Sismabonus: l'asseverazione del professionista deve precedere l'esecuzione dei lavori
Per poter fruire dei benefici fiscali del Sismabonus di cui all'articolo 16, D.L. 63/2013, è necessaria l'asseverazione da parte di un tecnico competente, relativa al miglioramento della classe di rischio di un determinato edificio.
Tale relazione deve infatti essere allegata alla Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) nel momento stesso in cui viene presentata.
L'attestazione, quindi, non può essere rilasciata in un tempo successivo. È un principio inderogabile sancito dall'Agenzia delle Entrate, in occasione di un interpello a un contribuente (in data 11 ottobre 2018) che chiedeva l'ammissione della presentazione tardiva dell'asseverazione da parte del professionista, in merito ai lavori aventi ad oggetto la demolizione con ricostruzione di un fabbricato caratterizzato da gravi carenze statiche.

Le linee guida emanate dal Mit definiscono le modalità di attestazioni da parte dei professionisti abilitati e da queste non ci si può discostare.
Il tecnico che redige il progetto dell'intervento strutturale deve asseverare la classe di rischio dell'edificio prima del compimento dell'opera e quella successiva all'esecuzione dei lavori progettati.
La procedura prevede che l'asseverazione debba essere allegata alla segnalazione certificata di inizio attività, che a sua volta dovrà essere presentata allo sportello unico competente, dal professionista abilitato che ha redatto il progetto.
In seconda battuta verranno coinvolti il direttore dei lavori e il colladautore statico i quali, al momento dell'ultimazione dei lavori dovranno attestare, ciascuno in base alla propria competenza, la conformità degli interventi eseguiti, a fronte del progetto depositato e asseverato.
Essi dichiarano che l'asseverazione del progettista e le attestazioni del direttore lavori e collaudatore sono depositate presso lo sportello unico e consegnate in copia al committente dei lavori, per l'ottenimento dei benefici fiscali connessi.
L'Agenzia delle Entrate, dopo aver chiarito le dinamiche delle procedure da adottare, ha dunque concluso che le tempistiche previste sono inderogabili e quindi un'asseverazionetardiva deve ritenersi inammissibile.