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Sconto in fattura e cessione del credito previsto nuovo modello online

L'Agenzia delle Entrate ha previsto un nuovo modello online per comunicare la scelta di una delle due opzioni dello sconto in fattura o della cessione del credito
Pubblicato il

Nuovo schema online per sconto in fattura e cessione del credito


Per comunicare la scelta dell'opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito è stato predisposto nuovo modello online.

Variato il modello per comunicare la scelta dello sconto in fattura e della cessione del credito relativamente ai lavori di recupero del patrimonio edilizio, di efficientamento energetico, di messa in sicurezza dal rischio sismico, di recupero e di restauro delle facciate, di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica.

Il nuovo schema, è stato approvato dall'Agenzia delle Entrate, in virtù delle modifiche introdotte dal Decreto Antifrode (DL 157/2021) e, sostituisce i modelli dell'otto agosto 2020 e del dodici ottobre 2020, sino ad oggi utilizzati, per comunicare la scelta di una delle due opzioni.

Nuovo modello online cessione credito
Il Decreto Antifrode prevede che, chi sceglie lo sconto in fattura o la cessione del credito nell'ambito di un intervento agevolato con l'Ecobonus, il Bonus ristrutturazioni, il Sismabonus o il Bonus facciate, o in caso di installazione di un impianto fotovoltaico o di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, deve acquisire il visto di conformità e l'asseverazione del tecnico sulla congruità delle spese sostenute. Invece, non sono richiesti questi adempimenti a chi usufruisce direttamente della detrazione.

Prima del Decreto Antifrode, il visto di conformità era richiesto solamente nell'ipotesi di lavori agevolati con il Superbonus, pertanto è stato necessario adeguare il modello per lo sconto in fattura e la cessione del credito. La comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l'opzione.

Mentre, la comunicazione della cessione del credito relativa alle rate di detrazione non fruite, deve essere inviata entro il 16 marzo dell'anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi, in cui occorre indicare la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

