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Le spese riguardanti gestione e conservazione delle cose comuni, nonché fruizione dei servizi resi nell'interesse comune devono essere ripartite tra tutti i condomini.
Tra queste spese rientrano anche le spese condominiali per raccomandate.
Partiamo, però, dal dato generale.
L'art. 1123 cc individua tra diversi criteri per ripartizione spese condominiali:
Tutti questi criteri, lo dice l'art. 1123 cc, sono derogabili, ossia possono essere sostituiti da altre criteri purché questi ultimi siano adottati col consenso di tutti i condòmini.
Tra le spese condominiali il cui costo necessita d'essere ripartito tra i condòmini vi sono le spese per raccomandate.
La legge vi fa riferimento in relazione:
Le raccomandate, poi, sebbene non espressamente previste dalla legge sono utilizzate per:
La raccomandata, ossia la tipologia di spedizione postale che consente di assicurare la ricezione del plico e a richiesta anche la prova di ciò, dunque la raccomandata con avviso di ricevimento, è un mezzo di comunicazione a tutto tondo rientrante nell'ambito di quei servizi in grado di generare costi per il condominio.
Ciò detto è utile domandarsi come vanno ripartite le spese condominiali per raccomandate.
Le spese condominiali per raccomandate e più in generale quelle postali e di gestione non possono essere addebitate al singolo condòmino se non risulta che esso abbia espressamente accettato di pagarle, a ciò non bastando la mera approvazione del rendiconto condominiale. Questa la conclusione cui giunse qualche anno fa il Tribunale di Milano (si veda Trib. Milano 9 giugno 2015 n. 7103).
L' amministratore invia al condòmino Tizio l'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale o il verbale della medesima riunione?
Allora quel costo, variabile a seconda del vettore postale scelto per l'invio, non potrà essere addebitato al singolo quale spesa individuale. Tranne quando è la legge a prevederlo espressamente, infatti, (si pensi ai costi per ricerche anagrafiche, art. 1130 n. 6 cc) in generale non è possibile addebitare ai singoli condòmini costi di gestione generale.
E se l'amministratore scrive e invia raccomandate ai singoli non perché la gestione del condominio lo impone o richiede, ma in quanto è il singolo condòmino a generare quel costo chiedendo documenti o altro tipo d'informazioni?
Su un caso del genere si è soffermata la Corte di Cassazione la quale ha concluso in maniera differente rispetto a quanto, più in generale, statuito dal Tribunale di Milano.
I giudici di legittimità hanno tracciato una distinzione tra spese postali sostenute nell'interessegenerale, quali possono essere corrispondenza per la convocazione dell'assemblea condominiali, e spese condominiali per raccomandate sostenute nell'interessedi un condòmino, quali possono essere comunicazioni rivolte a esso e da questi specificamente sollecitate.
Particolarmente interessante, in relazione a ciò, è quel passaggio della sentenza nel quale si afferma che l'addebito alla intera collettività condominiale di costi (come quelli postali per attività ulteriore rispetto a quella ordinaria e dovuta, svolta nell'interesse di un singolo condomino) in ragione del generico ed errato riferimento al criterio della suddivisione dei costi sulla proporzione di uso, è errato.
Per la Cassazione, che motiva questa presa di posizione su una serie di principi giurisprudenziali più volte da essa espressi e ribaditi, la giustificazione del permanere a carico del condominio delle spese comunque effettuate a fini individuali risiede nella corretta applicabilità o meno del criterio ex art. 1123 cc secondo comma, previa valutazione in fatto della natura del servizio e conseguente considerazione della addebito o meno individuale al singolo condomino (Cass. 10 maggio 2019 n. 12573)).
Come dire: se un condòmino chiede copia dell'estratto conto del conto corrente condominiale, copia dei registi, ecc. i costi per la loro spedizione possono essere a lui addebitati.
Se l'invio, invece, è fatto nell'interesse collettivo (es. richiamo al rispetto del regolamento), allora il costo della raccomandata andrà suddiviso tra tutti i condòmini, sulla base dei millesimi di proprietà.
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