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È cosa ricorrente che i condomini trasformino il loro balcone in veranda.
A determinate condizioni (leggasi presenza di autorizzazioni comunali e assenza di divieti regolamentari), l'operazione può essere eseguita senza chiedere il permesso al condominio.
Il limite, trattandosi d'opera su parti di proprietà esclusiva (il balcone per l'appunto) è quello di non recar danno alle parti comuni e alle proprietà esclusive degli altri condomini.
Danno che come ha specificato la Corte di Cassazione deve essere inteso anche come pregiudizio estetico per l'edificio (Cass. 19 gennaio 2005, n. 1076).
In sintesi: la chiusura del balcone in veranda, tra le altre cose, non deve alterare il decoro architettonico dell'edificio.
Al pari della lesione dell'estetica dello stabile, l'edificazione di una veranda non può il alcun modo, salvo diversa convenzione, essere posta in essere in violazione delle norme sulle distanze legali (art. 907 c.c.).
Facciamo riferimento a questa ipotesi prendendo spunto da una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione (la n. 15186 depositata in cancelleria lo scorso 11 luglio).
Nel caso sotteso alla pronuncia appena citata una condomina aveva realizzato una veranda che, per quanto emerso nel corso dei due gradi di merito, oltre ad essere difforme rispetto a quanto stabilito dall'assemblea condominiale, era anche stata costruita in violazione delle norme sulle distanze, nel caso quelle che tutelano il diritto di veduta (art. 907 c.c.).
Al di là di quanto detto in precedenza con riferimento al decoro dell'edificio, si legge nella sentenza che il condomino che abbia trasformato il proprio balcone in veranda, elevandola sino alla soglia del balcone sovrastante, non è soggetto, rispetto a questa, all'osservanza delle distanze prescritte dall'art. 907 cod. civ. nel caso in cui la veranda insista esattamente nell'area del balcone, senza debordare dal suo perimetro, in modo da non limitare la veduta in avanti e a piombo del proprietario del balcone sovrastante, giacché l'art. 907 citato non attribuisce a quest'ultimo la possibilità di esercitare dalla soletta o dal parapetto del suo balcone una inspectio o prospectio obliqua verso il basso e contemporaneamente verso l'interno della sottostante proprietà (Cass. n. 3109 del 1993). (Cass. 11 luglio 2011 n. 15186).
Il principio appena espresso, però, scaturiva da una fattispecie esattamente opposta a quella sottoposta al suo esame.
Nel caso su cui è stata chiamata a rendere giustizia la Corte, infatti, al di sopra del balcone non v'e n'era un altro ma solamente una finestra.
In queste condizioni di fatto, ha detto la Cassazione, perché ledeva il diritto di veduta dell'unità immobiliare del piano superiore e di conseguenza la realizzazione di una veranda non era da ritenersi legittima.
Da qui la conferma della decisione della Corte d'appello e di fatto l'avallo dell'ordine di demolizione del manufatto in essa contenuto.
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