Superbonus villette: possibile pagare dopo il 30 settembre 2022
Dopo la prima versione della Circolare n. 33/E/2022 dell'Agenzia delle Entrate che sembrava vincolare la fruizione del Superbonus all'avvenuto pagamento dei lavori entro il 30 settembre 2022 le cose non sembrano stare così.
L'Amministrazione Finanziaria, dopo i dubbi sollevati, corregge il tiro. Sono salvi infatti i lavori che non sono stati ancora pagati.
A poche ore dalla pubblicazione il testo della circolare è stato infatti rivisto con eliminazione di una dicitura che aveva fatto sorgere alcune polemiche.
Ma andiamo con ordine.
Come punto di partenza prendiamo quanto asserito dal comma 8 bis dell'articolo 119 del Decreto Rilancio, modificato dal Decreto Aiuti, in base al quale gli interventi sulle villette unifamiliari possono accedere al Superbonus 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Condizione necessaria è che entro il 30 settembre 2022 sia stato realizzati il 30% dei lavori complessivamente da porre in essere. Aspetto importante è che nel calcolo di questi lavori si possono ricomprendere anche opere che non rientrino nell'agevolazione.

Venendo alla circolare 33/E/ del 6 ottobre, nella prima versione l'Agenzia delle Entrate afferma che è possibile fruire del Superbonus anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, qualora al 30 settembre siano stati effettuati, per gli interventi ammessi alla detrazione, pagamenti pari al 30% dell'importo, riferiti a lavori effettivamente eseguiti.
Nell'ultima versione, rivista e corretta, l'Agenzia delle Entrate afferma che è possibile fruire del Superbonus 110% anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, qualora al 30 settembre siano stati effettuati, per gli interventi ammessi alla detrazione, lavori pari al 30% del valore complessivo.
Ecco che l'attenzione del Fisco viene spostata sulla percentuale di lavori da realizzare. In sintesi, ai fini del riconoscimento del Superbonus 110%, entro il 30 settembre (data prima fissata al 30 giugno) è necessario il raggiungimento del 30% dei lavori ammessi alla detrazione e non è sufficiente il pagamento del 30% delle opere complessive, se i lavori non sono stati effettivamente eseguiti nella percentuale stabilita.
Anzi c'è di più. I lavori possono essere pagati dopo il 30 settembre poiché l'unica condizione da soddisfare è quella relativa alla percentuale di lavori posti in essere e non è rilevante nemmeno la data in cui essi abbiano avuto inizio.