Richiesta di rettifica fatturazione bolletta luce e gas

Come il consumatore può presentare contestazioni al venditore del servizio di energia elettrica e gas per una somma richiesta in fattura che ritiene inesatta.
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bolletta energia elettricaVi è mai capitato di ricevere una bolletta relativa ai consumi di luce o gas e ritenere che la somma richiesta sia inesatta?

In questi casi è bene sapere che il consumatore può far valere la propria parte. La liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica e del gas per i clienti domestici ha comportato l'introduzione di nuove forme di tutela del consumatore. Esiste un organismo indipendente (l'Autorità per l'energia elettrica e il gas) che ha il compito di vigilare e tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l'attività di regolazione e di controllo.

In tale attività di regolazione e controllo vengono stabilite precise regole di comportamento fra le parti in gioco. È stato emanato in proposito il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale, che le società venditrici sono tenute a rispettare.


Cosa fare se riteniamo che la bolletta sia inesatta?


Se un cliente ritiene inesatta la somma richiesta in bolletta può seguire la procedura prevista nel codice di condotta inviando al venditore una comunicazione scritta in cui presentare le proprie contestazioni in merito. Questa comunicazione è chiamata Richiesta scritta di rettifica di fatturazione.


Quali sono gli obblighi del venditore?


verifica dati bolletta luce e gasIl venditore che riceve una richiesta scritta di rettifica di fatturazione è tenuto ad effettuare accertamenti e inviare una risposta motivata che ne riporti l'esito. In caso di errore il venditore deve provvedere anche alla rettifica di fatturazione e accreditare la somma precedentemente addebitata. Il cliente ha diritto all'accredito della somma che gli era stata addebitata per errore anche se di misura diversa da quella richiesta in seguito agli accertamenti.

La risposta del venditore deve contenere i seguenti dati:
- il riferimento al reclamo scritto;
- l'indicazione del nominativo e del riferimento organizzativo del venditore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti;
- la verifica degli elementi contrattuali dai quali derivano le condizioni economiche di fornitura e dei consumi attribuiti sulla base sia dei dati rilevati dal contatore sia dei consumi precedenti del cliente;
- il dettaglio del calcolo effettuato per la rettifica, nel caso in cui si comunichi che essa viene effettuata.

Il termine per la risposta del venditore ad una richiesta di rettifica fatturazione è fissato a 40 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Nel termine sono compresi anche i tempi per l'eventuale acquisizione da parte del venditore dei dati tecnici che solo il gestore possiede. In caso di mancata risposta entro 40 giorni, l'Autorità può aprire un procedimento per infliggere sanzioni amministrative al venditore inadempiente.


Cosa succede se la bolletta per luce o gas è già stata pagata o è rateizzabile?


Se la fattura è già stata pagata o è rateizzabile il venditore dovrà effettuare l'accredito entro massimo 90 giorni dal ricevimento della richiesta di rettifica di fatturazione.

L'accredito della somma non dovuta può essere effettuato dal venditore anche in bolletta.

Se l'accredito di una fattura già pagata o rateizzabile avviene dopo 90 giorni solari dall'arrivo della richiesta, il venditore deve liquidare al cliente nella prima bolletta utile un indennizzo automatico di 20 € se la risposta arriva entro 180 giorni, di 40 € se arriva tra 180 e 270 giorni, di 60 € se arriva dopo più di 270 giorni.


Cosa fare in caso di doppia fatturazione?


bolletta gasLa doppia fatturazione si verifica quando il cliente che ha cambiato l'impresa di vendita riceve per lo stesso periodo di consumo una bolletta dal vecchio venditore e una da quello nuovo.

In questi casi il cliente deve inviare la richiesta di rettifica al venditore con cui non ha avuto alcun contratto di fornitura nel periodo di consumo oggetto della bolletta. Se il cliente invia la richiesta di rettifica al venditore sbagliato, quest'ultimo è tenuto a informare il cliente dell'errore entro 30 giorni solari, cioè secondo i tempi previsti per la risposta alle richieste di informazione.

Se il venditore ha effettivamente fatturato consumi relativi a un periodo in cui il cliente non era più suo cliente, deve provvedere alla rettifica di fatturazione ed eventualmente ad accreditargli le somme non dovute, già pagate, entro 20 giorni dalla data in cui ha ricevuto la richiesta scritta di rettifica di fatturazione.

Quando l'importo da accreditare è superiore all'importo addebitato nella bolletta di fine rapporto, il credito deve essere versato al cliente con rimessa diretta. Se il venditore effettua la rettifica dopo più di 20 giorni, deve accreditare sulla bolletta di chiusura del contratto un indennizzo automatico di 20 € se la rettifica arriva al cliente entro 40 giorni, di 40 € se arriva tra 40 e 60 giorni, di 60 € se arriva oltre 60 giorni.

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  • Alessia4
    Alessia4
    Martedì 23 Aprile 2019, alle ore 09:46
    Ottimo.
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    rispondi al commento
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