Pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il primo decreto attuativo del d. lgs 192/05: novita' per gli impianti di riscaldamento domestici.
Il decreto legislativo 192/05 sul risparmio energetico, in accoglimento della Direttiva europea 2002/91 prevedeva, per la sua completa applicazione, che il Governo emanasse tre decreti attuativi.
Dopo oltre tre anni di vuoto legislativo, è finalmente stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 giugno il primo di tali decreti, approvato nel Consiglio dei Ministri dello scorso 6 marzo.
Il Dpr n. 59 del 2 aprile 2009, pubblicato appunto ieri, contiene il Regolamento che definisce le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici.
Il Regolamento è diretto in particolare a quelle Regioni che non hanno ancora legiferato in materia di certificazione energetica, mentre in presenza di normativa regionale questa prevarrà su quella nazionale.
Dal punto di vista pratico, la novità più importante per i cittadini sarà costituita dal fatto che per gli immobili con un numero di unità abitative superiore a 4, in caso di installazione di nuovo impianto termico o sostituzione di quello esistente, bisognerà dare la preferenza ad una tipologia di impianto centralizzato anziché autonomo.
Questo perché un impianto termico con una sola caldaia inquina e consuma di meno di tanti piccoli impianti con singole caldaie. Una scelta contraria a questa indicazione dovrà esser giustificata con una specifica e dettagliata relazione tecnica.
Si tratta di un passo inverso rispetto alla tendenza degli ultimi anni ad orientarsi verso il riscaldamento autonomo, per evitare di dover sottostare a rigidi orari stabiliti dai regolamenti condominiali e a dover pagare le bollette in base ai millesimi, piuttosto che in base ai reali consumi.
Infatti la tecnologia attuale permette di contabilizzare i consumi, anche in caso di riscaldamento centralizzato, in base alle singole unità abitative o anche in base ai singoli radiatori.
Lo stesso provvedimento prevede che, in caso di nuovo impianto, questo sia provvisto di sistemi per la contabilizzazione individuale e per la termoregolazione di ogni appartamento.
Il decreto attuativo prevede anche delle nuove indicazioni per quanto riguarda la periodicità minima da osservare per la manutenzione e i controlli degli impianti.
I nuovi termini da rispettare per i controlli saranno i seguenti:
- 1 anno per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido nonché per gli impianti uguali o superiori a 35 kW;
- 2 anni per gli impianti inferiori a 35 kW (le caldaiette nelle case) con anzianità di installazione superiore agli 8 anni e per gli impianti a camera aperta installati nei locali abitati;
- 4 anni, per gli impianti inferiori a 35 kW con meno di 8 anni di anzianità.
Ricordiamo che dal 1° luglio entrerà in vigore l'obbligo di dotare di attestato di certificazione energetica anche le singole unità immobiliari inferiori ai 1000 mq, date in locazione o vendute.
Ciò sarà valido per le Regioni che hanno già normato in materia di certificazione energetica ed hanno istituito specifici albi dei certificatori.
Per le altre Regioni, in attesa delle Linee Guida nazionali, l'attestato di certificazione energetica sarà sostituito dall'attestato di qualificazione energetica, redatto dal Direttore dei Lavori e presentato al Comune contestualmente alla fine dei lavori.