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Provincia di Bolzano: Piano Casa e bonus energia

Nella provincia autonoma di Bolzano il cosiddetto Piano Casa, prima contenuto nella delibera n. 1609/2009, poi nella n. 362/2013, oggi è nella delibera 964/2014
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Piano Casa, normativa nazionale e locale


panorama nella provincia di BolzanoIl Piano Casa esiste anche nella Provincia di Bolzano, dove sin dal 2009 è stato previsto e normato.

Prima di proseguire accenniamo al quadro normativo nazionale, regionale e in questo caso provinciale in cui si collocano le norme del Piano Casa.

Menzioniamo in particolare l'Intesa tra Stato, Regioni e autonomie locali del 1 aprile 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.98 del 29 aprile 2009.

Con tale Intesa, per quanto ci interessa, le Regioni si sono impegnate a emanare leggi finalizzate a disciplinare interventi volti a migliorare la qualità architettonica e/o energetica degli edifici residenziali con un incremento della volumetria limitato (cioè, con i limiti del 20% della volumetria esistente di edifici residenziali uni-bi familiari o comunque di volumetria non superiore ai 1000 metri cubi, per un incremento complessivo massimo di 200 metri cubi, fatte salve diverse determinazioni regionali che possono promuovere ulteriori forme di incentivazione volumetrica).

Le Regioni si sono impegnate poi a disciplinare interventi straordinari di demolizione e ricostruzione (con ampliamento per edifici a destinazione residenziale entro il limite del 35% della volumetria esistente, con finalita' di miglioramento della qualita' architettonica, dell'efficienza energetica ed utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e secondo criteri di sostenibilita' ambientale, ferma restando l'autonomia legislativa regionale in riferimento ad altre tipologie di intervento).

Infine, per l'attuazione dei detti interventi edilizi, le Regioni si sono impegnate a introdurre forme semplificate e celeri in coerenza con i principi della legislazione urbanistica ed edilizia e della pianificazione comunale.

Le emanande norme non si sarebbero potute applicare agli edifici abusivi o situati nei centri storici o in aree di inedificabilita' assoluta.

Entro tali paletti le Regioni erano libere di limitare ulteriormente l'applicazione dei detti interventi.

Infatti, le leggi regionali avrebbero potuto escludere o limitare detti interventi con particolare riferimento ai beni culturali e alle aree di pregio ambientale e paesaggistico, nonché gli ambiti nei quali i medesimi interventi sono favoriti con opportune incentivazioni e premialita' finalizzate alla riqualificazione di aree urbane degradate.

Ciò avrebbe consentito alle Regioni di adattare il piano alla propria realtà, in un materia, il governo del territorio, per la quale la stessa Costituzione prevede che la potestà legislativa è concorrente, cioè, si ripartisce tra lo Stato (che stabilisce i principi fondamentali) e le Regioni (v. art. 117 Cost.).

Nell'intesa citata viene infine fatta salva ogni prerogativa costituzionale delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.


Potestà legislativa delle province di Trento e Bolzano


Quanto alle Province autonome di Trento e Bolzano, esse, come noto, godono di una regolamentazione speciale che prevede, per quanto qui interessa, la potestà legislativa.

In determinate materie le Province di Trento e Bolzano, a differenza di tutte le altre e con i limiti stabiliti dalla legge, possono infatti emanare delle leggi provinciali.

Tra tali materie abbiamo quella concernente sostanzialmente il governo del territorio e, dunque, le norme relative al Piano Casa.

Diciamo sostanzialmente, perché a voler essere rigorosi, lo Statuto Speciale del Trentino-Alto Adige, del 1972, non menziona l'espressione moderna di governo del territorio (ma, ad esempio, l'espressione urbanistica e piani regolatori); espressione invece utilizzata nella Legge urbanistica provinciale, la n. 13/1997 (da qui in avanti Legge urbanistica provinciale).

Si consiglia di verificare, recandosi agli uffici competenti, le norme qui di seguito riportate, data la confusione ingenerata nella rete dal susseguirsi di cambiamenti.

Inoltre, si rimanda come sempre alla lettura integrale del testi normativi e alla consulenza di un esperto per la soluzione dei casi concreti.


Piano Casa a Bolzano: le norme


Costruzione in provincia di BolzanoIn provincia di Bolzano, in seguito alle modifiche apportate alla Legge urbanistica provinciale dalla Legge Prov. n.1/2009 (v. art. 51), fu emanata la Deliberazione di Giunta n. 1609/2009; con la Legge. Prov. n. 2/2010 (v. art. 13) fu eliminata la temporaneità delle norme relative agli ampliamenti per riqualificazione energetica, che dunque acquisirono carattere permanente.

