Per richiedere il Superbonus è obbligatorio indicare il CCNL dal 27 maggio 2022. Cosa succede per i contratti firmati prima e i lavori non sono ancora iniziati?
Superbonus 110 e CCNL: ecco cosa fare per i contratti firmati prima del 27 maggio 2022
Per assicurare condizioni di lavoro adeguate in ambito edile ed aumentare il livello di sicurezza sul lavoro, per i lavori edili (allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, numero 81), è previsto l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriale, stipulati da associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentativi.
L'indicazione del contratto collettivo va riportata nell'atto di affidamento dei lavori e anche nelle fatture emesse.
Per poter accedere al Superbonus, la Legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 43-bis) ha previsto che l'obbligo di indicazione del CCNL vada applicato per i lavori di importo superiore ai 70mila euro eseguiti dal 27 maggio 2022. Il limite va inteso per i lavori complessivi, non solo quelli edili.
L'obbligo va applicato anche per i contratti stipulati tramite un general contractor e nel caso di sub appalto. Esonerate invece le ditte individuali senza dipendenti.
Spetta al committente dei lavori richiedere l'inserimento dell'indicazione dei contratti collettivi e la relativa verifica del corretto inserimento. L'eventuale omissione determina il mancato riconoscimento dei benefici fiscali.
Ma come ci si deve comportare se si sono firmati i contratti di appalto prima del 27 maggio e i lavori non sono ancora iniziati?
Se i lavori non sono iniziati prima del 27 maggio 2022 e se si ha intenzione di cedere il credito a intermediari finanziari, in taluni casi viene richiesta un'integrazione alla documentazione, che dovrà essere presentata come Attestazione di atto notorio CCNL edilizia. Sulla base di quanto indicato nella normativa, la predetta attestazione dovrebbe essere compilata e firmata esclusivamente dall'impresa, o dalle imprese, che si occupano di lavori edili.
Inoltre, per il riconoscimento della detrazione o del credito, l'indicazione del CCNL edilizia dovrà essere inserita anche nelle fatture.
Ricordiamo, infine, che i lavori indicati nel testo del richiamo normativo sono quelli di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, cemento armato, legno, metallo o altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime e idroelettriche.
Comprese anche le opere di bonifica, sistemazione forestale e sterro ma solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile.
E ancora, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati impiegati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.