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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2012, il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 22 novembre 2012 relativo alla Modifica del decreto 26 giugno 2009, recante: Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
Il provvedimento segna la fine della possibilità per i proprietari di edifici particolarmente energivori di autocertificare l'appartenenza alla classe energetica G, cioè la più bassa, e che i costi per la gestione energetica sono molto alti, anziché rivolgersi ad un professionista abilitato per redigere apposita certificazione energetica.
Tale provvedimento interesserà in particolare le Regioni che non avevano legiferato in materia energetica e che, per questo motivo, adoperavano lo strumento dell'autocertificazione.
Risultano pertanto modificate le indicazioni per la certificazione energetica, contenute nel Decreto Ministeriale 26 giugno 2009, Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
Il provvedimento nasce in risposta ad una procedura di infrazione aperta dalla Commissione Europea nei confronti dell'Italia nel settembre dello scorso anno, che contestava al nostro Paese l'incompleta e non conforme attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.
Più in dettaglio la possibilità di poter autocertificare la classe energetica di appartenenza del proprio edificio nel caso questo avesse scarse prestazioni energetiche, nell'ambito di una compravendita, violava, secondo l'Europa, l'art. 7, paragrafi 1 e 2, della Direttiva.
La direttiva 2002/91/CE prevede, infatti, che nelle diverse fasi della vita di un immobile (costruzione, locazione o compravendita) sia sempre presentato un attestato di certificazione energetica, redatto da certificatore abilitato.
Quanto avveniva in Italia, invece, l'utilizzo dell'autocertificazione probabilmente introdotta per ridurre il peso economico sui cittadini, correva il rischio, secondo Bruxelles, di sfalsare il mercato edilizio.
Il testo di legge entra immediatamente in vigore. Pertanto da oggi l'autocertificazione dovrà essere sostituita da una certificazione energetica che potrà essere redatta secondo una delle modalità semplificate già previste dalle Linee Guida, e cioè:
- con l'utilizzo del software Docet, predisposto da Enea e Cnr, e scaricabile gratuitamente;
- con la procedura semplificata prevista dall'Allegato A, paragrafo 5.2, punto 3.
In ogni caso, anche se con l'utilizzo della procedura semplificata, sarà necessario per quasi tutti gli edifici rivolgersi ad un tecnico abilitato, per cui da un lato aumenteranno le occasioni di lavoro per i professionisti, ma dall'altro diventeranno maggiori anche gli oneri economici a carico dei cittadini.
La nuova disposizione in ogni caso restituisce alla certificazione energetica il suo significato originario, che non è semplicemente quello di diagnosi delle prestazioni, ma anche quello di essere uno strumento propositivo per capire dove si può intervenire per ridurre i consumi energetici di un immobile.
Ci saranno comunque degli edifici esentati dall'obbligo di presentazione della certificazione energetica e saranno tutti quegli edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche, non possono assicurare l'adeguato confort ambientale, come i ruderi e gli scheletri strutturali o unità come cantine, box, depositi. Essi sono elencati dettagliatamente nell'articolo 2 del decreto.
Nel nuovo decreto, composto da 4 articoli, sono contenute anche delle indicazioni che gli enti tecnici, come CTI, Enea e Cnr, dovranno seguire per la predisposizione dei software di calcolo, con indicazioni dei sistemi di calcolo a livello nazionale che dovranno essere seguiti.
Inoltre è contenuta anche una importante disposizione che riguarda gli amministratori condominiali o i responsabili degli impianti degli edifici condominiali, che nella prima stesura era formulata in maniera un po' vaga.
Essi, infatti, saranno tenuti a fornire obbligatoriamente ai condomini o ai certificatori energetici da questi incaricati, tutta la documentazione relativa alla struttura edilizia dell'edificio e agli impianti presenti (compreso il relativo libretto), che possa loro servire per la stesura della certificazione.
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