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10 Aprile 2020 ore 09:46 - Regolamento condominiale |
Nonostante il Condominio non possa considerarsi una persona fisica, poiché ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi partecipanti, la Corte di Giustizia Ue ne ha affermato la qualità di consumatore con la sentenza n. 2/4/2020.
Il condominio rientrerebbe così nella definizione contenuta nel codice del consumo D.Lgs. n. 206/2005. Cosa si intende per consumatore?
Con questa dicitura si intende la persona fisica che agisce al fine di realizzare scopi estranei alla propria sfera professionale.
La vicenda esaminata dalla Corte di Giustizia trae origine da una controversia insorta tra un condominio e la società di fornitura di energia elettrica, in merito all'applicazione di una clausola ritenuta abusiva riguardante l'applicazione di interessi moratori.
Nel decidere, la Corte europea ha dovuto prendere in esame la normativa comunitaria di riferimento, ovvero la direttiva 93/13/Cee che all'articolo 2 prevede necessari due elementi per poter ricondurre un soggetto nell'ambito della nozione di consumatore: che si tratti di persona fisica e che la stessa, nella stipulazione di contratti oggetto della normativa in oggetto agisca a fini non professionali.
Ciò detto si potrebbe ritenere che al Condominio non sia applicabile la predetta direttiva con esclusione dunque all'ente condominiale della qualità di consumatore. Le cose non stanno però così. Punto di partenza della disamina della Corte Ue è la giurisprudenza della Corte di Cassazione italiana.
Secondo i Giudici Supremi le norme a tutela dei consumatori sono efficaci anche nei confronti del Condominio che, nella stipula dei contratti con un soggetto professionista, viene rappresentato dall' amministratore , il quale agisce per conto di tutti i condomini che devono ritenersi consumatori.
La Corte di Giustizia Ue si è pronunciata per valutare se detta impostazione debba considerarsi o meno in contrasto con le direttive comunitarie disciplinanti la materia. Le conclusioni della Corte Ue sono le seguenti: gli Stati membri dell'Ue hanno la facoltà di tutelare i consumatori in maniera autonoma pur se in linea con i principi affermati nelle direttive comunitarie.
Poiché in ambito di clausole abusive la giurisprudenza della Corte di Cassazione si è espressa a favore del consumatore, il principio esposto dai Giudici Supremi può ritenersi rispettoso delle norme comunitarie e quindi confermato.
Ne consegue che il condominio, può considerarsi un consumatore e dunque ritenersi maggiormente tutelato.
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