La Del. n. 1609 del 2009 - che regolava quello che è stato definito il Piano Casa - è stata poi abrogata, insieme ad altri testi normativi, dalla Del. n. 362 del 2013, dedicata alla riqualificazione energetica, la quale riprendeva buona parte delle norme già presenti nel precedente testo normativo, con delle novità, e reintroduceva la scadenza temporale.

In particolare le norme che ci interessano erano inserite nel punto 11 della Deliberazione. Tale punto è stato poi a sua volta eliminato dalla Del. n. 2012/2013 e sostituito con la Del. n. 964/2014.

Queste norme sono entrate in vigore il 20 agosto 2014, ma per i progetti presentati prima del 18 settembre è possibile l'applicazione del citato art. 11 (v. Del. n. 964).

Ecco perché menzioneremo sia le norme dell'art. 11, Del. 362/2013, che quelle, successive, della Del. n. 964/2014. Tralasceremo invece quelle della Del. n. 1609, che sono state in vigore sino all'entrata in vigore della Del. 362.


Deliberazione Provincia di Bolzano n. 362/2013


Il punto 11 è intitolato Sistema di incentivazione Bonus cubatura ma è stato abrogato.

Il punto 11.1 uno si riferisce alle nuove costruzioni, per le quali indica dei bonus cubatura a seconda della categoria energetica corrispondente.

Dal punto 11.2 in poi buona parte delle norme costituiscono un vero e prorio recepimento della vecchia normativa di cui alla Del. n. 1609, pur con delle modifiche.
Innanzitutto si ammette l'ampliamento in caso di ristrutturazione importante di un edificio residenziale esistente.

La ristrutturazione importante è definita dallo stesso testo normativo (v. art.2, co.1, lett.p, come introdotta dalla Del. n. 2012) come quella che senza calcolare la superficie delle finestre, riguarda più del 25 % della superficie dell'involucro, attraverso cui si modifica la natura dello stesso; mentre l'edificio esistente è quello esistente legalmente oppure concessionato alla data del 12 gennaio 2005 (anche se la definizione di riferimento, la lett. c, punto 2, Del. 362 è stata eliminata dalla Del. n. 2012).

In proposito, si fa presente che la Del. 964, riguardo alle definizioni di cui al punto 2, Del. 362/2013, precisa che Fatte salve le precisazioni contenute in questa delibera, si applicano le definizioni di cui al punto 2 della delibera della Giunta provinciale 4 marzo 2013, n. 362, e successive modifiche.

Al contempo la nuova delibera fornisce essa stessa la definizione di edificio esistente (al punto 3), sostanzialmente identica a quella eliminata dalla Del. n. 2012.

Stemma della provincia di BolzanoIn tali casi, dunque, la cubatura può essere aumentata fino a un massimo di 200 m³, se l'edificio presenta una cubatura fuori terra di almeno 300 m³ e se con l'intervento si passa da una Classe CasaClima inferiore ad almeno Classe CasaClima C.

A tale fine, l'altezza può superare quella consentita di massimo un metro.

I sottotetti non ancora inclusi nella cubatura possono essere inclusi nella cubatura esistente se siano recuperati a scopi abitativi con l'aggiunta del bonus cubatura.

L'ampliamento deve avere luogo indipendentemente e non deve incidere su altri diritti edificatori; è cumulabile con altri diritti edificatori, con i quali può essere realizzato anche contemporaneamente.

Non è possibile però cumulare l'ampliamento con i diritti edificatori di cui agli articoli 108 e 128/ter della Legge urbanistica provinciale.

L'art. 108 (alla cui lettura si rimanda) prevede, tra l'altro, gli aumenti di cubatura concessi al coltivatore diretto e proprietario di maso chiuso, mentre l'art. 128-ter (alla cui lettura si rimanda) si riferisce all'ampliamento di edifici utilizzati ininterrottamente per l'attività di affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie.

Il punto si conclude specificando che le norme ivi incluse sono limitate nel tempo e cioè fino al 31 dicembre 2019 e che non sono applicabili nelle zone per insediamenti produttivi, nel bosco e nel verde alpino.

