Superbonus 110 su un edificio con un unico proprietario: come funziona?
Il beneficio del Superbonus 110 presenta in ogni occasione delle novità che risultano essenziali ai fini di una richiesta pulita e conforme alla legge attuale.
Per tale motivo l'Agenzia delle Entrate ha risposto all'interpello numero 5 del 7 Gennaio 2022, dove spiega come accedere al bonus in caso di edificio con unico proprietario o in comproprietà composto da 2 a 4 unità immobiliari.
In questo caso conta la prevalenza di natura residenziale, al di fuori della superficie delle pertinenze, al contrario non è in alcun modo possibile usufruire dell'agevolazione, quindi decade ogni diritto.
Superbonus 110, il caso specifico di prevalenza residenziale
L'Agenzia delle Entrate risponde circa la fruizione del Superbonus 110 ad un caso specifico presentato da un proprietario di un edificio composto da 4 unità immobiliari accatastate in maniera distinta.
Di queste unità, 2 sono abitazioni, una è un'autorimessa accatastata come C/6 e l'altra è un laboratorio artigianale con categoria catastale C/3.
Il proprietario dell'immobile specifica che il laboratorio, quindi la superficie accatastata come C/3, supera da sola la somma delle superfici delle altre tre unità immobiliare.
L'istante, dopo aver fatto richiesta all'agevolazione del Superbonus 110, si è visto negato la fruizione del bonus per via di alcuni requisiti non conformi alla legge in vigore riguardo il bonus.
Secondo le norme generali l'agevolazione spetta per le parti comuni di un condominio, ma dal primo Gennaio 2021 il Superbonus si applica anche agli interventi effettuati su edifici con unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, composti da 2 a 4 unità immobiliari, a patto che la superficie complessiva destinata a residenza superi il 50%.