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Il 18 dicembre 2009 il direttore Generale dell'ABI, l'Associazione bancaria italiana, Giovanni Sabatini, ha siglato un importante accordo con tredici associazioni dei consumatori (Acu, Adiconsum, Adoc, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Codici, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento consumatori, Movimento difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori), per venire incontro alle famiglie che si trovavano in difficoltà economica.
L'accordo, che rientrava nel cosiddetto Piano Famiglie promosso dall'ABI, prevedeva la sospensione per dodici mesi del rimborso dei mutui, ripetendo quanto già era stato fatto per le piccole e medie imprese che si fossero trovate in difficoltà per la crisi economica.
Si è trattato di una iniziativa unica nel panorama bancario europeo, che ha interessato numerose famiglie italiane.
L'iniziativa è stata monitorata per tutto il 2010, con andamento semestrale, per verificarne i risultati e con l'auspicio che potesse risultare per le famiglie in difficoltà più favorevole, rispetto ad altre agevolazioni, come quella del tetto al 4%.
Successivamente l'ABI e le associazioni dei consumatori non solo hanno prorogato al 31 giugno 2011 la possibilità di sospendere i mutui, ma hanno stabilito di verificare nuovamente le condizioni, nell'eventualità di concordare un'ulteriore proroga di sei mesi.
Nel luglio 2011 è stata prorogata di ulteriori sei mesi la data entro la quale richiedere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo, fissata così al 31 gennaio 2012, e gli eventi che hanno causato questa richiesta dovevano essersi verificati entro il 31 dicembre 2011.
Questo ulteriore spostamento del termine ultimo per la presentazione delle domande si è reso necessario a seguito del permanere delle condizioni di gravi crisi economica che sta vivendo il nostro Paese, che registrano segnali di ripresa ancora troppo deboli.
Visto il permanere di tali condizioni, l'accordo è stato ulteriormente prorogato e il termine ultimo per usufruire della sospensione dei mutui è stato fissato al 31 marzo 2013.
Ma proprio ieri il Ministero dell'economia e delle finanze ha annucnicato che è stato riattivato il Fondo di solidarietà previsto nell'ambito del Piano Famiglie, per i mutui destinati all'acquisto dell'abitazione principale.
Per cui sarà di nuovo possibile chiedere la sopensione del mutuo prima casa a partire dal 27 aprile 2013.
Il fondo di solidarietà permetteva di sospendere i mutui fino a 150.000 euro, contratti per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione della prima casa, per 12 mesi, in presenza delle seguenti condizioni che devono essersi verificate entro un mese prima dalla data fissata per la proroga ( il 28 febbraio 2013):
- reddito del contraente non superiore a 40.000 euro l'anno;
- perdita del lavoro o ingresso in cassa integrazione avvenuti nel biennio precedente;
- morte del titolare del mutuo.
Il mutuatario non doveva presentare all'istituto di credito ulteriori garanzie per ottenere il congelamento del debito e inoltre potevano accedere alla sospensione del prestito anche i clienti che avesseo accumulato un ritardo nel pagamento delle rate fino a 180 giorni consecutivi.
Non poteva invece avere accesso ad una nuova sospensione chi ne aveva già usufruito in passato.
Un altro aspetto a cui fare attenzione riguardava la cancellazione dell'ipoteca, che non era né automatica né gratuita, ma necessitava della presenza di un notaio.
L'istanza, da coloro che fossero interessati, doveva essere presentata compilando gli appositi moduli disponibili presso le agenzie bancarie o direttamente sul sito dell'ABI. A partire dalla data di presentazione della domanda, scattavano gli opportuni tempi tecnici per verificare la sussistenza delle condizioni richieste, dopodiché la sospensione partiva entro 45 giorni lavorativi dall'accoglimento della domanda.
In ogni caso, la banca aveva quindici giorni di tempo dalla presentazione per esprimere l'eventuale diniego.
Gli istituti di credito potevano comunque offrire ai clienti condizioni migliori di quelle previste dall'accordo.
Sull'intera operazione non erano previsti né interessi di mora, né spese di istruttoria, né commissioni, né garanzie accessorie.
La sospensione poteva avvenire in due modi: o con il rinvio della somma delle rate sospese a fine mutuo e quindi pagando gli interessi solo sul capitale rinviato che erano spalmati sulle rate alla ripresa del pagamento del mutuo, oppure con il rinvio della parte di rata relativa al solo capitale, continuando quindi a pagare solo la parte della rata relativa agli interessi maturati.
Nel caso in cui la propria banca non aderiva all'iniziativa, si poteva sempre ricorrere alla portabilità del mutuo.
Con la riattivazione del Fondo di solidarietà mutui prima casa, sono mutate le regole, così come spiegato nell'articolo.
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