Questo sito utilizza cookie tecnici per annunci non profilati sulla tua esperienza di navigazione e cookie di terze parti per mostrarti invece annunci personalizzati in linea con le tue preferenze di navigazione.

Per conoscere quali annunci di terze parti sono visibili sulle nostre pagine leggi l'informativa.
Per negare il consenso dei soli cookie relativi alla profilazione clicca qui.

Puoi invece acconsentire all'utilizzo dei cookie personalizzati accettando questa informativa.

ACCETTA
madex

Simulazione di vendita: di cosa si tratta

Che cos'è la simulazione di vendita dietro la quale si cela la donazione di un immobile. Quali sono gli effetti tra le parti e di fronte a terzi in base alla legge
Pubblicato il

È possibile simulare una vendita?


Ipotizziamo che Tizio per vedersi riconosciuta la proprietà esclusiva di un immobile a seguito di separazione di fatto, affermi che l'atto di vendita da lui precedentemente sottoscritto in qualità di acquirente dissimulava in realtà una donazione.

Cosa può fare se la ex moglie, assumendo di essere in regime di comunione dei beni, contesti la simulazione della vendita ritenendo l'immobile di proprietà comune?

Nella fattispecie si configura l'istituto della simulazione di un contratto.
Vediamo di cosa si tratta e quali sono i suoi effetti.


Che cos'è la simulazione di un contratto


Con la simulazione di un contratto le parti creano con un accordo soltanto le parvenze esteriori di quel contratto. La legge ammette la simulazione di un contratto poiché ne prevede una disciplina specifica mediante le norme contenute nel codice civile all'articolo 1414 e seguenti.

Simulazione contratto
La simulazione è il negozio con il quale le parti fingono di sottoscrivere un determinato contratto ma nella realtà non hanno alcuna intenzione di portare a termine l'operazione. Si ha dunque una divergenza tra la volontà e la dichiarazione.

Vi sono due tipologie diverse di simulazione:

  • la simulazione assoluta in base alla quale le parti non vogliono che vengano prodotti gli effetti del contratto;

  • la simulazione relativa in base alla quale le parti, come nella fattispecie considerata, vogliono che si producano gli effetti di un contratto di tipo diverso. Approfondiamo meglio la differenza.


La simulazione assoluta


La simulazione assoluta ricorre quando le parti concludono un contratto e, con separato e segreto accordo, dichiarano di non volerne alcun effetto.

Si simula la vendita di un immobile ma la casa resta di proprietà del venditore.
Il trasferimento simulato ha il solo scopo di far apparire uscito dal patrimonio dell'alienta l'immobile, al fine di evitare azioni esecutive da parte dei creditori.

Il loro intento dunque è quello di creare, di fronte a terzi, le parvenze del trasferimento della proprietà dall'una all'altra parte o l'apparenza del sorgere di un'obbligazione.


La simulazione relativa


La simulazione relativa si ha quando le parti creano l'apparenza di un contratto (contratto simulato) diverso da quello che esse effettivamente vogliono (contratto dissimulato).

Simulazione vendita
Si hanno dunque due contratti: quello simulato, destinato ad apparire all'esterno nonché il contratto dissimulato, ovvero il contratto realmente voluto dalle parti.

Il primo può essere diverso dal secondo per tre ordini di ragioni:

  • per tipologia contrattuale ed è il caso in cui si simula una vendita mentre in realtà si vuole una donazione (donazione dissimulata);

  • per contenuto quando, ad esempio, in una vendita può essere simulato il prezzo;

  • per i soggetti partecipanti al contratto (la cosiddetta interposizione fittizia)


Il contratto simulato deve avere i requisiti sostanziali e formali del contratto dissimulato.


Il contratto simulato per tipologia contrattuale è il caso che qui portiamo ad esempio. Dunque qualora si voglia stipulare una donazione cui corrisponde in apparenza una compravendita, il contratto deve essere redatto per iscritto nella forma dell'atto pubblico con la presenza di due testimoni.


Accordo di simulazione


La volontà di concludere un contratto simulato risulta da un apposito atto detto accordo di simulazione.

Nel caso della simulazione assoluta le parti dichiarano di non voler affatto il contratto simulato. Non vogliono, ad esempio la vendita conclusa e il bene venduto resta di proprietà del venditore simulato.

Nel caso della simulazione relativa le parti dichiarano di volere, in luogo del contratto simulato, un diverso contratto. Ad esempio, al posto della vendita l'alienante simulato intende donare il bene con la conseguenza che l'acquirente non sarà obbligato a versare il prezzo.

Specifichiamo che l'accordo simulatorio può essere contestuale o precedente rispetto alla stipula del negozio simulato; ciò che conta è che sia ad esso collegato.


La simulazione: effetti tra le parti


La simulazione determina effetti completamente diversi tra le parti rispetto ai terzi.

