Decadenza agevolazione prima casa e immobile di lusso
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 4592, pubblicata il 28 febbraio scorso, dà un'interpretazione del concetto di immobile di lusso, in base alla quale si decade dal beneficio se con la veranda e il lavatoio si superano i 240 mq.
Partiamo da quello che dice la legge sull'argomento.
In base al D.M. Lavori pubblici 2 agosto 1969, vengono fissati i requisiti per stabilire quando un immobile possa definirsi di lusso. A tal fine si fa riferimento alle unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore al 240 mq. Sono espressamente esclusi dal calcolo i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e il posto auto. È proprio sull'esclusione delle terrazze che bisogna porre l'attenzione.
I giudici della Corte di Cassazione, nella fattispecie esaminata, hanno accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate avverso un contribuente che aveva acquistato un immobile situato al sesto piano di un edificio, con terrazza al piano superiore. I giudici della Corte Suprema, pur richiamando la legge in materia, hanno ritenuto che in questo caso che l'immobile acquistato doveva essere considerato di lusso. L'utilizzo della terrazza come veranda, ha acquisito un significato rilevante.
Legittima, nel caso analizzato, la revoca dell'agevolazione fiscale prima casa, in quanto l'immobile, per l'accatastamento della terrazza come veranda, aveva acquisito una superficie superiore a 240 mq. Il requisito dell'utilizzabilità degli ambienti è criterio prevalente per stabilire la lussuosità di un immobile. Secondo la Corte di Cassazione, locali come la cantina o una soffitta, in caso di effettiva utilizzabilità, sono idonei a rendere di lusso l'abitazione, in quanto devono essere compresi nel calcolo della superficie complessiva. La casa diviene di lusso quando questi ambienti siano in concreto strutturati in modo tale da essere abitabili, perdendo le loro tipiche caratteristiche.
Si ricorda, inoltre, che per poter beneficiare del bonus prima casa, deve accertarsi la presenza dei seguenti requisiti:
- l'immobile non deve essere di lusso;
- l'immobile deve essere situato nel Comune dove il contribuente ha fissato (o fisserà entro 18 mesi) la residenza o dove ha sede l'attività lavorativa;
- nell'atto di compravendita il contribuente deve dichiarare di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge, di altra casa adibita ad abitazione nel Comune in cui è ubicato l'immobile acquistato;
- nell'atto di compravendita il contribuente deve dichiarare di non essere titolare, su tutto il territorio nazionale, di altra casa di abitazione per ha quale ha fruito delle agevolazioni prima casa.