Il punto 11.3 si dedica agli ampliamenti per le destinazioni d'uso abitazione, abitazione convenzionata ed attività terziaria degli edifici esistenti in zone residenziali ed in zone per insediamenti produttivi, per i quali la cubatura ammessa può essere aumentata del 20% massimo; è ammesso il superamento dell'altezza massima sino a 3 metri.

Sono al riguardo previste le seguenti norme: Il Comune può disporre la elaborazione o la modifica del piano di attuazione.

In caso di ampliamento senza previa elaborazione o modifica del piano di attuazione, l'altezza della parete esterna non deve superare la distanza dall'edifico antistante. In questo caso l'altezza del muro è pari alla distanza tra il livello del terreno contiguo ad un edificio e la sezione tra la parete esterna e la copertura.

Se l'inclinazione di una falda supera i 45°, tale sezione va rilevata considerando una inclinazione di 45°, misurata dal punto più alto della rispettiva falda di pendenza superiore a 45°.

In caso di superamento dell'altezza massima consentita di oltre 3 m, deve essere prescritto un piano di attuazione o la modifica del piano di attuazione vigente.

Quanto alla demolizione ed alla ricostruzione, l'aumento di cubatura è ammesso solo se tramite l'intervento edilizio l'edificio raggiunge la Classe CasaClima A o una classe superiore.

Inoltre, è previsto che entro 18 mesi dall'entrata in vigore delle presenti direttive, il Consiglio comunale deve determinare gli ambiti nei quali è obbligatoria l'elaborazione di un piano di attuazione o la modifica del piano di attuazione esistente (v. punto 11.3).

I comuni potevano individuare ambiti in cui l'aumento di cubatura non è permesso.

Anche le norme di cui al punto 11.3 sono espressamente limitate nel tempo e, cioè, fino al 31 dicembre 2019.

Il punto 11.4 si dedica all'ampliamento di edifici soggetti alla tutela dei beni culturali (o che in prossimità degli stessi ne possono influenzare l'aspetto, stabilendo che esso è ammesso solo previo parere favorevole della competente autorità.

In generale, poi, prescrive che per gli edifici all'interno delle zone sottoposte a tutela degli insiemi o in zone di recupero sono da osservare le particolari caratteristiche che hanno portato a tale tutela e destinazione.

Il punto 11.5 prevede l'obbligo di convenzionamento per la cubatura aggiuntiva utilizzata per tutte le nuove unità abitative costituite a seguito degli interventi suindicati.

Il convenzionamento è dettagliatamente disciplinato dall'art. 79 della Legge urbanistica provinciale, intitolato edilizia convenzionata ed alla cui lettura rinviamo, data anche la corposità delle norme ivi incluse; tale articolo, al co. 1 prevede che le Abitazioni convenzionate devono essere occupate per il soddisfacimento del fabbisogno abitativo primario da parte di persone aventi, al momento del rilascio della concessione edilizia, la residenza anagrafica in un comune della provincia e che non siano o i cui componenti il nucleo familiare non siano proprietari di un'abitazione adeguata al fabbisogno della famiglia in località facilmente raggiungibile dal posto di lavoro o di residenza ovvero non siano titolari del diritto di usufrutto o di abitazione su una tale abitazione.

Vista notturna in provincia di BolzanoNel caso di ampliamento di un'abitazione già convezionata si applicano le norme vigenti per il convenzionamento dell'abitazione già esistente.

Infine, spieghiamo che la cosiddetta classe CasaClima è la classe, tra quelle indicate nell'allegato 1 della Del. n. 362 del 2013, che viene attribuita all'edificio sulla base della valutazione della prestazione energetica degli edifici e del rendimento energetico dell'involucro edilizio (v. lett. g, punto 2, Del. n. 362).

Come accennato, l'intero punto 11 della Del. n. 362 è stato poi soppresso (dalla Del. n. 2012/2013), insieme, per quanto sostanzialmente ci interessa, con la definizione di edificio esistente (punto 2, lett. c), Del. n. 362/2013) e alla sostituzione della definizione di ristrutturazione importante (lett. p, punto 2, Del. n. 362/2013) e all'introduzione della definizione di CasaClima R (e cioè, certificazione di edifici di cui all'Allegato 8, Del. 362/2013, determinata con particolare rispetto al patrimonio edilizio esistente)

Vediamo ora le norme che hanno sostituito quelle di cui al vecchio punto 11, come detto, applicabile solo ai progetti presentati prima del 18 settembre 2014.


Deliberazione Provincia di Bolzano n. 964 del 2014


Ad oggi le norme di riferimento sono inserite nella Del. n. 964 del 5 agosto 2014 intitolata Direttive di applicazione del bonus energia ai sensi dell'articolo 127 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche ed è di quelle che ora tratteremo.

