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L'art. 612-bis contenente le norme sul cosiddetto reato di stalking - introdotto sei anni fa (con la L. 11/2009) nel nostro codice penale - ai commi 1, 2 e 3, (dopo successive modifiche) così recita:
Atti persecutori Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Si tratta di una norma dal contenuto piuttosto vago, che infatti per questo è incorsa nel giudizio di legittimità costituzionale, superandolo però: la Corte Costituzionale con la sentenza n. 172/2014 ha infatti stabilito che la vaghezza della norma non è incostituzionale, cioè non contrasta con il principio della determinatezza delle fattispecie penali, di cui all'art. 25, co.2, Cost.
Per determinatezza dobbiamo intendere, in parole semplici, l'ideoneità della norma a essere compresa e riscontrata nella realtà, perché sia rispettata dal cittadino e applicata dal giudice.
La norma va a coprire quel vuoto normativo di tutela verso i comportamenti persecutori, assillanti e invasivi della vita altrui (Cort. Cost. n. 172/2014).
Secondo l'interpretazione della Corte, la norma non elenca i comportamenti sanzionati, ma fornisce comunque gli strumenti per individuare i comportamenti che integrano il reato: li fornisce ai cittadini, che sanno che qualunque forma di minaccia e di molestia reiterate (bastano due volte) che provochino determinate reazioni (quelle indicate nella norma) nella vittima (o nelle vittime) sono atti persecutori (altrimenti detti stalking), puniti dall'art. 612-bis del nostro codice penale.
E detti strumenti la norma li fornisce anche al giudice, il quale potrà rinvenire il reato nelle situazioni più varie, purchè vi ritrovi gli elementi indicati dalla norma, intepretando la norma stessa secondo il precetto per cui occorre non già valutare isolatamente il singolo elemento descrittivo dell'illecito, bensì collegarlo con gli altri elementi costitutivi della fattispecie e con la disciplina in cui questa si inserisce (tra tante, v. Cort. Cost. n. 282/2010 e n. 172/2014).
Dato il testo elastico della norma, è toccato alla giurisprudenza creare le figure tipiche, cioè individuare nella realtà il reato, descritto in astratto dalla norma.
A ogni modo, elementi costitutivi della fattispecie di reato, cioè elementi senza i quali non si può parlare di stalking, devono essere: la reiterazione di condotte minacciose o moleste (1° elemento), idonee alternativamente a cagionare le conseguenze (2° elemento) indicate nella norma e va da sè che la fattispecie possa crearsi nei contesti più vari. Deve anche essere dimostrato il nesso causale tra l'azione e le consguenze.
Sicuramente la vicinanza fisica permette allo stalker di agire – anche se i potenti mezzi oggi consentono certamente uno stalking da remoto (in tal caso abbiamo addirittura un'aggravante) - e la vicinanza fisica non c'è solo in famiglia o al lavoro o per la strada, etc.., ma è un elemento caratterizzante del rapporto di vicinato e di condominio.
Varie sono infatti le sentenze di condanna per stalking verso i vicini di casa. Tra le più recenti indichiamo la n. 33933/2014 resa dalla Corte di Cassazione per stalking tra fratelli nonché vicini di casa.
Sullo stalking condominiale è significativa la sentenza n. 20895/2011, la quale ha riconosciuto che le condotte reiterate non devono necessariamente essere rivolte sempre verso la stessa persona, se la minaccia fatta a uno può valere anche come molestia fatta ad altro, cioè se può comunque spaventare anche l'altro.
Nel giudizio definito dalla sentenza n. 20895 le molestie e le minacce erano verso tutte le donne, quindi genericamente verso il sesso femminile, purchè abitante nel condominio dello stalker.
L'elemento spaziale dello stesso edificio ha legato le vicende di tutte e ha costituito, secondo il giudice, il reato di stalking.
Così si esprime la sentenza n. 20895: È dunque ineludibile l'implicazione che l'offesa arrecata ad una persona per la sua appartenenza ad un genere turbi per sè ogni altra che faccia parte dello stesso genere. E se la condotta è reiterata indiscriminatamente contro talaltra, perché vive nello stesso luogo privato, sì da esserne per questa ragione occasionale destinataria come la precedente persona minacciata o molestata, il fatto genera all'evidenza il turbamento di entrambe.
Di recente la questione dello stalking tra vicini è tornata alla ribalta con la sentenza con cui il Tribunale di Genova ha condannato per stalking condominiale due vicini di casa, madre e figlio, che con le loro ripetute minacce e molestie avevano indotto uno stato di paura in una giovane coppia con figlioletto, costringendola a modificare la propria vita: la famiglia, preoccupata per la propria sicurezza, vessata in molti modi (ad es. musica ad alto volume nel cuore della notte, bastoni battuti a terra, getto di rifiuti etc..) anche nel cuore della notte, denunciata per motivi inesistenti, minacciata, si era addirittura trasferita in un seminterrato e alla fine aveva denunciato gli stalkers. L'astio aveva tratto origine da una lite per un cortile condominiale.
A proposito di odio tra vicini, le nostre menti non possono dimenticare la vicenda di cronaca nera avvenuta nel 2006 a Erba (Co) dove i due omicidi, ricordati spesso con il solo nome proprio (segno forse di come sia rimasta impressa nel nostro immaginario collettivo la macabra familiarità che i due avevano con le vittime) di Olindo e Rosa, uccisero a colpi di spranga e coltello i loro vicini di casa, dopo averli odiati a lungo.
La vicenda era infatti il culmine di una escalation di odio tra vicini di casa.
O, più simpaticamente, si può pensare a un personaggio di secondo piano di Walt Disney, tale Anacleto Mitraglia, noto solo ai lettori più specializzati, il quale è il vicino di casa di Paperino. Le storie che lo hanno come protagonista, insieme ovviamente a Paperino, finiscono con sradicamenti di alberi, distruzioni di case, etc... per fortuna mai con degli omicidi, siamo sempre nel mondo di Walt Disney...
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