Soppalco e titolo abilitativo
Per realizzare un soppalco: è necessario il titolo abilitativo? Ce lo dice il Consiglio di Stato, secondo il quale dipende se il soppalco dovrà essere impiegato come ripostiglio o se dovrà essere abitabile.
Il Consiglio di Stato infatti, con la recente sentenza n.4166 del 2018 ha fornito degli importanti chiarimenti in materia, consentendo di risolvere molti dubbi circa l'opportunità di un titolo abilitativo.
Aspetto determinante è rappresentato dalle caratteristiche di costruzione del soppalco. Ma andiamo per ordine, soffermandoci prima sulla vicenda che ha dato origine alla pronuncia dei giudici.
Nel caso esaminato dall'autorità giudiziaria, un'impresa di costruzioni aveva realizzato un soppalco in un appartamento.
Seguito sopralluoghi effettuati da tecnici comunali emergeva che la realizzazione del soppalco aveva comportato un aumento della superficie utile.
Per tale ragione, l'opera eseguita, era stata considerata dal Comune un intervento di ristrutturazione edilizia.
L'impresa, dal suo canto, contestava tale classificazione.

Giunta la controversia dinnanzi al Consiglio di Stato, i giudici si pronunciavano come segue: la realizzazione di un soppalco può essere considerata un intervento edilizio minore per il quale non è richiesto il permesso di costruire, quando l'opera non comporta un incremento della superficie calpestabile dell'immobile e autonomi spazi. Questo si verifica quando il soppalco consiste in un vano chiuso, privo di finestre o luci, di altezza interna modesta, che quindi, per sue caratteristiche, non può essere abitato né utilizzato dalle persone. In tal caso non è necessario il permesso di costruire.
Nella fattispecie considerata, invece, il soppalco era fruibile nonostante le dimensioni modeste. Dalle sue caratteristiche d'insieme si poteva infatti determinare l'utilizzo cui era destinato. L'altezzamedia permetteva di accedervi con comodità e in sicurezza, era sufficientemente illuminato e vi si poteva entrare tramite una scaletta dotata di corrimano.
I giudici hanno concluso che il soppalco così realizzato aumentava la superficie utile dell'immobile, con conseguente aggravio del carico urbanistico. Nella fattispecie considerata non poteva pertanto ricondursi nell'ambito degli interventi edilizi minori privi di titolo edilizio poiché, a differenza di questi ultimi, per la sua realizzazione il proprietario avrebbe dovuto richiedere il permesso di costruire.