Il MEF risponde ai quesiti su Superbonus 110% e abusi edilizi
Il MEF, Ministero dell'Economia e delle Finanze, fornisce i chiarimenti richiesti in merito alla possibilità di beneficiare del Superbonus 110% in presenza di abusi edilizi, rispondendo ai quesiti presentati nell'interrogazione parlamentare pochi giorni fa.
Per quanto riguarda il primo quesito, si richiedeva se fosse possibile fruire del Superbonus 110% per un condominio provvisto di concessione edilizia e di titolo abitativo, ma costruito in maniera difforme dal progetto originario, insanabile urbanisticamente ma reso alienabile con il pagamento della sanzione disposta dal Comune di appartenenza.
Il MEF stabilisce che gli interventi edilizi oggetto del Superbonus sono attuabili con la CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata). Pertanto, essendo presentata la CILA non deve essere richiesta l'attestazione dello stato legittimo.
Ciò significa che per un edificio legittimamente edificato e provvisto di concessione edilizia o titolo abilitativo, la presenza di eventuali abusi e lo stato legittimo, non solo non devono essere indicati all'interno della CILA, ma non costituiscono neppure causa di decadenza del beneficio fiscale.
L'altro quesito si riferiva alla possibilità di beneficiare del Superbonus 110% per la riqualificazione energetica di un edificio in comproprietà al 50%, dopo aver già usufruito dell'agevolazione per un altro immobile e, in caso negativo, se almeno l'altro comproprietario potesse usufruire dell'incentivo.
La norma dell'art. 119, comma 10, del decreto legge n. 34/2020, prevede che per le persone fisiche il Superbonus si applica agli interventi di riqualificazione energetica realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari.
Il MEF precisa che la limitazione, di cui sopra, non opera per le spese sostenute per gli interventi finalizzati al risparmio energetico effettuati sulle parti comuni dell'edificio, nonché per gli interventi antisismici. Così come, la limitazione non è correlata agli immobili oggetto degli interventi, ma ai contribuenti interessati dall'agevolazione.
Pertanto, un soggetto che ha già utilizzato l'agevolazione per la riqualificazione energetica di due immobili, non potrà usufruire del Superbonus per interventi di riqualificazione energetica su un altro immobile di cui è comproprietario al 50%. Mentre, l'altro comproprietario potrà usufruire del Superbonus, per le spese sostenute, qualora non abbia già beneficiato dell'incentivo per opere di efficienza energetica su altri due immobili.