quella precedente.
Per poter accedere ai benefici previsti dall'incentivo, è necessario che gli interventi effettuati siano qualificabili come ristrutturazione edilizia. I lavori trainati danno diritto alla maxi detrazione solo se eseguiti insieme a uno degli interventi di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico.
Le spese ammesse al Superbonus per gli infissi prevedono la fornitura, l'installazione di finestre, di infissi, di persiane, di avvolgibili, di vetrate, ovvero tutte le tipologie di serramenti, compresi porte e portoni, in grado di assicurare un miglioramento del rendimento energetico rispetto a quelli installati in precedenza, applicabile sia ai condomini che alle case unifamiliari.
L'intervento edilizio deve sostituire gli elementi già esistenti, o una parte di essi, deve riguardare stanze o vani riscaldati, pertanto proteggerli verso l'esterno o verso vani non riscaldati e assicurare un valore di trasmittanza termica inferiore o uguale al valore di legge. La condizione che gli interventi trainati siano effettuati congiuntamente agli interventi trainanti ammessi al Superbonus, si considera soddisfatta se le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori, per la realizzazione degli interventi trainanti.
Questo implica che, ai fini dell'applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell'arco temporale di vigenza dell'agevolazione, mentre le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell'agevolazione e nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori, per la realizzazione degli interventi trainanti.