Andiamo dunque a vedere quali sono, sinteticamente, le attuali norme.

Attualmente le norme sono dedicate al cosiddetto bonus energia: viene così sottolineato che l'aumento di cubatura che si ottiene è strettamente collegato al bonus energia: si è passati dalla Riqualificazione energetica di edifici esistenti con ampliamento di cui alla Del. n. 1609/2009, al bonus cubatura del punto 11 della Del. n. 362 del 2013, fino al bonus energia della Del. n. 964 del 2014.

Il bonus è distinto a seconda che riguardi gli edifici nuovi, quelli esistenti, quelli in zone residenziali o quelli in insediamenti produttivi.

Come vedremo, anche in questo caso, molte norme sono rimaste invariate.

In via generale (punto 1) viene precisato che il bonus può essere utilizzato una sola volta nell'ambito di un solo intervento di riqualificazione energetica.

Il bonus non è cumulabile con i diritti edificatori (suindicati) di cui agli artt. 108 e 128-ter, Legge urbanistica provinciale.

Anche il complesso edilizio può usufruire del bonus una sola volta, fatta eccezione per le unità edilizie verticalmente separate, funzionalmente autonome, anche se dotate di impianti tecnici comuni o di garage comuni.

Anche il maso chiuso si può usufruire del bonus energia un'unica volta.

Sono inoltre fatte sempre salve le norme poste a tutela del paesaggio e dei beni culturali e viene ribadito un principio e cioè che nel caso di edifici sotto posti a tutela di insiemi o posti in zone di recupero è necessario tenere conto delle particolari caratteristiche che hanno portato all'adozione del vincolo di tutela ovvero di destinazione.

La destinazione d'uso della cubatura aggiuntiva ottenuta con il bonus energia deve essere la stessa di quella utilizzata come base di calcolo.

L'utilizzo della cubatura aggiuntiva quale abitazione è ammissibile se compatibile con la destinazione d'uso della zona.

Valgono anche qui le norme sul convenzionamento ex art. 79, Legge urbanistica provinciale e dunque: le nuove unità abitative realizzate grazie tramite la cubatura aggiuntiva ottenuta usufruendo del bonus energia nell'ambito di un intervento di riqualificazione energetica sono soggette all'obbligo del convenzionamento ai sensi dell'articolo 79 della Legge urbanistica provinciale, e ciò, è precisato, anche nel caso in cui l'abitazione sia suddivisa in tempi successivi.

Se l'ampliamento riguarda un'abitazione già convenzionata, per la parte parte ampliata valgono le stesse prescrizioni vigenti per l'abitazione esistente in relazione al convenzionamento di cui all'art. 79, Legge Urbanistica Provinciale.

Nel titolo abilitativo edilizio si deve indicare la presenza del bonus energia.

I titoli abilitativi edilizi che fanno riferimento a un bonus energia devono essere registrati dal Comune in uno specifico elenco.

La norma rimanda poi alle definizioni già incluse nella Del. n. 362 del 2013 e precisa che per cubatura si intende la cubatura fuori terra ed che i bonus energia previsti nei punti da 2 a 5 non sono tra loro cumulabili.


Bonus energia per edifici nuovi


Il punto due, dedicato agli edifici nuovi, stabilisce che nei nuovi edifici la cubatura ammissibile può essere aumentata per un periodo di tempo limitato, e a seconda del tipo di classeclima assegnata all'edificio.

È da considerarsi nuovo l'edificio avente qualsiasi destinazione, costruito ex novo o totalmente demolito e ricostruito.

Quanto alla base di calcolo della cubatura per il bonus energia per gli edifici nuovi, questa è data dalla cubatura ammissibile secondo le norme urbanistiche e gli strumenti di pianificazione vigenti.

Nel caso di completa demolizione e ricostruzione, i requisiti richiesti per usufruire del bonus energia sono: una cubatura minima fuori terra di 300 m³ legalmente esistente dal 12 gennaio 2005 e destinata già da tale data prevalentemente ad uso abitativo.

La norma consente il bonus anche in caso di ricostruzione in altro luogo nel verde agricolo per motivi di pericolo (ai sensi dell'articolo 107, comma 13/bis, lettera a), della Legge urbanistica provinciale) se nel piano delle zone di pericolo sia documentata la sussistenza di un pericolo elevato o molto elevato nella sede originaria.

