L'evoluzione legislativa relativa alla sicurezza nei cantieri edili, precisamente i cantieri temporanei e mobili, ha nel corso degli anni incrementato e specificato sempre piu' le responsabilita' del committente dei lavori, sia per la semplice ristrutturazione, anche interna agli edifici, sia per la realizzazione di nuovi fabbricati.
In passato il Decreto Legislativo 494/96, e poi l'81/08 con le successive integrazioni e modifiche, hanno evidenziato che il committente ha responsabilità, al pari del responsabile dei lavori o della direzione lavori da lui nominati, circa la selezione che dovrebbe essere accurata dell'impresa o delle imprese che devono effettuare i lavori, con particolare attenzione alla valutazione del PSC, Piano di Sicurezza e Coordinamento dei lavori.
Il crescente coinvolgimento del committente dei lavori, pur non essendo quest'ultimo un tecnico nella maggior parte dei casi, deriva dal fatto che è lo stesso committente a trarre i benefici dai lavori svolti dalle ditte anche quando queste non ottemperano ai requisiti sulla sicurezza; infatti tali requisiti, quando non rispettati, permettono di ridurre notevolmente i tempi e le spese di realizzazione delle opere, con vantaggi economici sia per le ditte realizzatrici che per i committenti, con conseguente notevole incremento dei rischi per i lavoratori.
Dati che può verificare il Committente
Purtroppo, spesso la redazione dei piani di sicurezza e coordinamento avviene in maniera estremamente superficiale e semplificata, con l'ausilio di software che producono una documentazione standard dai contenuti troppo simili per molti cantieri; tali contenuti, nel rispetto delle leggi, dovrebbero essere adattati in maniera univoca e specifica ad ogni cantiere ed alle lavorazioni in esso svolte, con il fine ultimo di ridurre al minimo i rischi delle attività lavorative tenendo conto delle pianificazioni spaziali e temporali di queste ultime.
I principali dati che può verificare un committente dei lavori edili, in un piano di sicurezza e coordinamento, sono l'indirizzo del cantiere, una descrizione almeno sintetica delle opere con relative scelte progettuali architettoniche e tecnologiche, i nominativi delle varie figure responsabili, dalla progettazione alla direzione dei lavori, i piani di sicurezza ed una descrizione dei rischi effettivi delle varie lavorazioni da effettuare.
Particolare attenzione meritano le interferenze tra le varie attività svolte nel cantiere da eventuali diverse ditte, tipicamente idrauliche ed elettriche, che in genere lavorano in subappalto con la ditta edile, che stipula un contratto per tutti i tipi di lavorazioni con il committente.
Il committente in tal caso ha il dovere di verificare che tutte le ditte che accedono al cantiere forniscano la dovuta documentazione, tra cui la regolare iscrizione alla camera del commercio, i piani di sicurezza operativa, i dati identificativi dei titolari ed eventuali responsabili tecnici e dei dipendenti, la regolarità contributiva di questi ultimi e le certificazioni dei corsi abilitanti allo svolgimento delle attività commissionate; non trascurabile, infine, la documentazione che certifica la regolarità di soggiorno dei lavoratori stranieri ormai presenti in quasi tutti i cantieri.
La ditta appaltatrice dovrebbe recepire tutta la documentazione, delle diverse ditte presenti in cantiere, renderla disponibile alla direzione dei lavori che ne dovrebbe accertare la validità entro e non oltre quindici giorni; solo dopo tali verifiche sarebbe possibile l'inizio dei lavori ,con la documentazione disponibile in cantiere per gli aggiornamenti correlati all'evoluzione dello stesso cantiere.