Il Sismabonus acquisti 110% scade il 30 giugno 2022
In merito al Sismabonus acquisti 110%, sono sorti vari dubbi a cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e l'Agenzia delle Entrate hanno prontamente dato risposta.
Dubbi e quesiti sono stati sollevati dal deputato della Lega, Alberto Ribolla, in Commissione Finanze della Camera.
Anzitutto, ci si domanda quale sia la corretta interpretazione dei commi 3-bis e 8-bis dell'articolo 119 del Decreto Rilancio.
A quanto si legge in tali commi, infatti, le proroghe per il superbonus 110%, farebbero riferimento solo al soggetto committente degli interventi. Pare quindi che tali proroghe non siano applicabili al sismabonus acquisti, dal momento che il fruitore del predetto bonus fiscale è l'acquirente dell'immobile e non il soggetto che esegue i lavori.
Inoltre, il superbonus per le unità unifamiliari, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2022, a condizione che al 30 giugno lo stato di avanzamento delle opere realizzate sia pari ad almeno il 30%. In tal caso, resta in dubbio se, alla scadenza del 30 giugno 2022, sarà da applicare il regime agevolato o ordinario, nonché la percentuale di detrazione ad essa riferita.
È altresì necessario chiarire se nella proroga delle agevolazioni del 110% è ricompreso il cosiddetto super-sismabonus acquisti.
Sismabonus acquisti 110%: ecco le scadenze
Il sismabonus acquisti, disciplinato dal comma 1-septies dell'articolo 16 del DL 63 del 4 giugno 2013, è una detrazione che viene riconosciuta all'acquirente, del 75% o dell'85% del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare antisismica (spesa massima di 96.000 euro per ogni unità immobiliare acquistata) che si trova nelle zone sismiche 1, 2 e 3, e realizzata tramite demolizione e ricostruzione di un intero edificio e con passaggio a una o a due classi di rischio inferiori.
Con il Decreto Rilancio, tale detrazione è stata portata al 110% per le spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2022. A tal proposito, l'Agenzia delle Entrate, ha ulteriormente precisato (con Risposta n. 57/2022) che, affinché gli acquirenti di unità immobiliari residenziali possano beneficiare del superbonus per l'acquisto di case antisismiche, è necessario che il relativo atto di acquisto venga stipulato entro il 30 giugno 2022.
A sua volta, il MEF, è intervenuto specificando che, il sismabonus acquisti è fruibile 110% fino al 30 giugno 2022, e con le aliquote ordinarie (75% e 85%) fino al 2024.