Nomina giudiziaria dell'amministratore

Alle volte rivolgersi all?Autorità Giudiziaria per chiedere la nomina dell?amministratore di condominio è l?unica possibilità per sbloccare una
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NominaAlle volte rivolgersi all'Autorità Giudiziaria per chiedere la nomina dell'amministratore di condominio è l'unica possibilità per sbloccare una situazione di stallo che s'è venuta a creare all'interno della compagine condominiale.In quest'ottica e ai fini prettamente pratici, vale la pena capire quando e come si debba agire.L'amministratore è figura obbligatoria nei condomini con più di quattro partecipanti.In questi casi l'assemblea, convocata anche da uno soli dei condomini (art. 66, secondo comma, disp. att. c.c.), è tenuta a provvedere in tal senso.Qualora non lo faccia e solamente per quelle compagini con almeno cinque partecipanti, ciascun comproprietario può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria affinchà questa, in sostituzione dell'assise condominiale, provveda in tal senso (art. 1129 c.c.). Si tratta, dunque, d'un intervento subordinato e sostitutivo.Subordinato in quanto è condizionato all'insuccesso dell'assemblea.Sostituivo poichà l'ufficio giudiziario si limita a svolgere il compito dell'assise senza alcun poter ulteriore.Il procedimento di nomina giudiziale è detto di volontaria giurisdizione; per questo motivo non può dirsi che sia obbligatorio farsi assistere da un legale.La scelta sul da farsi, pertanto, ricadrà nell'ambito di una serie di valutazioni rimesse al condomino (o al gruppo di condomini).Il giudice cui rivolgere la domanda è il Tribunale del luogo in cui è ubicato l'edificio in condominio.La forma della domanda è quella del ricorso.Nell'atto dovranno essere indicate le generalità del ricorrente (o dei ricorrenti), del condominio oltre che essere allegati documenti che dimostrino la legittimità della domanda stessa.INominan tal caso, quindi, sarà necessario dimostrare che l'assemblea non sia riuscita a nominare l'amministratore.Il ricorso, con i documenti allegati, dovrà essere depositato nella cancelleria del giudice competente al fine di permettere allo stesso di emettere il decreto di fissazione dell'udienza.Al ricorso dovrà essere allegata la così detta nota d'iscrizione a ruolo, ossia un documento che schematicamente indica i dati delle parti le ragioni del ricorso.Unitamente dovranno essere consegnate una marca da bollo da à�‚� 8,00 e il contributo unificato per le spese di giustizia pari a à�‚� 77,00.A queste andranno aggiunte le eventuali spese per la parcella del legale.Fatto ciò la parte ricorrente dovrà chiedere copia ad uso notifica del ricorso e del suddetto decreto al fine di comunicarlo (notificarlo tecnicamente) alla controparte (ossia tutti gli altri condomini) nel termine perentorio indicato nel più volte citato decreto di fissazione dell'udienza.All'udienza, che si terrà in camera di consiglio, si discuterà il caso e il Tribunale dovrà provvedere a nominare un amministratore.La scelta può esser fatta in due modi:a)o sulla base di elenchi interni all'ufficio giudiziario;b)o accogliendo le indicazioni di una parte dei condomini.In entrambi i casi si tratta d'una scelta discrezionale contro la quale non è ammesso alcun tipo di ricorso; d'altronde anche l'amministratore giudiziario è revocabile in ogni tempo dell'assemblea.
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