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Obbligatoria per gli edifici la copertura del 60% da energia da fonti rinnovabili

Per gli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazione importante, è previsto l'obbligo della copertura di almeno il 60% dei consumi da fonti energetiche rinnovabili
Pubblicato il

Nuove costruzioni: scatta l'obbligo sulle rinnovabili


Sono operative le disposizioni del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Nuove costruzioni e obbligo 60% coperture fonti rinnovabili
Nello specifico, per gli edifici di nuova costruzione e oggetto di ristrutturazioni rilevanti, la cui richiesta del titolo edilizio è presentata dal 13 giugno 2022 sono scattati i seguenti obblighi:

  • progettare impianti alimentati da fonti rinnovabili per la copertura di minimo il 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e di minimo il 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e climatizzazione sia estiva che invernale;

  • incrementare la potenza degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile da installare sopra o all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze

Lo stesso vale per gli edifici pubblici ma, in questo caso, la percentuale della copertura deve essere di almeno il 65%.

Sono invece esclusi dall'obbligo:

  • gli edifici allacciati a una rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento;

  • gli edifici chiamati a soddisfare esigenze temporanee, e comunque da rimuovere entro 24 mesi dalla data di fine lavori;

  • gli edifici pubblici messi a disposizione di corpi armati qualora gli adempimenti risultassero incompatibili con la loro natura e destinazione d'uso;

  • ospedali, uffici ed edifici commerciali


A partire dal 1° gennaio 2024, i predetti obblighi saranno rideterminati con cadenza quinquiennale.

Scopo di questo provvedimento è l'accelerazione del percorso di crescita sostenibile del nostro Paese, in linea con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico entro il 2030 e di completa decarbonizzazione entro il 2050.

Ecco gli edifici interessati dall'obbligo


Per edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante si intende:

  • un edificio esistente, con superficie utile superiore a 1000 mq, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi che costituiscono l'involucro;

  • un edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione, anche in manutenzione straordinaria


Gli edifici di nuova costruzione sono invece quelli per i quali la richiesta del pertinente titolo edilizio è stata presentata dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 28/2011.

Le semplificazioni


Ricordiamo infin che sono state introdotte importanti semplificazioni sull'installazione di impianti fotovoltaici. Nello specifico:

  • l'installazione di impianti fotovoltaici e termici sugli edifici o strutture e manufatti fuori terra sono considerate manutenzione ordinaria e, come tali, non necessitano di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso;

  • nei centri storici e nelle aree sottoposte a vincolo, l'installazione di pannelli integrati nelle coperture, non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, è liberalizzata.

nuova costruzione , ristrutturazione , fonti rinnovabili , energia rinnovabile
riproduzione riservata
Obbligo edifici 60% energia da fonti rinnovabili
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