L'attenzione verso la sicurezza degli impianti, il risparmio energetico degli edifici e la riduzione dell'inquinamento atmosferico, ha influenzato significativamente anche la progettazione e la realizzazione dei sistemi di evacuazione dei fumi, comunemente identificati come canne fumarie.
A queste tendenze di carattere generale, con il D.M. 37/08 ex Legge 46/90 sulla sicurezza e la Legge 10/91 sul risparmio energetico, si sono aggiunti precisi riferimenti legislativi, la legge 192/05, il D.M. 311/06 e le successive integrazioni e modifiche che hanno dettato regole specifiche per la progettazione, l'installazione e la manutenzione degli impianti termici; sono stati, inoltre, definiti gli obblighi e le responsabilità dei soggetti interessati.
Le disposizioni legislative sul risparmio energetico degli edifici hanno determinato, anche, un deciso aumento dei rendimenti dei generatori ed una incentivazione, significativa, delle moderne tecnologie; tra queste la condensazione che richiede sistemi di evacuazione dei fumi con caratteristiche specifiche e diverse da quelle dei sistemi standard.
L'aumento dei rendimenti dei generatori ha implicato una drastica riduzione dell'apporto di aria secondaria o casuale, che altresì comporterebbe una combustione in eccesso di aria ed una riduzione notevole del contenuto energetico dei fumi.
Quest'ultimo fenomeno garantendo una maggiore efficienza dell'apparecchio, perché permette la dispersione di una minore quantità di energia nei fumi, richiede prestazioni sempre più spinte ai sistemi fumari ed, in particolar modo, alle canne fumarie collettive.
Il tiraggio di un sistema fumario è influenzato dalla temperatura dei fumi, più precisamente, più è elevata la temperatura dei fumi e proporzionalmente maggiore è il tiraggio.
Norme di Riferimento
Le principali, norme che regolano il dimensionamento di camini e canne fumarie operanti in depressione sono:
UNI9615-1:1990; UNI9615-2:1995;UNI10640:1997; UNI10641:1997; UNI7129:2001-2008; UNI10845:2000; UNI 10847:2000; EN 13384-2:2003 canne fumarie collettive.
Il D.M. 37/08, ex Legge 46/09, precisa che la redazione del progetto è obbligatoria per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento di impianti aventi portata termica nominale superiore a 34,8 kW e delle canne fumarie collettive ramificate.
All'interno di un sistema di questo tipo, la sostituzione di uno o più apparecchi abbinati può alterare le condizioni di funzionamento del sistema medesimo: è quindi opportuno che il regolamento condominiale designi un responsabile, al quale riferirsi nei casi in cui si debbano eseguire sulla canna fumaria collettiva operazioni di manutenzione e/o interventi di modifica. In questo modo è possibile garantire il mantenimento delle condizioni progettuali; è bene specificare che ogni canna fumaria collettiva è un condotto fumi unico, il cui scopo è raccogliere ed espellere i prodotti della combustione di più apparecchi.
Con tale tipologia, pertanto, ci si preoccupa di rendere collettivo il solo smaltimento dei prodotti della combustione, mentre l'adduzione dell'aria comburente verrà ad essere realizzata in maniera indipendente per i vari apparecchi utilizzatori.