riproduzione riservata
Nuovo modello online per cessione del credito e sconto in fattura
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  • Julbert
    Julbert
    Lunedì 3 Gennaio 2022, alle ore 14:12
    Trovo il modulo?
    rispondi al commento
    • Esirico
      Esirico Julbert
      Lunedì 3 Gennaio 2022, alle ore 16:51
      Buon pomeriggio Julbert, deve collegarsi  online mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Le auguro buon proseguimento di giornata.
      rispondi al commento
  • Sonia Natalini
    Sonia Natalini
    Giovedì 30 Dicembre 2021, alle ore 10:47
    Vorrei capire come funziona per procedere il prossimo anno allo sconto in fattura come professionista.
    rispondi al commento
    • Esirico
      Esirico Sonia Natalini
      Giovedì 30 Dicembre 2021, alle ore 17:26
      Buona sera Sonia Natalini, l’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento n. 283847 dell’8.08.2020 con cui è stato introdotto il modello per la Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”. Il modello dovrà essere utilizzato dai soggetti fruitori delle detrazioni. L’esercizio dell’opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, è comunicato all’Agenzia delle Entrate utilizzando il modello apposito. La Comunicazione deve essere inviata entro la scadenza del 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione. Nel caso di opzione esercitata solo sulle rate residue delle detrazioni non fruite la scadenza per la trasmissione telematica la scadenza coinciderà invece con il termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione. Con successivo provvedimento saranno definite le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati all’Agenzia delle entrate. Eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione. La Comunicazione è inviata dal beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario abilitato. La comunicazione andrà effettuata mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate. parliamo di fiscoonline on entratel. Con riferimento agli interventi che danno diritto alla detrazione di cui all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, la Comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità. Buon temine di giornata
      rispondi al commento
  • Marila 62
    Marila 62
    Sabato 25 Dicembre 2021, alle ore 11:58
    Ben presentato.
    rispondi al commento
  • Fubomusica
    Fubomusica
    Giovedì 25 Novembre 2021, alle ore 12:34
    Chiaramente con recupero del 90% in 10 anni versato direttamente a me dalla mia azienda.
    Scusate per la descrizione piuttosto "scolastica" ma non vorrei usare dei termini sbagliati che alterino il senso delle cose.
    Quindi CAF per 730 e recupero del 90% in dieci anni rimborsato dal datore di lavoro ....
    rispondi al commento
    • Esirico
      Esirico Fubomusica
      Venerdì 26 Novembre 2021, alle ore 11:20
      Buon giorno Fubomusica, Il Decreto controlli, ha introdotto l’obbligo di apporre il visto di conformità su tutti gli interventi edilizi, al fine di attestare che gli interventi edilizi effettuati siano stati svolti nella massima regolarità, verificando la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla norma. Il visto di conformità può essere richiesto dal contribuente a uno dei soggetti abilitati definiti all’articolo 3, c.3, l. a) e b) del D.P.R. n. 322/1998, tra cui gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti, degli esperti contabili. Nel caso di interventi di Superbonus 110% l’apposizione del visto di conformità era già richiesta soltanto nel caso in cui si scegliesse lo sconto in fattura o la cessione del credito; adesso, invece, è richiesto il visto anche nel caso di detrazione diretta in dichiarazione dei redditi. Nel caso di tutti gli altri bonus edilizi, di cui all’art.121 del DL 34/2020 (ristrutturazione edilizia, ecobonus, sismabonus e bonus facciate), non era in precedenza richiesto il visto di conformità. Adesso, con l’introduzione del Decreto controlli il visto di conformità diventa obbligatorio nel caso di sconto in fattura e nel caso di cessione del credito; escludendo, per tali interventi, il visto di conformità nel caso di diretta detrazione in dichiarazione dei redditi, il quale resta obbligatorio per i soli interventi rientranti nel Superbonus 110%. Tuttavia, si precisa che, solo nel caso di interventi rientrati nel Superbonus 110%, il contribuente che intenda portare in detrazione in dichiarazione dei redditi, non fruendo pertanto né dello sconto in fattura, né della cessione del credito, non è tenuto a richiedere il visto di conformità al professionista abilitato se la dichiarazione dei redditi è presentata direttamente dal contribuente stesso, mediante il modello precompilato messo a disposizione sul portale dell’Agenzia delle Entrate, o, se la dichiarazione dei redditi è presentata dal sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale.  La comunicazione di sconto in fattura o di cessione del credito relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità. Le auguro buon proseguimento di giornata.
      rispondi al commento
      • Fubomusica
        Fubomusica Esirico
        Venerdì 26 Novembre 2021, alle ore 17:53
        La ringrazio per la cortese ed esaustiva risposta.
        Ho però qualche dubbio: per lavori "Bonus facciata 90%" eseguiti entro il 31-12-21 anche la richiesta di cessione del credito deve essere eseguita entro la stessa data, ed anche la richiesta all'Agenzia delle Entrate deve essere fatta entro fine anno?
        Se poi la richiesta all'Agenzia delle Entrate deve essere eseguita da chi rilascia il visto di conformità (anche questa è una novità) significa che anche la dichiarazione di conformità deve essere presentata entro fine anno oppure chi esegue la dichiarazione di conformità deve fare la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate e poi ha tempo fino a Marzo 22 per presentare la dichiarazione di conformità ?
        Fulvio
        rispondi al commento
        • Esirico
          Esirico Fubomusica
          Sabato 27 Novembre 2021, alle ore 21:59
          Buona sera Fubomusica, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che l’articolo 121, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (introdotto dal decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157) si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 157 del 2021). Gli accordi per sconto in fattura precedenti al decreto anti frodi e comunicazione successiva alla sua entrata in vigore (12.11.2021), ha spiegato l'Agenzia delle Entrate che non sussiste l’obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate e dell’asseverazione.  Per consentire la trasmissione di tali comunicazioni, le relative procedure telematiche dell’Agenzia delle Entrate saranno aggiornate entro il prossimo 26 novembre. Le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’undici novembre 2021, relative alle detrazioni diverse dal Superbonus, per le quali l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette alla nuova disciplina di cui al comma 1-ter dell’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020 e, dunque, non sono richiesti l’apposizione del visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese. 
          rispondi al commento
  • Fubomusica
    Fubomusica
    Giovedì 25 Novembre 2021, alle ore 12:14
    Buongiorno, se faccio il 730 al CAF e recupero il 90% posso non fare il visto di conformità ? Se la risposta fosse si, devo però limitarmi a recuperare quanto previsto dai vari preziari Regionali oppure torno a non avere limiti di spesa previsti dal decreto dell'11-11-21 ?la ringrazio per una cortese risposta
    rispondi al commento
    • Esirico
      Esirico Fubomusica
      Venerdì 26 Novembre 2021, alle ore 11:14
      Buon giorno Fubomusica, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che l’articolo 121, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (introdotto dal decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157) si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 157 del 2021). Gli accordi per sconto in fattura precedenti al decreto anti frodi e comunicazione successiva alla sua entrata in vigore (12.11.2021), ha spiegato l'Agenzia delle Entrate che non sussiste l’obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate e dell’asseverazione.  Per consentire la trasmissione di tali comunicazioni, le relative procedure telematiche dell’Agenzia delle Entrate saranno aggiornate entro il prossimo 26 novembre. Le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’undici novembre 2021, relative alle detrazioni diverse dal Superbonus, per le quali l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette alla nuova disciplina di cui al comma 1-ter dell’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020 e, dunque, non sono richiesti l’apposizione del visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese. Le auguro buon proseguimento di giornata. 
      rispondi al commento
    • Esirico
      Esirico Fubomusica
      Venerdì 26 Novembre 2021, alle ore 11:19
      Buon giorno Fubomusica, altro aspetto fondamentale, evidenziato all’interno del Decreto controlli, riguarda l’asseverazione da parte del tecnico abilitato. I tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni dovranno anche verificare la congruità delle spese sostenute, tenendo conto dei prezzari individuati all’allegato A del DM del 6 agosto 2020. Inoltre, ai fini dell’asseverazione, il tecnico abilitato dovrà tenere conto anche dei valori massimi relativi a ciascuna categoria di beni, identificati mediante apposito decreto del Ministro della transizione ecologica, che verrà adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto controlli. Il professionista che rilascia il visto dovrà, inoltre, verificare che le asseverazioni rilasciate dai tecnici abilitati siano coordinate da una verifica delle spese sostenute asseverate dal tecnico abilitato. Le auguro buon proseguimento di giornata.  
      rispondi al commento
  • Marco
    Marco
    Martedì 23 Novembre 2021, alle ore 19:59
    Interessante!
    rispondi al commento
    • Esirico
      Esirico Marco
      Mercoledì 24 Novembre 2021, alle ore 13:52
      Buon giorno Marco, mi fa piacere che considera interessante questa notizia, Lei in merito cosa ne pensa? Le auguro buon proseguimento di giornata. 
      rispondi al commento
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