L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti per Sismabonus e asseverazione direttori lavori
Fornite precisazioni dal Fisco relative all'attestazione di conformità degli interventi edilizi eseguiti al progetto di Sismabonus.
L'Agenzia delle Entrate, con risposta numero 688/2021, ha reso dei chiarimenti relativi alle agevolazioni fiscali del Sismabonus acquisti. In pratica, un contribuente ha richiesto se può fruire del Sismabonus acquisti per un intervento di demolizione e di ricostruzione con aumento volumetrico di un edificio ad opera di una società di costruzioni, per un immobile situato in zona sismica 3, il cui permesso di costruire è stato rilasciato il 26/09/2018.
L'asseverazione di riduzione del rischio sismico è stata depositata il 23/12/2019, l'atto di compravendita è stato stipulato il 29/05/2020. Infine, l'attestazione di conformità al progetto dei lavori eseguiti è stata depositata dal direttore dei lavori, alla fine dell'intervento, il 26/08/2020.

L'Agenzia delle Entrate ,già nel mese di luglio 2020, con la risoluzione numero 38/E, ha chiarito che il Sismabonus acquisti spetta agli acquirenti delle unità immobiliari situate nelle zone sismiche 2 e 3, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 01/01/2017 ma prima del 01/05/2019, anche se l'asseverazione non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo.
noltre, la stessa Agenzia, ha precisato, che ai fini della detrazione è necessario che l'asseverazione sia presentata dall'impresa entro la data di stipula del rogito dell'immobile, oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico.
Per la fattispecie in esame, il contribuente, però, fa riferimento all'attestazione di conformità degli interventi eseguiti al progetto dal direttore dei lavori. La normativa vigente non prevede che l'attestazione sia presentata entro la data di stipula del rogito, come invece è previsto per l'asseverazione attestante la riduzione delle classi di rischio sismico.
Pertanto, secondo l'Agenzia delle Entrate, fermo restando il rispetto delle disposizioni urbanistiche in materia e nel presupposto che abbia presentato al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive), entro la data del rogito l'asseverazione attestante la riduzione del rischio sismico, il contribuente può beneficiare del Sismabonus acquisti.