Superbonus: sconto in fattura senza comunicazione all'Agenzia delle Entrate
Nella risposta a interpello numero 581 del 5 dicembre 2022 l'Agenzia delle Entrate fornisce dei chiarimenti nel caso in cui si fruisca del Superbonus 110% mediante lo sconto in fattura e manchi la comunicazione al Fisco.
Ricordiamo che tale comunicazione deve essere effettuata entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello del sostenimento delle spese (o del 29 aprile qualora si tratti dell'anno 2022), nei casi di fruizione dello sconto in fattura o della cessione del credito in alternativa alla detrazione fiscale.
Nella fattispecie esaminata dall'Amministrazione Finanziaria veniva infatti emessa fattura dal fornitore dei servizi, con applicazione dello sconto, senza che venisse effettuata dal committente la dovuta comunicazione in merito alla fruizione delle modalità alternative entro il termine previsto.
Coloro che hanno presentato istanza di interpello chiedono all'Agenzia delle Entrate come poter sanare la situazione.
In primo luogo il Fisco evidenzia che il mancato, intempestivo o irregolare invio della comunicazione rende l'opzione inefficace nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.
Successivamente fornisce le indicazioni e i passaggi da compiere per affrontare la questione.
Il prestatore dell'opera dovrà integrare la fattura che non è stata pagata e contenente la dicitura sconto in fattura, con un documento excontabile.
Quest'ultimo dovrà indicare la somma che il committente dovrà pagare vista l'impossibilità di sconto in fattura dovuta al mancato invio della necessaria documentazione all'Agenzia delle Entrate.
Il contribuente, a questo punto, dovrà provvedere al pagamento di tale importo e optare per la detrazione in dichiarazione dei redditi o, in alternativa, per la cessione del credito effettuando la comunicazione entro il termine del 16 marzo 2023.