Calcolo della Tari e rimborsi ai contribuenti
Con la circolare del Mef dello scorso 20 novembre sono arrivate le istruzioni per chiarire le modalità di calcolo della Tari. Molti sono stati i contribuenti che a causa degli errori di calcolo commessi dai Comuni, hanno subito un esborso superiore al dovuto.
I ricorsi preannunciati la scorsa settimana dai cittadini che hanno pagato un importo maggiorato della tassa sui rifiuti, hanno reso necessario un documento ufficiale di interpretazione della normativa in materia.
Il Mef, con la circolare sopra indicata, ha indicato così i criteri per la definizione della quota variabile della tassa che aveva portato all'errore.

Ma andiamo con ordine e riepiloghiamo brevemente quanto successo.
La Tari è un'imposta costituita da una quota fissa e una quota variabile.
La parte fissa è calcolata in base ai metri quadri dell'unità immobiliare comprensiva di pertinenze. La parte variabile tiene conto del numero di membri della famiglia. Questa parte variabile è stata considerata erroneamente più volte, tante quante il numero delle pertinenze annesse all'abitazione.
Ne è conseguito che in molti Comuni la Tari è risultata particolarmente gonfiata.
Dopo tanto discutersi la circolare fornisce gli opportuni chiarimenti in merito al calcolo di questa parte variabile e sulle eventuali richieste di rimborso da parte dei contribuenti.
Il Mef precisa che, facendo riferimento alle pertinenze dell'abitazione (garage, box auto, cantina) appare corretto considerare la quota variabile una sola volta in relazione alla superficie totale dell'utenzadomestica. Per superficie totale dell'utenza domestica si intende, come specificato dal Mef, la somma dei metri quadri dell'abitazione con annesse le pertinenze.
Cosa possono fare i cittadini che hanno pagato più del dovuto? Il Mef chiarisce senza equivoci che, qualora la parte variabile sia stata moltiplicata per il numero delle pertinenze, si potrà richiedere un rimborso al Comune della parte non dovuta.
Come procedere? Innanzitutto, chiarisce il Mef, i rimborsi possono essere richiesti per le imposte versate a far data dal 2014, anno in cui è stata istituita l'imposta.
La richiesta di rimborso può essere presentata dai cittadini danneggiati con carta semplice; devono essere correttamente riportati i dati che identificano il contribuente, l'importo versato e quello per cui si chiede il rimborso, con precisazione delle pertinenza che hanno determinato l'errore.
Viene invece esclusa la possibilità di chiedere rimborsi quando esisteva la Tares e in riferimento alla Tari puntuale relativa a quei Comuni, meno di 300, che hanno cercato di commisurare l'imposta all'effettiva produzione di rifiuti.