Fra le parti il contratto simulato (la vendita nel nostro caso) è inefficace, ovvero non produce i suoi effetti. Nel caso di simulazione relativa all'inefficacia del contratto simulato corrisponde l'efficacia del contratto dissimulato (nel nostro caso la donazione), sempre che sussistano i requisiti di sostanza e forma richiesti dalla legge per la sua validità.


La simulazione: effetti rispetto ai terzi


Diverso discorso deve essere effettuato rispetto ai terzi. Nei loro confronti il contratto simulato può essere talvolta inefficace e talaltra efficace.
Donazione
È inefficace rispetto a quei terzi i cui diritti sono pregiudicati dalla simulazione.
È efficace per quei terzi non danneggiati dalla vicenda che, in buona fede, hanno fatto affidamento sull'apparenza creata dal contratto simulato.


L'azione di simulazione


Venendo al caso trattato dobbiamo chiederci se nei confronti dell'ex coniuge, pregiudicato dalla simulazione, possa ritenersi valida la compravendita.

Dunque, all'interesse di Tizio che intende far vale la simulazione dell'acquisto si contrappone quello dell'ex coniuge, in comunione dei beni, a non vedersi sottratto l'immobile.

Precisiamo che chi intende invocare l'inefficia del contratto simulato potrà agire davanti al giudice affinché venga accertata l'esistenza del contratto dissimulato (nella fattispecie la donazione).

A tal fine Tizio, quale parte contraente della vendita apparente, dovrà fornire prova della simulazione e dimostrare che il venditore voleva produrre gli effetti di una donazione, come tale non rientrante nella comunione dei beni.

Poiché l'ex coniuge non rientra tra i terzi tutelati, di cui all'articolo 1415 primo comma, nei confronti dei quali il contratto simulato è efficace, nella fattispecie la donazione potrà esplicare i suoi effetti. La proprietà dell'immobile non potrà essere riconosciuta all'ex coniuge non rientrando in comunione dei beni.

simulazione di contratto , simulazione di vendita , accordo di simulazione , donazione
riproduzione riservata
Simulazione di vendita
Valutazione: 5.50 / 6 basato su 2 voti.

Simulazione di vendita: Commenti e opinioni



ACCEDI, anche con i Social
per inserire immagini
NON SARANNO PUBLICATE RICHIESTE DI CONSULENZA O QUESITI AGLI AUTORI
Alert Commenti
REGISTRATI COME UTENTE
344.716 Utenti Registrati
REGISTRAZIONE AZIENDE
Notizie che trattano Simulazione di vendita che potrebbero interessarti

Simulazione di vendita casa: quali sono le conseguenze

Comprare casa - In cosa consiste la simulazione di vendita di un immobile: gli effetti che derivano dal contratto simulato e le tutele a favore dei soggetti lesi dalla simulazione

Esempio di edilizia sostenibile

Progettazione - Le nuove tendenze ecologiche nel campo dell'edilizia fanno confluire all'interno di un unico concetto architettura e tecnologia.

Valutare l'aspetto di un alloggio completo

Progettazione - Valutare gli aspetti funzionali ed estetici di un ambiente finito, e' una condizione che permette di rendere piu' appetibile la vendita di un alloggio e di determinare la riorganizzazione degli spazi interni.

Fiera Expo Edilizia 2013

Architettura - La sesta edizione dell'Expo Edilizia si configura come punto d'incontro per operatori del settore e professionisti alla ricerca di soluzioni e prodotti innovativi.

Il regolamento attuativo del prestito ipotecario vitalizio

Proprietà - Da marzo 2016 si potrà chiedere il prestito vitalizio ipotecario riservato ai proprietari di immobili con più di 60 anni di età. Ecco cosa prevede il regolamento

BIM-Building Information Modeling

Architettura - Smart City e Internet connetto tutto e consentono l'accesso a una infinità di informazioni. Il BIM è il modo con cui il costruire può adeguarsi a questo nuovo mondo

Bonus prima casa, vale anche prima dell'omologa di separazione?

Detrazioni e agevolazioni fiscali - Si può beneficiare del Bonus prima casa nell'ipotesi di separazione consensuale dei coniugi? La risposta dell'Agenzia delle Entrate al quesito del contribuente.

Contratto preliminare: chi paga le spese di registrazione?

Fisco casa - In caso di stipula di un contratto preliminare, chi deve pagare la spesa necessaria per effettuare la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate? Quali costi?

Mutui: il rialzo dei tassi porta la rata al 65% in più dal 2022

Mutui e assicurazioni casa - La Bce ha alzato i tassi d'interesse di 25 punti base. La rata mensile di un mutuo variabile potrebbe aumentare del 65%. Cittadini e imprese in gravi difficoltà