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Nuovi chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate in materia di Sismabonus.
Come noto, il Legislatore fiscale ha previsto la possibilità di portare in detrazione dalle imposte sui redditi le spese sostenute per interventi antisismici o di messa in sicurezza degli edifici, di cui all'art. 16, comma 1-septies, del DL n. 63/2013.
Per espressa previsione normativa, gli interventi agevolabili, che consentono di usufruire della detrazione, variabile in base al miglioramento della classe di rischio ottenuta in seguito ai lavori, devono riguardare immobili situati in zone sismiche ad alta o media pericolosità (zone 1, 2 e 3) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003).
Ne consegue che non rientrano fra gli interventi sismabonus, i lavori effettuati su edifici ubicati nella zona 4, come individuati nella stessa ordinanza.
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello 8 gennaio 2021, n. 25, si è espressa sul sismabonus acquisti, ovverosia sulla detrazione d'imposta da parte del soggetto che acquista un immobile ricostruito dopo la demolizione di un precedente fabbricato dall'mpresa che l'ha edificata, nel rispetto dei requisiti per il bonus terremoto.
Nel caso sottoposto all'attenzione dell'Agenzia, l'edificio oggetto di lavori antisismici, era ubicato in una specifica zona sismica che, sulla base della diversa classificazione regionale, era stato inserito nella zona sismica 3B.
Nel dettaglio, la Regione, per finalità di pianificazione urbanistica, territoriale e di emergenza, aveva suddiviso il territorio sulla base di sottozone sismiche 2A, 2B, 3A e 3B, le quali presentavano caratteristiche del tutto assimilabili alle generali categorie sismiche 1, 2 e 3, individuate a livello nazionale.
Nello specifico, la zona, dove era collocato l'immobile oggetto di interpello (zona sismica 3B), presentava caratteristiche similari a quelle della zona 3, cosi come individuata dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274.
Da qui nasceva il dubbio dell'istante, che chiedeva all'Agenzia delle Entrate se, prescindendo da una rigorosa e formalistica classificazione, i lavori antisismici, eseguiti sull'immobile sito nella zona sismica 3B, corrispondente alla zona 3 della normativa nazionale, possano essere considerati agevolabili, ai fini del sismabonus.
L'Agenzia delle Entrate, precisando preliminarmente che l'equiparazione delle sottocategorie sismiche 2A, 2B, 3A e 3B alle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui alla citata ordinanza spetta all'ente territoriale competente, sulla base della descrizione fornita e della documentazione prodotta dal contribuente istante, stabilisce che nel caso specifico, è possibile beneficiare della detrazione di imposta sismabonus, prevista dall'art.16, comma 1-septies del DL 63/2013.
Ciò in quanto, precisa l'amministrazione, la zona 3B presenta le medesime caratteristiche tecniche della zona 3, così come individuata dalla citata ordinanza n. 3274.
Con la risposta all'istanza di interpello 8 gennaio 2021, n. 26, l'Agenzia fornisce un ulteriore chiarimento in materia di sismabonus, e nello specifico, sui termini di presentazione della asseverazione da parte del tecnico.
In particolare, l'oggetto dell'interpello riguarda l'asseverazione non contestuale alla richiesta del titolo abitativo.
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 26, fornisce un ulteriore chiarimento, ove afferma che la mancata allegazione, alla richiesta del titolo abilitativo, dell'asseverazione preventiva di efficacia degli interventi ai fini della riduzione del rischio sismico comporta, tout court, la non spettanza del sismabonus acquisti.
Tale omissione è, in linea generale, non sanabile con la presentazione tardiva dell'asseverazione.
Nel richiamare quanto in precedenza precisato, l'Agenzia, con la risposta all'interpello de qua, risponde in senso affermativo circa la possibilità di fruire della detrazione sismabonus.
L'Agenzia, sul punto, ricorda che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con nota 5 giugno 2020, n. 4260, ha chiarito che, l'art. 16, DL 63/2013, comma 1-septies (come modificato dall'art. 8, DL n. 34/2019), tenuto conto della circostanza che l'estensione alle zone 2 e 3 è intervenuta successivamente al DM n. 58/2017, ha inteso concedere la possibilità che i benefici fiscali previsti dal sismabonus, nel caso di imprese che, ai fini della successiva alienazione, avessero realizzato, dopo il 1° gennaio 2017, delle ristrutturazioni o ricostruzioni, mediante demolizione, di immobili - con documentato miglioramento sismico di una o più classi - siano estesi agli acquirenti delle predette unità immobiliari.
Sulla base di tali premesse, nella risposta all'nterpello, è chiarito che il beneficio fiscale per le unità immobiliari vendute da imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare che abbiano realizzato interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, spetta agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi.
Tutto questo se le procedure di autorizzazione sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, anche allorquando l'asseverazione non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo.
Ciò in quanto, fino al 1° maggio 2019, la possibilità di beneficiare del sismabonus acquisti risultava limitata esclusivamente alle compravendite di unità immobiliari site in edifici demoliti e ricostruiti, ubicati nelle zone sismiche 1.
La possibilità di fruire del beneficio fiscale sismabonus, anche nelle ipotesi in cui l'asseverazione non è contestuale al titolo abilitativo, è soggetta tuttavia a un preciso limite di natura temporale: l'attestazione omessa, ovverosia l'asseverazione deve, comunque, essere presentata dall'impresa entro la data di stipula del rogito.
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