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Atti emulativi, piccolo vademecum

Gli atti emulativi rappresentano un'azione deliberatamente lesiva da parte del proprietario di un fondo verso un'altra persona. Come fare a riconoscerli e come opporsi?
Pubblicato il / Aggiornato il

Se ne parla spesso quando si leggono le sentenze o comunque quando si dà conto di comportamenti di persone che, pur non espressamente vietati, sono da considerarsi comunque illeciti.

Il riferimento come dice il titolo dell'articolo è agli atti emulativi.

Atti emulativi in condominio

Essi sono definiti dell'art. 833 del codice civile, rubricato per l'appunto Atti d'emulazione, che recita:
Il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri.

La stringata formulazione legislativa assume maggior senso pratico alla luce delle pronunce giurisprudenziali in materia.

Qui di seguito, pertanto, provvederemo a dar conto delle principali caratteristiche del così detto atto emulativo partendo dagli elementi distintivi in sè e per sé considerati per passare, poi, ad una serie di esempi che aiuteranno a comprendere quale condotta possa integrare gli estremi dell'atto emulativo ex art. 833 c.c.


Caratteri dell'atto emulativo


Secondo il consolidato parere della Suprema Corte di Cassazione per aversi atto emulativo vietato dall'art. 833 c.c. occorre il concorso di due elementi:
a) che l'atto di esercizio del diritto non arrechi utilità al proprietario;
b) che tale atto abbia il solo scopo di nuocere o arrecare molestia ad altri.
(Cass. 9 ottobre 1998 n. 9998).

La dottrina ha classificato questi due elementi, rispettivamente, nel seguente modo:

a) assenza di utilità;

b) animus nocendi (cfr. Cesare Ruperto, La giurisprudenza sul codice civile. Coordinata con la dottrina. Libro III: Della proprietà. Artt. 810-951 Giurisprudenza sul Codice civile, Giuffrè Editore, 2011).

Si badi: ai fini della configurazione dell'atto emulativo ex art. 833 c.c. è sempre necessario il concordo di entrambi gli elementi.


In tal senso è stato più volte specificato che non può parlarsi d'atto emulativo quando concorra un apprezzabile vantaggio del proprietario da cui l'atto è stato compiuto (Cfr. Cass. 18 agosto 1969 n. 2941) (Cass. 25marzo 1995 n. 3558).


Onere della prova


Tizio sostiene che Caio abbia compiuto sulla sua proprietà un atto avente come unico scopo quello di danneggiarlo.

Per portare in Tribunale la vicenda e quindi sostanzialmente per ottenere una sentenza che accerti tale situazione, Tizio dev'essere in grado di provare le sue affermazioni.

Detto chiaramente: l'onere di provare l'atto emulativo è posto in carico a chi se ne lamenta.

Insomma vale quanto stabilito dal primo comma dell'art. 2697 c.c. a mente del quale:
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Sempre gli ermellini, in una sentenza del 2001, forniscono utili indicazioni in materia di analisi della situazione e quindi di onere della prova.

Si legge nella pronuncia n. 5421/01 che l'atto emulativo, così come disciplinato dall'art. 833 c.c., si inscrive nell'ambito dei limiti alle facoltà di godimento da parte del proprietario e dunque al contenuto del diritto di proprietà, sanzionando come comportamenti illeciti atti che pure astrattamente sono configurabili conformi al diritto in quanto esplicazioni delle suddette facoltà.

Si pone quindi il problema di individuare nell'ottica legislativa la linea di discrimine che consenta di enucleare un criterio oggettivo per valutare o meno come atti emulativi quelli commessi dal proprietario nell'esercizio del suo diritto.

Orbene l'elemento decisivo al riguardo è costituito dalla mancanza di un apprezzabile vantaggio dell'atto per colui che lo compie, posto che l'assenza di qualsiasi giustificazione di natura utilitaristica dal punto di vista economico e sociale rivela la mera ed esclusiva intenzione di nuocere o recare molestia ad altri e dunque lo scopo emulativo dell'atto stesso; a diverse conclusioni deve invece giungersi allorché l'atto determini comunque una utilità per il suo autore, come nell'ipotesi della proposizione di una domanda avente ad oggetto l'eliminazione di una veduta aperta dal vicino a distanza illegale, che tende al riconoscimento della libertà del fondo ed alla rimozione di una situazione illegale e pregiudizievole (Cass. 26.11.1997 n. 11852), o di una domanda volta ad ottenere il rispetto delle distanze tra fondi o fabbricati vicini (Cass. 8.1.1981 n. 164):
in questi casi è prevalente sulla eventuale intenzione di nuocere o di recare molestia ad altri il perseguimento di un interesse concreto e di una utilità effettiva ricollegabili alle facoltà di godimento del diritto, cosicché il suo esercizio è meritevole di tutela
(Cass. 11 aprile 2001 n. 5421).

In sostanza la prova della mancanza di utilità dovrebbe portare con sé, automaticamente, alla prova del così detto animus nocendi (o aemulandi).


Alcuni esempi sugli atti emulativi


In questo contesto è utile comprendere, sia pur per sommi capi, come la Cassazione ha applicato questi principi di carattere generale.

Atti emulativi sulla proprietà
In una pronuncia del marzo 2012, la Corte regolatrice ha specificato che è da escludere la natura meramente emulativa nella condotta del vicino che, sul proprio fondo, sostituisce una siepe con un muro di cemento, opposto alla cancellata della villa prospiciente, se, anche alla luce dei pregressi rapporti di vicinato, sussistente una volontà - legittima - di precludere ai vicini l'inspectio nel proprio fondo (Cass. 7 marzo 2012 n. 3598 in Diritto & Giustizia 2012, 7 marzo).

Nella stessa sentenza n. 5421 i giudici di piazza Cavour sono arrivati a concludere che è riconducibile alla categoria dell'atto emulativo ex art. 833 c.c. l'azione del proprietario di un fondo che installi sul muro di recinzione di un corpo di fabbrica comune un contenitore somigliante ad una telecamera nascosta tra gli alberi e posto in direzione del balcone del vicino.

Insomma mancanza di utilità e animus nocendi sono elementi che devono essere valutati caso per caso sulla base degli elementi che emergono in corso di causa.

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Atti d'emulazione, riconoscerli ed opporsi
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