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Uno strumento spesso utilizzato per trasferire i beni, soprattutto tra persone della stessa famiglia (intesa in senso lato), è quello della donazione.
Si tratta di un atto che è infatti è assai noto anche tra i non addetti ai lavori.
Tutti sanno che detto strumento, apparentemente risolutivo di tanti problemi, nasconde spesso delle insidie.
Le problematiche più note sono legate alla successione: è noto infatti che una donazione può essere sottoposta a riduzione qualora il suo valore superi la quota di cui il defunto poteva disporre (v. artt. 555 e ss. c.c.).
Meno note le problematiche, di cui al presente articolo, relative alla sopravvenienza di figli, sostanzialmente rappresentate dalla possibilità di revocazione della donazione. La norma riguarda chi non aveva, oppure ignorava di avere figli al momento in cui ha fatto la donazione.
Nel concetto di sopravvenienza il testo della legge include espressamente la nascita o anche la scoperta di avere un figlio o dei discendenti (figli dei figli o anche i figli dei figli dei figli etc., v. art. 74 e ss. c.c.); la revoca è inoltre possibile in caso di riconoscimento del figlio, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante era a conoscenza dell'esistenza del figlio.
La revocazione, inoltre, può essere richiesta anche se il figlio era già concepito al tempo della donazione.
La revocazione di cui parliamo è prevista dall'art. 803 c.c., dedicato alla revocazione della donazione per sopravvenienza dei figli, il quale è stato oggetto di vari interventi: in sintesi, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 250/2000 ha stabilito che la differenza di trattamento allora prevista tra figli naturali (per i figli naturali il riconoscimento doveva avvenire entro due anni dalla donazione, a differenza di figli e discendenti legittimi) era incostituzionale in quanto non rispettava gli artt. 30 e 3 della Cost.; inoltre, nel 2013 (D.Lgs. 154/2013) l'art. 803 c.c. è stato sostituito proprio con l'eliminazione della differenza tra figli naturali e figli legittimi; ma già nel 2012 la L. 219/2012 aveva sostituito, nel codice civile, alle parole: figli legittimi e figli naturali, ovunque ricorrevano, la parola figli.
La norma è stata ritenuta applicabile anche all'adozione (v. Corte Cost. 250/2000), ma non per l'adozione di maggiorenni (Cass. 6761/2012).
Mentre è stata esclusa la revoca in caso di consapevolezza di avere altri figli o discendenti al momento della donazione (Cass. 5345/2017).
Menzioniamo alcuni cenni circa la disciplina della revocazione della donazione, contenuta agli artt. 800 e ss. c.c..
La revoca della donazione può avvenire per ingratitudine o per sopravvenienza di un figlio, ipotesi, quest'ultima, di cui ci occupiamo in questa sede tralasciando i riferimenti normativi (spesso comuni) alla revoca per ingratitudine.
A mente dell'art. 804 c.c.,
l'azione di revocazione per sopravvenienza di figli deve essere proposta entro cinque anni dal giorno della nascita dell'ultimo figlio nato nel matrimonio o discendente ovvero della notizia dell'esistenza del figlio o discendente, ovvero dell'avvenuto riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio.
Il donante non può proporre o proseguire l'azione dopo la morte del figlio o del discendente art. 804 c.c.
Ai sensi dell'art. 805 c.c., non sono revocabili le donazioni rimuneratorie, cioè quelle fatte
per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione ex art. 770, co.1, c.c.
e quelle fatte in riguardo di un determinato matrimonio, prevista dall'art. 785 c.c.
Inoltre, non è valida la rinunzia preventiva alla revocazione della donazione, per sopravvenienza di figli (art. 806 c.c.).
L'aspetto importante, per chi ricevette la donazione poi revocata, riguarda gli effetti della revocazione: una volta revocata la donazione colui che fu beneficiario della donazione è infatti tenuto a restituire i beni, se esistono ancora, e i frutti a partire dal giorno della domanda.
Se i beni sono stati alienati ad altri ne va restituito il valore e i frutti (v. art. 807 c.c.).
