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17 Aprile 2018 ore 09:36 - Leggi e Normative Tecniche |
È esclusa la responsabilità dell'appaltatore nel caso in cui le indicazioni ricevute dal committente siano errate.
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n 7553/2018. Ma quali sono le condizioni per escludere l'obbligo al risarcimento del danno da parte dell'appaltatore?
Partiamo col dire che il nodo cruciale per l'accertamento della responsabilità dell'appaltatore è quello della verifica di chi abbia assunto il potere direttivo e di controllo dell'operato altrui.
In linea generale, anche in presenza di un progetto presentato dal Committente e vagliato dal direttore dei lavori, l'appaltatore mantiene la sua autonomia nel verificare il progetto stesso e le istruzioni ricevute.
Ne consegue che, insieme al progettista, l'appaltatore sarà responsabile in due casi:
- qualora non si sia reso conto dell'errore del progetto che abbia dato luogo a vizi e difetti dell'opera;
- nel caso in cui gli errori da lui riconosciuti non siano stati già denunciati.
È dovere dell'appaltatore garantire un risultato tecnico conforme alle esigenze del cliente. L'appaltatore, nell'esecuzione dell'opera, deve adempiere il proprio obbligo di osservare i criteri generali della tecnica inerenti il lavoro a lui affidato. A tal fine dovrà verificare il progetto e la correttezza delle istruzioni impartite dal committente, senza che ciò debba essere oggetto di pattuizione.
Ritornando a quanto statuito dalla Corte di Cassazione, in conformità a un orientamento giurisprudenziale già affermatosi in precedenza, per poter andare esente da responsabilità, sull'appaltatore incombe la prova del dissenso manifestato e delle insistenze da parte del committente che lo avrebbero indotto ad agire in conformità del progetto errato. Dovrà dunque dimostrare di aver agito in qualità di nudus minister a causa delle pressioni del committente e con rischio di quest'ultimo.
Qualora tale prova non venga fornita, l'appaltatore dovrà rispondere di eventuali vizi e difetti o ritardi, a titolo di responsabilità contrattuale per inadempimento dell'obbligazione di risultato e non sarà possibile invocare il concorso di colpa del committente.
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