Anche in questo caso deve trattarsi di edifici esistenti legalmente al 12 gennaio 2005 di almeno 300 m³ di cubatura fuori terra e destinati già da tale data prevalentemente ad uso abitativo.


Bonus per edifici esistenti


Paesaggio provincia di BolzanoIl punto tre, dedicato agli edifici esistenti, conferma che per edificio esistente dobbiamo intendere l' edificio legalmente esistente dal 12 gennaio 2005 ovvero concessionato prima di tale data.

Presupposto per usufruire del bonus energia è l'esistenza di una cubatura minima di almeno 300 m³ fuori terra dal 12 gennaio 2005, destinata già da tale data prevalentemente ad uso abitativo.

La base di calcolo per la cubatura esistente è costituita dalla cubatura comprovata ovvero approvata alla data di cui sopra secondo le norme urbanistiche e gli strumenti di pianificazione allora vigenti.

La cubatura esistente utilizzata per il calcolo del bonus energia non deve superare la cubatura ammissibile secondo gli strumenti di pianificazione vigenti.

Non si può usufruire del bonus energia in zone individuate come bosco, verde alpino, zona produttiva con particolare destinazione o zona produttiva, fatto salvo quanto previsto al punto 5 della stessa deliberazione e di cui si dirà più avanti.

La stessa norma stabilisce le condizioni a cui la cubatura ammissibile per gli edifici esistenti può essere aumentata, fino al 31 dicembre 2019, e cioè: qualora attraverso l'intervento edilizio si ottenga un miglioramento dell'efficienza energetica complessiva dell'intero edificio da una classe CasaClima inferiore ad almeno la classe CasaClima C, ovvero qualora con la certificazione CasaClima R si raggiunga un miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio, il bonus energia può corrispondere al 20% della cubatura esistente con la destinazione urbanistica abitazione ovvero abitazione convenzionata ed in ogni caso raggiungere 200 m³.

Nel verde agricolo il bonus non deve essere superiore a 200 m³.

Nel caso in cui sia demolita più del 50% della cubatura esistente, può essere applicata soltanto la disciplina di cui al punto 2 della deliberazione e cioè quella relativa agli edifici nuovi.

Con la riqualificazione energetica l'altezza massima ammissibile prevista dallo strumento di pianificazione vigente può essere superata fino ad 1 metro.

Nel caso di recupero ad uso abitativo di sottotetti legalmente esistenti non abitabili, questi ultimi possono essere alzati nella misura assolutamente necessaria per raggiungere l'abitabilità, anche se in tal modo si supera la misura del bonus energia.

La cubatura aggiuntiva può essere utilizzata solamente per il sottotetto e l'altezza massima ammissibile prevista dallo strumento di pianificazione vigente può essere superata fino ad 1 metro.


Bonus in zone residenziali


Il punto quattro prevede che per le zone residenziali A, B e C in aggiunta a quanto previsto dalle predette norme, ai fini della concessione del bonus energia, la cubatura esistente con la destinazione d'uso di cui all'articolo 75, comma 2, lettere b) e c), della legge urbanistica provinciale (e cioè la destinazione d'uso per attività terziaria - eccetto il commercio - e il commercio al dettaglio) è parificata alla cubatura con la destinazione abitazione.

Il Comune può individuare... aree, nelle quali non sia ammesso o sia ammesso solo in parte il superamento dell'altezza massima consentita dallo strumento di pianificazione ovvero l'aumento di cubatura.

Lo stesso organo può inoltre prevedere che nelle zone residenziali A, B e C,... l'altezza massima ammissibile prevista dagli strumenti di pianificazione possa essere superata fino a 3 metri. In questo caso l'altezza della parete esterna non deve superare la distanza dall'edifico antistante.

L'altezza del muro è pari alla differenza tra il livello del terreno contiguo ad un edificio e la sezione tra la parete esterna e la copertura. Se l'inclinazione di una falda supera i 45°, tale sezione è da rilevare considerando un'inclinazione di 45°, misurata dal punto più alto della rispettiva falda di pendenza superiore a 45°.

Infine, il punto cinque prevede che in aggiunta alle norme precedenti nelle zone per insediamenti produttivi (v. art. 44, Legge Urbanistica Provinciale) per gli edifici esistenti di cui al punto 3 adibiti ad abitazione si applicazione la disciplina del bonus energia prevista.

La norma non si applica però agli alloggi di servizio.

riproduzione riservata
Il Piano Casa per la Provincia Autonoma di Bolzano
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