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Dopo i Modelli Unici CIL e CILA, è in arrivo il Modello Unico Super DIA per gli interventi più pesanti; la novità rientra tra le misure, previste dal Governo, per garantire una maggiore semplificazione nel sistema burocratico del nostro Paese, soprattutto nel campo edilizio, dove, a causa della ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni, le normative e le relative procedure sono molto frammentate.
Nello specifico, a seguito dell'Accordo tra il Governo e le Regioni e gli Enti locali, concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione della Denuncia di inizio Attività alternativa al permesso di costruire (Accordo ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n 281), entro 90 giorni da esso, le Regioni dovranno adottare i nuovi modelli standardizzati.
In sostanza, dal 16 ottobre 2015 tutte le Regioni metteranno a disposizione di professionisti e cittadini un modulo unico, valido su tutto il territorio nazionale, per il deposito di una Super DIA.
La novità rientra all'interno di un più ampio processo volto a uniformare e semplificare i diversi iter in edilizia: in questo modo non ci saranno più sensibili differenze procedurali da Regione a Regione e i professionisti incaricati di un progetto edilizio non dovranno più destreggiarsi tra la modulistica, soprattutto quando si troveranno a operare in una Regione diversa dalla propria.
Il Decreto Legge Semplificazioni n. 90/2014 prevede, infatti, la stesura di modelli unici per il deposito di comunicazioni e per il rilascio di autorizzazioni.
Dopo il recente arrivo nel marzo 2015 dei Modelli Unici per Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) e Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), e i precedenti modelli per Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) e per il Permesso di Costruire (PdC), anche per la Superdia, alternativa al Permesso di Costruire, sarà possibile compilare i relativi modelli unici.
Ma per quale tipo di intervento bisognerà usare il modello unico super DIA?
Il Testo Unico dell'Edilizia, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, riporta tutte le definizioni e le disposizioni in materia; in merito ai titoli abilitativi, parla di Attività edilizia libera, Permesso di costruire, Segnalazione certificata di inizio attività e Denuncia di inizio attività.
Della super DIA non viene fatta menzione: questo perché si tratta di un termine, coniato dagli addetti al settore, per indicare un ampliamento dell'applicazione della DIA anche agli interventi prima soggetti al Permesso di costruire.
Ma vediamo, nello specifico, quali interventi risultano soggetti al deposito della super DIA, come riportato dall'art.22 comma 3:
1. gli interventi di ristrutturazione che portano a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente con modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti; per gli immobili compresi nelle zone omogenee A, quelli che comportano mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli, ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
2. gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, qualora siano disciplinati da piani attuativi;
3. gli interventi di nuova costruzione, qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
Tale ampliamento costituisce una semplificazione nell'iter burocratico con il deposito, allo Sportello Unico dell'Edilizia o allo Sportello Unico delle Attività Produttive, di una semplice comunicazione, senza bisogno di attendere il rilascio di un titolo autorizzativo; nel caso, infatti, del Permesso di Costruire è necessario attendere il parere del Responsabile Unico del Procedimento, il quale deve esprimersi entro 60 giorni dal deposito della domanda.
Tutto ciò si traduce in minori tempi di attesa per i cittadini e maggiore snellezza procedurale per gli uffici competenti, spesso oberati di lavoro e con poche unità al lavoro.
Il modello unico è redatto sulla base degli altri modelli unici già in circolazione e contiene tutte le informazioni e i documenti necessari al fine di identificare l'intervento nella sua completezza.
Nello specifico sono presenti i dati dei soggetti coinvolti nell'intervento, quindi committente, progettisti e tecnici vari, nonché le imprese a cui saranno affidati i lavori; è inoltre necessario descrivere accuratamente l'area con i dati catastali, l'individuazione territoriale e i dati geometrici del progetto.
È indispensabile la redazione della relazione tecnica asseverata dal progettista, nella quale si descrive l'intervento e si assevera la doppia conformità, urbanistica ed edilizia, del progetto, nonché l'assenza di vincoli (paesaggistici, ambientali, storici, etc).
Viene attestato l'abbattimento delle barriere architettoniche, descritti i consumi energetici e le strutture portanti, avendo assolto l'obbligo di deposito delle verifiche strutturali all'Ufficio del Territorio competente (Ex Genio Civile); è attestato, inoltre, il rispetto della normativa per la sicurezza sui luoghi di lavoro, con l'invio della notifica preliminare agli organi competenti, qualora necessario.
Infine, è necessario allegare tutti gli elaborati grafici descrittivi del progetto corredati da attestazione del pagamento dei diritti di segreteria e degli oneri commisurati al tipo di intervento.
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