Non sono invece pregiudicati i terzi che hanno acquistato diritti prima della domanda giudiziale, salvi gli effetti della trascrizione della domanda stessa sui registri immobiliari.
Mentre, se il beneficiario della donazione (detto anche donatario), precedentemente alla trascrizione della domanda di revocazione ha costituito sui beni donati diritti reali che ne diminuiscono il valore, deve indennizzare il donante della diminuzione di valore sofferta dai beni stessi" (v. art. 808 c.c.).
Le norme si chiudono con una previsione (v. art. 809 c.c.) che estende la disciplina in parola (oltre a quella sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari di cui agli artt. 555 e ss. c.c.) anche ad atti di liberalità diversi dalla donazione (eccetto che per i casi di cui alla liberalità fatta
in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi di cui all'art. 770, co.2, c.c.
e a quelle non soggette a collazione (indicate dall'art. 742 c.c.).
A proposito della collazione, si tratta in breve del conferimento che figli e loro discendenti ed il coniuge che che concorrono alla successione devono compiere nei confronti dei coeredi di
tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente (art. 737, co.1, c.c.).
Si potrebbe essere indotti a pensare che la revoca non valga nel caso in cui il primo beneficiario sia il coniuge.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 2106 del 29 gennaio 2018 ha stabilito di no.
Nel decidere riguardo a un giudizio relativo alla revoca di una donazione di un bene all'ex coniuge in seguito alla nascita di un figlio da un secondo matrimonio, la Corte ha ribadito un principio: i due rapporti, quello con il coniuge e quello con i figli non hanno la stessa forza, dunque non hanno la stessa tutela.
Premette la Corte che l'art. 803 c.c.
mira espressamente a favorire i discendenti del donante, a condizione che non siano ancora nati o che la loro esistenza sia ignota al genitore (Cass. 2106/2018).
Non vale tirare in ballo il principio costituzionale di uguaglianza, perché uguaglianza tra i due rapporti, appunto, non c'è.
Nel caso deciso dalla sentenza n. 2106, infatti, la ricorrente aveva affermato che la sentenza impugnata, non escludendo la revocabilità della donazione fatta al coniuge in caso di sopravvenienza di un figlio, contrastava con il principio di uguaglianza contenuto nell'art. 3 della Costituzione sulla base del principio affermato dalla stessa Corte con la sentenza n. 1112 del 1965 con riguardo alla donazione fatta a figli naturali: in tal caso si era stabilita l'irrevocabilità delle liberalità effettuate a vantaggio dei figli naturali riconosciuti.
Ma, spiega la Corte, figli naturali e coniuge non sono, affatto, sullo stesso piano.
La stessa sentenza del 1965, nell'escludere la revoca di donazioni fatta nei confronti dei figli, la contrappone alle donazioni fatte nei confronti di estranei, da intendersi per tali coloro che non sono legati da un legame nel cui ambito rientra chi non è discendente.
Nel giudizio del 2018 l'elemento rilevato dalla ricorrente, per cui la conclusione della sentenza di appello
differenzierebbe la posizione di soggetti che compongono il nucleo fondamentale familiare (nella specie, moglie e discendenti) (Cass. 2106/2018)
non è dunque condiviso dalla Corte. I due rapporti non sono insomma sullo stesso piano.
Infatti, spiega la Corte:
la situazione del coniuge e quella del figlio non sono del tutto equiparabili, nonostante entrambi siano elementi del gruppo familiare, considerato che il legame fra genitore e discendente è espressione di una relazione giuridica diretta destinata a non venire meno, mentre il rapporto fra i coniugi ha natura diversa ed è soggetto a modificazioni nel corso della Loro vita (Cass. 2106/2018).
In sostanza, mariti e mogli che oggi ricevete in donazione un immobile dalla vostra dolce metà, sappiate che un domani potreste doverlo restituire, quindi abbiatene cura e non sperperate gli eventuali introiti, non si sa mai!
Come si può evincere, si tratta di una materia complessa dove per la soluzione del caso concreto è necessario rivolgersi a consulenti esperti.
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